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Sentenza

Sentenza n. 16006/2026 - Roma, Sezione 4Q

Giustizia amministrativa202501374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Convocazione della riunione di pubblico accertamento per la domanda di IGP; domanda di registrazione e disciplinare; comunicazione sulla rappresentatività e preavviso di rigetto della domanda di modifica della DOP; decisione di rigetto delle opposizioni nazionali e trasmissione della domanda IGP alla fase unionale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (consorzio di tutela)

Prevale il privato

La controversia

Il Consorzio, titolare delle funzioni di tutela per la DOP relativa all’olio essenziale di bergamotto, aveva chiesto il 2 agosto 2023 di estendere il disciplinare della DOP al frutto fresco. Contestava parallelamente l’iter avviato su domanda del Comitato promotore per il riconoscimento dell’IGP «Bergamotto di Reggio Calabria». Nel ricorso introduttivo censurava la convocazione della riunione di pubblico accertamento per violazione del D.M. 14 ottobre 2013, la mancata trattazione della propria domanda di modifica, l’omessa pubblicazione preventiva del disciplinare e la violazione dei principi di lealtà e cooperazione; sosteneva inoltre che la DOP offrisse una tutela territoriale più ampia e che il Ministero avesse attribuito indebitamente prevalenza alla domanda cronologicamente anteriore. Con il primo atto di motivi aggiunti impugnava la domanda IGP, il disciplinare e la comunicazione ministeriale del 7 ottobre 2025, contestando il criterio della prevalenza numerica, la rappresentatività del Comitato, la mancanza di adeguata relazione tecnico-scientifica, il rischio di confusione tra IGP e DOP e l’istruttoria sulle imprese aderenti. Domandava anche accesso documentale, poi accolto con separata ordinanza. Con il secondo atto di motivi aggiunti impugnava gli atti del 6 febbraio 2026 di chiusura della fase nazionale di opposizione e di trasmissione della domanda alla Commissione europea: deduceva l’applicazione ratione temporis del Regolamento UE 1151/2012 anziché del Regolamento UE 2024/1143; omonimia ed evocazione della DOP, con rischio di errore per i consumatori; difetto di istruttoria e motivazione sulla delimitazione dell’area e sul legame territoriale; mancata considerazione degli studi scientifici degli opponenti; violazione del giudicato della sentenza TAR n. 5904/2025 e sviamento; infine, insufficiente valutazione dell’impatto concorrenziale e reputazionale. Sosteneva che la domanda IGP e la DOP riguardassero prodotti e aree territoriali sovrapponibili e contestava la rappresentatività del Comitato rispetto al Consorzio.

La decisione

Il ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili perché rivolti contro atti endoprocedimentali privi di immediata e autonoma lesività: la convocazione della riunione, la domanda e il disciplinare, nonché la comunicazione sulla rappresentatività e il preavviso di rigetto si inserivano in una sequenza ancora non conclusa. È inammissibile per carenza di interesse anche l’impugnazione diretta del D.M. 14 ottobre 2013, non collegata in quel gravame a un atto definitivo lesivo; le censure non riproposte nel secondo atto aggiunto, ma sviluppate solo nelle memorie, sono assorbite. Il secondo atto aggiunto, diretto contro la decisione conclusiva della fase nazionale e la trasmissione alla Commissione europea, è respinto nel merito. È infondata la censura sul diritto intertemporale: il provvedimento va valutato secondo la disciplina vigente al momento della sua adozione e, adottato nel 2026, poteva applicare il Regolamento UE 2024/1143; il Consorzio, inoltre, non ha indicato in concreto le disposizioni violate né il pregiudizio derivatone. È respinta la censura di omonimia e confusione: la DOP riguarda l’olio essenziale destinato al mercato cosmetico, mentre l’IGP concerne il frutto destinato all’alimentazione; differenze merceologiche, di canale commerciale, confezionamento e classificazione merceologica escludono, nel caso concreto, un rischio di errore del consumatore. Sono respinte le censure sulla delimitazione dell’area, sulla relazione tecnica e sulla mancata considerazione degli studi degli opponenti: le valutazioni ministeriali costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e non risultano affette da macroscopici errori, illogicità o irragionevolezza; il Ministero ha motivato sulla base degli studi del Comitato, mentre le valutazioni scientifiche contrarie del Consorzio non forniscono evidenze empiriche incontrovertibili. Le contestazioni su qualità intrinseche e modalità di coltura riguardano elementi ulteriori rispetto ai requisiti richiesti per l’IGP. È respinta anche la dedotta violazione del giudicato della sentenza n. 5904/2025: il Ministero ha svolto la comparazione delle posizioni e ha ritenuto più rappresentativo il Comitato, respingendo la domanda del Consorzio. Ne consegue il rigetto della censura correlata sull’impatto reputazionale e concorrenziale. Le ulteriori contestazioni sulla rappresentatività, oltre a non essere state ritualmente riproposte con motivi aggiunti, non sono comunque condivise nel merito: anche escludendo due aderenti, il Comitato avrebbe ventitré imprese contro le ventuno del Consorzio. Spese integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 10, par. 6, Regolamento UE 2024/1143

