Sentenza n. 738/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammonimento del Questore ex art. 3 d.l. 93/2013, notificato in lingua italiana, volto a imporre al destinatario una condotta conforme alla legge e ad astenersi da ulteriori atti di violenza domestica
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto: la nullità o inefficacia dell’ammonimento perché notificato soltanto in lingua italiana, senza traduzione in una lingua da lui compresa; la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata audizione, in assenza di concrete ragioni d’urgenza e nonostante l’applicazione di misure cautelari penali; il difetto di istruttoria, poiché il Questore avrebbe recepito passivamente gli atti del procedimento penale senza autonoma verifica dei fatti e senza audire le persone informate; la sproporzione della misura, ritenuta una duplicazione delle misure cautelari disposte dal giudice penale. L’Amministrazione ha richiamato la segnalazione di notizia di reato, le verbalizzazioni delle persone informate sui fatti e l’ordinanza del G.i.p. che aveva applicato l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento. Il quadro istruttorio riguardava più episodi di violenza nei confronti della coniuge e, in parte, della figlia di lei, verificatisi tra novembre 2024 e giugno 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla mancata traduzione, ha escluso che essa determini automaticamente l’invalidità dell’atto: occorre verificare se abbia concretamente leso la comprensione del contenuto precettivo o il diritto di difesa. Nel caso concreto il pregiudizio è stato escluso, poiché il ricorrente aveva potuto impugnare tempestivamente l’atto e svolgere compiutamente le proprie difese anche nel procedimento penale. Le ulteriori censure sono state esaminate congiuntamente. L’ammonimento ex art. 3 d.l. 93/2013 è stato qualificato come misura di prevenzione amministrativa, monitoria e dissuasiva, distinta dal procedimento penale e dalle misure cautelari penali; esso si fonda su una valutazione indiziaria e probabilistica e non richiede la prova piena del reato né l’accertamento definitivo della responsabilità penale. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica della non manifesta insussistenza dei presupposti, della ragionevolezza della valutazione e della congruità dell’istruttoria, senza sostituirsi all’autorità di pubblica sicurezza. L’omessa comunicazione di avvio è stata ritenuta legittima in ragione della finalità preventiva e dell’esigenza di interrompere senza indugio condotte violente o prevaricatrici. L’urgenza risultava dal carattere plurimo, grave, ravvicinato e progressivo degli episodi e dall’intervento già disposto dall’autorità giudiziaria penale. L’istruttoria è stata ritenuta adeguata perché fondata su una segnalazione di reato, sulle dichiarazioni delle persone informate e sull’ordinanza cautelare del G.i.p., che aveva già scrutinato gli episodi in sede cautelare. Non era necessaria una preventiva audizione formale del destinatario né un subprocedimento contenzioso. È stata infine esclusa la sproporzione: l’ammonimento costituisce un presidio autonomo, con funzione di avvertimento e rafforzamento della tutela delle persone offese, compatibile con le misure cautelari penali e non meramente duplicativo. La legittimità è stata valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione, sicché le successive modifiche delle misure cautelari, il trasferimento lavorativo e la domanda di divorzio erano irrilevanti. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 93/2013, conv. in l. 119/2013
tenere un comportamento conforme alla legge
L’ammonimento del Questore è una misura amministrativa di prevenzione, monitoria e dissuasiva, autonoma rispetto al procedimento penale e alle misure cautelari penali.
art. 3 d.l. 93/2013, come modificato dalla l. 168/2023
La nozione di violenza domestica rilevante ai fini dell’ammonimento può ricomprendere anche uno o più atti gravi, purché sintomatici di una situazione di pericolo meritevole di immediata prevenzione.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio è integro, l’istruttoria è completa e le parti sono state avvisate.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche interessate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La mancata traduzione di un provvedimento amministrativo nella lingua conosciuta dal destinatario non determina automaticamente l’invalidità dell’atto; occorre accertare in concreto se l’omissione abbia compromesso la comprensione del contenuto precettivo o l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
- L’ammonimento del Questore per violenza domestica è una misura amministrativa di prevenzione, con funzione monitoria e dissuasiva, autonoma rispetto al procedimento penale e alle misure cautelari penali; la sua adozione non richiede né la prova piena del reato né l’accertamento definitivo della responsabilità penale.
- L’ammonimento può essere fondato su un quadro indiziario e probabilistico composto da segnalazioni, dichiarazioni delle persone informate e atti del procedimento penale, purché l’istruttoria sia congrua e la valutazione dell’autorità non sia manifestamente irragionevole; non è necessaria, in ogni caso, una preventiva audizione formale del destinatario.
- In ragione della finalità preventiva dell’ammonimento, la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa quando il quadro istruttorio evidenzi la necessità di interrompere tempestivamente condotte violente o prevaricatrici; la preesistenza di misure cautelari penali non esclude di per sé l’urgenza amministrativa.
- La presenza di misure cautelari penali non rende sproporzionato l’ammonimento del Questore, poiché i due strumenti operano su piani autonomi e possono concorrere nel rafforzamento della tutela delle persone offese. La legittimità dell’ammonimento va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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