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Sentenza

Sentenza n. 4561/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4477/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'eseguire la sentenza del Tribunale di Milano che gli aveva ordinato di attribuire alla ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per l'anno scolastico 2023/2024 e per l'importo di 500 euro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 4477/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata, che aveva condannato il Ministero a corrisponderle 500 euro per l'anno scolastico 2023/2024 mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Ha dedotto il mancato adempimento del titolo e chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'avvenuto accredito dell'importo dovuto, intervenuto dopo la proposizione del ricorso. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, liquidandole in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Non ha disposto la nomina del commissario ad acta, essendo stata soddisfatta la pretesa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il Collegio ritiene - ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere – di prendere atto della dichiarazione depositata da parte ricorrente il 18 settembre 2026 di avvenuto accreditamento dell’importo per cui è controversia, con condanna alla rifusione delle spese del presente procedimento.

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata in ottemperanza giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 93 c.p.c.

    In considerazione dell’avvenuta soddisfazione della pretesa di cui alla sentenza in epigrafe solo successivamente alla proposizione del presente ricorso, le spese sono poste a carico dell’Amministrazione e devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Quando la pretesa è soddisfatta dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    In considerazione dell’avvenuta soddisfazione della pretesa di cui alla sentenza in epigrafe solo successivamente alla proposizione del presente ricorso, le spese sono poste a carico dell’Amministrazione e devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Le spese del giudizio di ottemperanza, in caso di adempimento sopravvenuto alla proposizione del ricorso, sono poste a carico dell'amministrazione soccombente e possono essere distratte ai difensori antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

    Il contributo unificato è posto a carico dell'amministrazione nei limiti in cui sia dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione soddisfa la pretesa risultante dal titolo solo dopo la proposizione del ricorso, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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