Cassazione Civile, Sentenza n. 1049/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto il classamento catastale proposto (categoria A/7) ripristinando la categoria preesistente A/8 (abitazione di lusso). Denunciava difetto di motivazione dell'atto, violazione del d.m. 2 agosto 1969 (sosteneva che l'immobile non possiede i requisiti di abitazione di lusso), violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per mancata produzione di prove da parte dell'Ufficio, e inoltre lamentava l'omesso esame, da parte della CTR, di una perizia asseverata di parte che avrebbe escluso la qualificazione in A/8
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: la ricorrente non ha trascritto e riprodotto i passi dell'avviso di accertamento la cui motivazione si assumeva mancante, impedendo alla Corte di verificare la censura. Il secondo motivo (omesso esame di fatto decisivo) è stato ritenuto inammissibile perché la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale non integra di per sé il vizio di omesso esame ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; inoltre, nella fattispecie il giudice di merito aveva comunque considerato gli elementi tecnici di parte e la doglianza attiene al merito della valutazione probatoria, non sindacabile in Cassazione. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità liquidate in euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito, con possibilità di ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002 e L. n. 228/2012
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
Invocato dalla ricorrente per vizio di motivazione/errata applicazione di norme; la Corte ricorda che la censura di motivazione in cassazione richiede il rispetto del principio di autosufficienza e la trascrizione delle parti contestate dell'atto impugnato per consentire il controllo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte precisa che non ogni omissione di valutazione di elementi istruttori integra il vizio, e che perizie stragiudiziali o semplici elementi probatori non costituiscono di per sé "fatti" ai sensi dell'art. 360 n.5 se l'elemento è stato comunque considerato o se la doglianza riguarda la diversa valutazione del merito
art. 366, c.p.c.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: nel giudizio tributario, per censurare la motivazione di un atto impositivo occorre riportare testualmente i passi della motivazione dell'atto che si assumono erroneamente interpretati o omessi
legge n. 241/1990, art. 3
art. 3 della legge n. 241 del 1990
Invoke dalla ricorrente in relazione al dovere di motivazione degli atti amministrativi; la Corte non ha esaminato il merito della presunta violazione perché la ricorrente non ha reso autosufficiente il ricorso
Statuto del contribuente, art. 7
art. 7 dello Statuto del contribuente
Invocato come principio di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa; la Corte richiede però il corretto inquadramento della censura e la riproduzione degli atti impugnati per verificarne l'asserito difetto
d.m. 2 agosto 1969
Normativa tecnica richiamata dalla ricorrente per contestare i requisiti di abitazione di lusso; la Corte non ha ritenuto ammissibile la censura sostanziale sul merito tecnico per le ragioni processuali esposte
artt. 2697 e 2729 c.c.
art. 2697 e 2729 cod. civ.
Richiamati dalla ricorrente in tema di onere della prova e valore probatorio; la Corte ha ritenuto la questione non esaminabile in cassazione nella forma proposta, trattandosi di contestazione della valutazione probatoria di merito
art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 e L. n. 228/2012
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; comma 1 bis
Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Per censurare in Cassazione il vizio di motivazione di un atto impositivo è indispensabile rispettare il principio di autosufficienza del ricorso: il ricorso deve riportare testualmente le parti dell'atto (o della motivazione) che si ritengono viziate, pena l'inammissibilità
- L'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. tutela l'omesso esame di fatti storici decisivi; non si può però utilizzare tale vizio per la semplice mancata condivisione della valutazione probatoria operata dal giudice di merito o per omissioni relative a perizie stragiudiziali o elementi istruttori non qualificabili come "fatto" decisivo
- Le critiche alla valutazione del merito probatorio (peso da attribuire a perizie, accertamenti tecnici, ricostruzioni) sono in larga parte inammissibili in Cassazione: la revisione del merito spetta ai giudici di merito
- Se si contesta la motivazione di un atto amministrativo (es. avviso di rettifica catastale) occorre allegare e riprodurre gli specifici argomenti di detta motivazione così da consentire alla Corte di esaminarli; l'assenza di tale allegazione rende la censura inutilizzabile
- La produzione di perizie di parte non garantisce automaticamente il riconoscimento di omesso esame: va verificato se il fatto denunciato sia stato comunque considerato dal giudice e se, in concreto, la censura attenga a un "fatto" decisivo e non alla valutazione del contenuto probatorio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 14 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 986/2022 del 14/01/2022
- Sentenza civile · 14 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 987/2022 del 14/01/2022
- Sentenza civile · 14 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 988/2022 del 14/01/2022
- Sentenza civile · 14 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 998/2022 del 14/01/2022
- Sentenza civile · 14 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 999/2022 del 14/01/2022
- Sentenza civile · 14 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 1000/2022 del 14/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →