Cassazione Penale, Sentenza n. 36487/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare (3/12/2006-15/2/2007) e arresti domiciliari (16/2/2007-17/4/2007) nell'ambito del procedimento penale n.1896/2006 RGNR. Suru era stato successivamente assolto con formula "il fatto non sussiste" (Tribunale di Matera, sent. n.586/2017, irrevocabile il 2/10/2017). Le corti di merito (Corte d'appello di Potenza) hanno ritenuto ostativa la condizione prevista dall'art.314 c.1 c.p.p. per la sussistenza di dolo o colpa grave attribuibile a Suru: partecipazione all'organizzazione dell'agenzia di viaggi "Inter Vojage", consegna di passaporti ai connazionali, intercettazioni telefoniche che evidenziavano trattative e doppia tariffazione per i soggetti con permesso scaduto, sequestro di un passaporto non riconducibile al passeggero e sequestro di t.l.e.; tali elementi sarebbero stati, secondo la Corte, idonei a creare l'apparenza di fondatezza delle accuse e a concorrere causalmente alla misura cautelare. La Corte di cassazione era chiamata a valutare la correttezza della motivazione e l'applicazione del principio secondo cui il giudizio per la riparazione è autonomo e valuta ex ante se la condotta del ricorrente abbia contribuito a ingenerare la falsa apparenza della configurabilità del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio di merito e deve valutare ex ante se, sulla base degli elementi disponibili al momento dell'adozione della misura cautelare, la condotta del ricorrente possa aver prodotto l'apparenza di un illecito penale. Ha ritenuto adeguatamente motivate dalla Corte di appello le valutazioni sulla sussistenza di comportamenti dolosi o di colpa grave di Suru (testimonianze, intercettazioni, sequestro passaporto e t.l.e.) e la loro efficacia sinergica nel determinare o sostenere la misura cautelare. Pertanto il diritto alla riparazione è stato escluso e il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese processuali al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina la condizione ostativa al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione quando la privazione della libertà sia stata causata o concorsa a essere causata dal comportamento doloso o da colpa grave dell'interessato; la Corte conferma l'applicabilità del criterio ex ante.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i presupposti per l'applicazione della custodia cautelare (gravi indizi e esigenze cautelari); richiamata per spiegare il quadro indiziario che giustificò la misura.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la liquidazione delle spese processuali a carico del ricorrente per il rigetto del ricorso.
D.lgs. n. 286/1998 (art. 12 ecc.)
Riferimento alla normativa sull'immigrazione richiamata nei capi di imputazione originari (condotte relative all'ingresso e soggiorno di stranieri) che costituiscono il contesto fattuale delle accuse.
Giurisprudenza Sezioni Unite e di legittimità
Sez. U., n. 51779/2013; Sez. U., n. 32383/2010; varie sentenze di Sez.4 citate
Principi consolidati: il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al processo penale; la valutazione è ex ante; la condotta del ricorrente può escludere il diritto all'indennizzo se dolosa o gravemente colposa e idonea a indurre nell'insieme la falsa apparenza di reato; tuttavia non è consentito basare il diniego su fatti definitivamente esclusi o non accertati nel giudizio di merito.
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale e si svolge con parametro ex ante: il punto di riferimento è quanto appariva al giudice cautelare al momento dell'adozione della misura.
- Per negare l'indennizzo ai sensi dell'art.314 c.p.p. il giudice deve accertare che il ricorrente abbia tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa che, oggettivamente considerata, abbia contribuito a creare o mantenere l'apparenza di fondatezza delle accuse (effetto sinergico).
- Il giudice della riparazione può valorizzare elementi investigativi e prove disponibili già prima dell'adozione della misura (intercettazioni, sequestri, testimonianze), purché siano dati di fatto "accertati o non negati" nel giudizio di merito.
- L'assoluzione nel processo di merito non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: occorre verificare se l'assenza di responsabilità sia dovuta a diversa valutazione degli stessi elementi oppure se i presupposti della misura difettassero sin dall'inizio.
- Non è ammesso negare la riparazione sulla base di condotte o fatti che la sentenza di merito abbia espressamente escluso o non abbia ritenuto provati; il giudice della riparazione deve documentare quali specifiche condotte hanno avuto efficacia causale sulla misura cautelare.
- In una situazione simile, la parte che chiede la riparazione deve dimostrare l'assenza di dolo o colpa grave e contestare, con argomentazione puntuale, la rilevanza ex ante del materiale indiziario utilizzato per la misura; la controparte (Stato) può resistere valorizzando il materiale disponibile al momento della cautela.
- È essenziale, per chi intende ottenere l'indennizzo, che la decisione di rigetto presenti carenze motivazionali o vizi di valutazione chiari: la mera proposta di una diversa lettura delle prove non è sufficiente se il giudice ha dato valutazione logica e congrua degli elementi.
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