    La corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la P.A. deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento e prima della determinazione finale, non potendo considerare l’assetto normativo come se fosse stato cristallizzato, in via definitiva, alla data dell’atto di parte che ne ha dato avvio.

    Il procedimento è regolato, quanto alla legittimità della determinazione finale, dalla disciplina vigente al momento in cui il provvedimento viene adottato; la domanda del 2021 non cristallizza la normativa applicabile.

  • art. 29 Regolamento UE 2024/1143

    Ritiene questo Collegio che, nello specifico caso di specie, tale doglianza non sia condivisibile.

    Il divieto di registrazione di indicazioni geografiche omonime o parzialmente omonime presuppone un rischio di confusione o di errore del consumatore; nel caso esaminato, la diversa natura dei prodotti e i distinti canali di distribuzione escludono tale rischio.

  • art. 3 D.M. 14 ottobre 2013

    Ciò chiarito, ritiene il Collegio come non siano ravvisabili, nel caso di specie, macroscopici errori di giudizio, avendo l’Amministrazione - sulla base degli elementi in proprio possesso - esplicitato in modo chiaro, adeguato e sufficiente le ragioni che hanno condotto a valutare positivamente l’istanza presentata dal Comitato controinteressato e a disattendere le opposizioni presentate dagli altri soggetti interessati.

    La verifica dei requisiti del disciplinare e del legame tra prodotto e area geografica è sindacabile quando emergano macroscopici errori di giudizio; non basta contrapporre valutazioni tecnico-scientifiche diverse a un’istruttoria ministeriale adeguatamente motivata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Con il primo atto per motivi aggiunti, sono stati poi impugnati la domanda di registrazione dell’I.G.P e il Disciplinare, nonché la nota con cui il Comitato controinteressato era stato individuato quale soggetto maggiormente rappresentativo e il contestuale preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm., in relazione all’istanza presentata dal Consorzio ricorrente.

    Il preavviso di rigetto, nel caso deciso, è stato considerato atto endoprocedimentale privo di immediata e autonoma lesività e quindi non autonomamente impugnabile.

Massime di principio

  • Gli atti che si inseriscono in una sequenza procedimentale unitaria, contribuiscono alla formazione della volontà amministrativa e non incidono in via diretta e definitiva sulla sfera giuridica dell’interessato sono endoprocedimentali e non sono autonomamente impugnabili; possono essere contestati insieme al provvedimento conclusivo, salvo che presentino un’immediata e autonoma lesività.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata in base alla disciplina vigente al momento della sua adozione; l’avvio del procedimento non cristallizza la normativa applicabile, salvo una specifica disciplina transitoria contraria.
  • Nel procedimento di riconoscimento di un’indicazione geografica, la verifica di un’omonimia o parziale omonimia deve accertare se sussista un rischio concreto di trattamento iniquo dei produttori o di induzione in errore dei consumatori. La diversa natura merceologica dei prodotti e la loro circolazione in canali commerciali distinti possono escludere tale rischio.
  • Le valutazioni amministrative sul disciplinare e sul legame tra prodotto e territorio, quando espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili per manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o errore manifesto sui presupposti; la mera contrapposizione di valutazioni tecniche o studi di segno contrario non è sufficiente senza evidenze empiriche idonee a smentire quelle amministrative.
  • L’impugnazione diretta di una fonte normativa richiede un interesse concreto collegato a un provvedimento immediatamente lesivo; in mancanza, la domanda è inammissibile per carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereAgricoltura e pesca
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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