Cassazione Penale, Sentenza n. 16728/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente relativo al profitto del reato di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000) per 379.448,03 euro, in relazione all'utilizzo di crediti d'imposta fittizi (bonus locazioni) mediante presentazione di numerosi modelli F24; contestuale sequestro impeditivo di società e ditta individuale riconducibili al ricorrente, ritenute utilizzate nella commissione dei reati (associazione per delinquere, reimpiego). Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro: a) che la compensazione non si era concretamente perfezionata poiché bloccata dall'Agenzia delle Entrate e che quindi il reato non si sarebbe consumato e non vi sarebbe profitto confiscabile; b) che in quanto cessionario del credito di imposta (art. 122 D.L. 34/2020) non poteva essere ritenuto responsabile per l'illiceità della origine del credito; c) che la cessione sanante impediva di considerare il credito inesistente o non spettante; d) diversa qualificazione giuridica del credito (inesistente vs non spettante); e) mancata sussistenza dei presupposti per il sequestro delle società e della ditta e per la misura sulle garanzie patrimoniali e infine violazione delle garanzie sul minimo vitale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato il principio consolidato secondo cui il reato di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000) si consuma con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato, per cui la mera presentazione dell'F24 integra la condotta decettiva anche se successivamente la compensazione viene bloccata o non registrata dall'Amministrazione; il profitto del reato coincide con l'ammontare del credito inesistente utilizzato (qui 379.448,03 euro). La Corte ha inoltre stabilito che la cessione del credito non ha effetto "sanante" per escludere l'azione cautelare verso il cessionario quando vi siano elementi che lo collegano alla creazione dei crediti fittizi (concorso nell'illecito). Il sequestro delle società connesse è legittimo quando risultino utilizzate come cessionarie dei crediti fasulli e permangano concrete esigenze di impedimento alla reiterazione; le censure che riguardano motivazione e valutazione del minimo vitale sono state rigettate come doglianze di merito non rilevabili in sede di legittimità o considerate infondate alla luce degli elementi probatori. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 10-quater
Il reato di indebita compensazione si consuma con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno; il profitto del reato coincide con l'ammontare del credito inesistente utilizzato per la compensazione
d.lgs. n. 74/2000, art. 10 (comma 1 e comma 2)
Distinzioni tra credito fiscale inesistente e non spettante rilevanti nella ricostruzione del fatto, ma ai fini cautelari la condotta illecita dimostrata mediante utilizzo di F24 integra comunque il reato tributario
d.l. 19/05/2020 n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17/07/2020 n. 77), art. 121 (comma 1 lett. b) e comma 6)
I crediti ceduti riconducibili a misure emergenziali (es. superbonus/crediti d'imposta) possono essere oggetto di sequestro preventivo nei confronti dei cessionari quando le indagini evidenzino collegamenti con operazioni fraudolente; la condizione soggettiva del cessionario non esclude automaticamente l'azione cautelare
d.l. 19/05/2020 n. 34, art. 122 (comma 1 e comma 4)
La disciplina sulla cessione dei crediti d'imposta non preclude l'applicazione delle norme processualpenalistiche di sequestro nei confronti dei terzi cessionari quando sussistano elementi di responsabilità o di pertinenza del reato
L. 244/2007, art. 143 (comma 1)
Richiamata in relazione all'estensione della confisca per equivalente ai reati tributari, confermando che il profitto è il risparmio economico derivante dall'evasione
c.p., art. 322-ter
Norma richiamata in relazione alla confisca per equivalente applicabile ai proventi dei reati tributari
c.p., art. 648-ter
Citato in motivazione con riferimento ad altri capi di imputazione; rilevato che l'accusa di riciclaggio/autoriciclaggio non è oggetto di scrutinio in questa sede cautelare
Massime di principio
- La consumazione del reato di indebita compensazione si verifica con la presentazione dell'F24: la mera successiva mancata trascrizione amministrativa non impedisce che l'illecito si sia consumato e che sussista profitto rilevante ai fini della confisca per equivalente.
- La cessione del credito d'imposta (anche se prevista da norme emergenziali) non garantisce automaticamente il cessionario contro misure cautelari se esistono elementi che lo collegano alla generazione o all'utilizzo di crediti fittizi; i crediti ceduti possono essere sequestrati come cose pertinenti al reato.
- Per il sequestro preventivo impeditivo delle società e delle strutture aziendali è sufficiente dimostrare che siano state utilizzate come strumenti per la commissione dei reati e che permanga il pericolo di reiterazione; la loro operatività sul mercato può giustificare l'intervento cautelare.
- Le censure in Cassazione relative a valutazioni di merito e difetti di motivazione trovano limitata accoglienza: devono configurare una violazione di legge specifica per essere rilevanti in sede di legittimità.
- La quantificazione del profitto per i reati tributari segue la regola che lo stesso corrisponde al vantaggio economico diretto derivante dall'evasione (es. ammontare dei crediti inesistenti utilizzati) e costituisce base per la confisca per equivalente.
- Nelle impugnazioni cautelari è importante distinguere le questioni di diritto (idonee per la Cassazione) dalle contestazioni di fatto o meri rilievi valutativi sulla prova o sulla motivazione, che sono in genere inammissibili in sede di legittimità.
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