Cassazione Civile, Ordinanza n. 28525/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 emesso da un comune su un immobile sito in Latina. L'ente destinatario dell'accertamento ha impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che dal 29.4.2014 non esercitava più il potere gestorio sui patrimoni separati cui gli immobili erano stati conferiti e che quindi i soggetti passivi dell'imposta sarebbero stati i fondi previdenziali; dall'altro, che per uno degli immobili il valore catastale utilizzato dall'amministrazione non poteva essere fondato su dati già coperti da giudicato, perché nel 2007 era intervenuta una locazione commerciale che avrebbe inciso sulla situazione rilevante ai fini impositivi. La CTP rigettava il ricorso del contribuente, ma la CTR Lazio accoglieva l'appello ritenendo che i fondi fossero i possessori dei cespiti e che il valore catastale fosse vincolato dal giudicato formatosi in precedenti giudizi. Il Comune proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 3 d.lgs. 504/1992 e 13 d.l. 201/2011 per avere la CTR attribuito la soggettività passiva IMU a fondi privi di personalità giuridica; e omesso esame di un fatto decisivo, oltre a violazione degli artt. 5 d.lgs. 504/1992 e 13 d.l. 201/2011, per non avere considerato la sopravvenuta locazione commerciale del 2007 e quindi la non operatività del giudicato esterno sul valore e sull'esenzione.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo infondata la tesi del Comune sulla mancanza di soggettività dei fondi previdenziali, poiché i fondi speciali ex art. 2117 c.c. sono soggetti giuridici anche se privi di personalità; inoltre rileva che i fondi avevano comunque assunto forma associativa dotata di personalità giuridica. Accoglie invece il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione, perché il giudicato esterno in materia tributaria non opera rispetto a presupposti d'imposta suscettibili di variazione annuale: il valore e la destinazione d'uso dell'immobile possono mutare, e la CTR avrebbe dovuto verificare se nel 2007 fosse sopravvenuta la destinazione commerciale, circostanza idonea a incidere sul giudicato invocato. La sentenza impugnata è quindi cassata sul punto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio anche per le spese.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 504/1992
Individua il soggetto passivo dell'ICI/IMU in relazione al possesso del bene; la censura del ricorrente è stata però respinta quanto alla pretesa assenza di soggettività dei fondi previdenziali.
art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011
Richiamato come norma sull'IMU e sulla soggettività passiva; non è stato ritenuto violato nel primo motivo.
art. 2117 c.c.
I fondi speciali di assistenza e previdenza, se privi di personalità giuridica, sono soggetti alla disciplina delle associazioni non riconosciute e costituiscono comunque centri di imputazione di rapporti giuridici.
art. 2498 c.c.
La trasformazione dei fondi in associazione ha comportato, secondo la Corte, l'acquisto della veste giuridica di associazione con personalità giuridica.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
Richiamato per il criterio di determinazione del valore imponibile e per sostenere che esso dipende da circostanze di fatto potenzialmente mutevoli.
art. 13, comma 4, d.lgs. n. 201/2011
Richiamato in relazione alla determinazione del valore dell'immobile ai fini IMU; la Corte esclude che il relativo accertamento sia sempre coperto da giudicato se i presupposti fattuali cambiano.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
L'esenzione non opera quando venga meno il requisito oggettivo, come nel caso di destinazione commerciale dell'immobile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- I fondi speciali per assistenza e previdenza costituiti ex art. 2117 c.c., anche se privi di personalità giuridica, sono soggetti giuridici e centri di imputazione di rapporti; pertanto possono essere considerati ai fini della soggettività passiva tributaria secondo la concreta disciplina applicabile e la loro eventuale successiva trasformazione in associazione rafforza tale conclusione.
- In materia tributaria il giudicato esterno sulle imposte periodiche non si estende a fatti o presupposti suscettibili di variazione annuale; esso opera solo quando l'accertamento riguarda elementi a efficacia permanente o pluriennale o rapporti ad esecuzione prolungata rimasti immutati.
- Il valore imponibile di un immobile ai fini delle imposte patrimoniali non può considerarsi definitivamente cristallizzato se dipende da elementi di fatto mutevoli, quali la destinazione d'uso, il contesto urbanistico-edilizio e il valore venale al momento del singolo periodo d'imposta.
- Le sentenze passate in giudicato relative a periodi d'imposta precedenti possono essere invocate solo se i presupposti fattuali posti a base di quelle decisioni risultano identici anche negli anni successivi; la sopravvenienza di una locazione commerciale o di altra destinazione d'uso impedisce di attribuire al precedente giudicato efficacia automatica per annualità diverse.
- L'esenzione ICI/IMU collegata a determinati requisiti oggettivi viene meno quando il bene sia effettivamente destinato a uso commerciale, con conseguente irrilevanza di precedenti statuizioni fondate su una diversa situazione fattuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28430/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28437/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28439/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28440/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28441/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28443/2023 del 12/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →