Cassazione Penale, Sentenza n. 38404/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Colonna era stato ritenuto penalmente responsabile del reato di sostituzione di persona e correlati (art. 99 e 494 c.p.) perché, per procurarsi indebitamente l'attivazione di una linea telefonica fissa, avrebbe fornito le false generalità di Cosimo Roberti agli operatori di Telecontact Center NA, sostituendosi a quest'ultimo. Le indagini rilevarono che la richiesta di attivazione era stata fatta da una utenza mobile intestata al ricorrente e che la linea fissa era stata agganciata a un immobile di Penne corrispondente all'abitazione del fratello del ricorrente, frequentata anche da lui. La parte offesa aveva inoltre denunciato la circolazione illecita delle proprie copie di carta d'identità e codice fiscale. In cassazione il ricorrente ha dedotto che non vi fosse prova che lui avesse materialmente compiuto la richiesta (sosteneva che il nome fosse stato usato solo verbalmente e che l'attivazione fosse avvenuta da terzi), che mancassero documenti contrattuali che provassero l'uso di documenti riferibili a Roberti, e che non avesse ricevuto alcun vantaggio personale in quanto residente altrove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi di ricorso generici, mera riproposizione delle doglianze già trattate in appello e privi di elementi di "macroscopica evidenza" tali da integrare i vizî di motivazione o di diritto denunciati. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito secondo cui gli elementi indiziari (l'utenza mobile intestata al ricorrente usata per la richiesta, la riconducibilità dell'utenza fissa all'abitazione del fratello frequentata dall'imputato, la circolazione dei documenti della vittima) erano sufficienti a sostenere la colpevolezza, anche applicando il principio del "cui prodest" quando supportato da indizi solidi. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 494 cod. pen.
La norma sulla sostituzione di persona è stata interpretata nel senso che la fornita falsa identità, se idonea a ingannare il destinatario della richiesta e correlata a indizi concreti (utenza usata intestata all'imputato, collegamento dell'utenza fissa a domicilio riconducibile all'imputato, circolazione dei documenti della vittima), può configurare il reato anche in assenza della modulistica cartacea, quando il complesso indiziario dimostra la capacità di indurre in errore e il conseguimento dell'utilità.
art. 99 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 494 c.p.; la Corte ha valutato la responsabilità anche alla luce della ricostruzione del profitto indebito e del nesso di causalità tra la condotta di sostituzione e l'attivazione dell'utenza a vantaggio riconducibile all'imputato.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte ha ricordato il limite del sindacato di legittimità: per censurare motivazione e violazione di legge occorre che il vizio risulti dal testo della decisione e sia di macroscopica evidenza, evitando una rivisitazione del merito delle valutazioni dei giudici di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata nella misura in cui la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando ricorra colpa nella formulazione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In casi di sostituzione di persona per ottenere servizi (utenze, contratti) la valutazione del giudice può fondarsi su un insieme di indizi convergenti (utenze intestate, riconducibilità dell'indirizzo, circolazione di documenti personali) anche in assenza della modulistica cartacea formale.
- La mera enunciazione di ipotesi alternative da parte della difesa non è sufficiente in Cassazione: è necessario dimostrare contraddizioni o illogicità manifeste nella motivazione dei giudici di merito, non semplici divergenze di ricostruzione.
- L'intestazione di una utenza (es. numero mobile) all'imputato è un indizio rilevante e, se collegata ad altri elementi di contesto, può sostenere la responsabilità penale per frode o sostituzione di persona.
- Il principio "cui prodest" è utilizzabile come criterio indiziario quando sia supportato da altri elementi fattuali solidi; non può sostituirsi a una prova diretta ma può integrare un convincimento probatorio.
- Per resistere efficacemente in Cassazione occorre proporre censure specifiche e concrete che evidenzino carenze logiche o legali nel provvedimento impugnato, evitando motivi generici o ripetitivi già esaminati in appello.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38292/2025 del 26/11/2025
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38294/2025 del 26/11/2025
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38295/2025 del 26/11/2025
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38296/2025 del 26/11/2025
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38298/2025 del 26/11/2025
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38300/2025 del 26/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →