Sentenza n. 2575/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva disposto l’accreditamento di 1.500 euro a titolo di carta del docente per gli anni scolastici 2022-23, 2023-24 e 2024-25
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 438/2025 del Tribunale di Trapani. Tale sentenza, passata in giudicato il 16 marzo 2026, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare in favore della ricorrente il beneficio della carta del docente per complessivi 1.500 euro. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato la proponibilità dell’azione, rilevando che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 dalla notificazione della sentenza all’amministrazione e che il ricorso era stato notificato e depositato il 28 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Accertato l’inadempimento del Ministero, ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento alla ricorrente della somma di 1.500 euro a titolo di carta del docente, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione su istanza dell’interessata. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, l. 208/2015, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di chiedere l’esecuzione del giudicato formatosi anche su una sentenza del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, rispettato nel caso concreto prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, benché prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore per il commissario ad acta in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
Ha introdotto l’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, richiamato dal giudice per la disciplina del compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria della condanna rimanga inadempiente.
- Prima della proposizione del giudizio di ottemperanza per una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine prefissato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione può operare senza compenso ulteriore quando la funzione rientra nei compiti dirigenziali, in applicazione analogica della disciplina che esclude il compenso per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto.
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