Sentenza n. 634/2026 - Bari, Sezione 1
per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità - dello scorrimento delle graduatorie concorsuali operato dalla Regione Puglia in dipendenza della Delib. G.R. nr.-OMISSIS-, delle relative Conferenze di Direzione e della Determinazione n. -OMISSIS-del 18/12/2009; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto e, conseguentemente, per l'accertamento del diritto del ricorrente allo scorrimento verticale della graduatoria relativa all'area “-OMISSIS-”; nonché per la condanna della Regione Puglia a porre in essere tutti gli atti consequenziali entro specifico termine perentorio e, conseguentemente, procedere all'inquadramento del ricorrente con la qualifica di dirigente, con decorrenza dal mese di dicembre 2009 ovvero dall'altra data ritenuta di giustizia, con relativa ricostruzione retroattiva del profilo retributivo e previdenziale ed ogni altra conseguenza giuridica ed economica nonché al pagamento di tutte le somme per tali titoli dovute o, in subordine, per la condanna della Regione Puglia, anche a titolo risarcitorio, al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme che il medesimo avrebbe dovuto o potuto conseguire a titolo retributivo, stipendiale e indennitario, dalla ritenuta data di decorrenza del prefato inquadramento dirigenziale e fino alla data di effettivo inquadramento, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ragguagliando l'invocato risarcimento al conseguendo trattamento retributivo o, subordinatamente, alla minor somma ritenuta dovuta, anche in via equitativa, ex art.1226 c.c. e, in ogni caso, per la condanna della Regione Puglia al risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti dal ricorrente in dipendenza dei fatti per cui è causa, sotto ogni aspetto e forma, da quantificarsi in via equitativa, ex art.1226 c.c., oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: scorrimento delle graduatorie concorsuali e determinazione dirigenziale del 18 dicembre 2009, nella parte in cui ha destinato nove posizioni dirigenziali all’area Territorio e infrastrutture anziché all’area di concorso del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante a un concorso regionale per 22 posizioni dirigenziali e collocato nella graduatoria degli idonei, ha contestato il piano di assunzioni e la conseguente determinazione dirigenziale con cui la Regione Puglia ha ripartito 30 posizioni dirigenziali tra diverse aree concorsuali. In particolare, ha dedotto l’erronea applicazione del criterio della prevalente connotazione delle funzioni degli uffici da coprire, sostenendo che nove uffici attribuiti all’area Territorio e infrastrutture avrebbero dovuto essere ricondotti all’area professionale nella cui graduatoria egli era inserito. Ha chiesto l’accertamento del diritto allo scorrimento verticale della graduatoria, l’inquadramento nella qualifica dirigenziale con decorrenza retroattiva e la ricostruzione economica e previdenziale, nonché, in subordine, il risarcimento del danno. Il giudizio è stato riassunto davanti al giudice amministrativo dopo che il giudice ordinario aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. La valutazione della prevalente connotazione funzionale degli uffici, effettuata dai direttori di area e recepita nella determinazione impugnata, è stata ritenuta espressione di ampia discrezionalità amministrativa, fondata sulle attività concretamente svolte dagli uffici e sugli obiettivi strategici dell’area di riferimento. Il ricorrente ha contestato l’inquadramento funzionale dei nove uffici mediante il mero richiamo all’elenco delle attività, senza dimostrare l’inattendibilità della valutazione amministrativa né spiegare per quale ragione i dirigenti dell’area Territorio e infrastrutture sarebbero privi delle competenze necessarie allo svolgimento di tali funzioni. In presenza di una valutazione altamente discrezionale, l’illegittimità avrebbe potuto essere ravvisata soltanto a fronte di un macroscopico errore di fatto sulle competenze dei dirigenti dell’area individuata; tale errore non è stato provato. Il ricorrente avrebbe quindi cercato di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, senza fornire un principio di prova dell’erroneità della scelta. Sono state compensate le spese di lite in ragione della risalenza della controversia.
Norme richiamate
art. 1226 c.c.
anche in via equitativa, ex art.1226 c.c.
Richiamato dal ricorrente quale criterio subordinato per la liquidazione equitativa del danno, ma non applicato dal giudice poiché il ricorso è stato respinto.
Massime di principio
- La qualificazione della prevalente connotazione funzionale degli uffici, utilizzata per individuare la graduatoria concorsuale da scorrere ai fini della copertura di posti dirigenziali, costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa quando è fondata sulle attività concretamente svolte e sugli obiettivi strategici dell’area di appartenenza.
- Il sindacato giurisdizionale su una valutazione amministrativa altamente discrezionale relativa all’afferenza funzionale degli uffici non consente al giudice o al privato di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione; l’illegittimità può emergere, in particolare, da un macroscopico errore di fatto sulle competenze richieste e possedute dai dirigenti dell’area individuata.
- La contestazione della ripartizione dei posti tra graduatorie concorsuali non è sufficiente se si limita al richiamo descrittivo delle attività degli uffici: il ricorrente deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare l’inattendibilità della qualificazione amministrativa e l’inidoneità dei dirigenti dell’area prescelta a svolgere le relative funzioni.
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