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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26793/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello lamentando: 1) errata applicazione dell'art. 159 cod. pen. e vizio di motivazione per la dichiarata sospensione del corso della prescrizione dall'udienza del 23 marzo 2017 al 6 novembre 2017 (sostengono che il rinvio sarebbe dipeso da mancata citazione di una persona offesa - Ravarini - e non dall'adesione all'astensione dalle udienze dei difensori); 2) violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. perché i fotogrammi usati per i riconoscimenti sarebbero stati illegittimamente acquisiti (ritagliati dalla comunicazione della notizia di reato) e in alcuni casi recanti i nominativi degli imputati; mancherebbe altresì una preventiva descrizione degli individui da identificare; 3) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla mancata qualificazione del secondo episodio (capo A) come danneggiamento ex art. 635 c.p.) anziché come reato previsto dall'art. 6-bis legge n. 401/1989.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Sul punto relativo all'art. 159 cod. pen. la Corte ha ritenuto legittimo il rinvio e la conseguente sospensione della prescrizione in quanto l'udienza era stata differita per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze: tale motivo prevale ed è conforme alla giurisprudenza, inoltre l'imputato non ha interesse (non è titolare di un interesse giuridicamente tutelato) a far valere la nullità derivante dalla mancata citazione della persona offesa. Quanto ai fotogrammi/riconoscimenti, la Corte ha ritenuto che i documenti fotografici relativi a un'attività irripetibile possano essere acquisiti nel fascicolo e valutati come fonte di prova; la mancanza di preventiva descrizione non comporta necessariamente nullità e la valutazione di attendibilità operata dalla Corte territoriale non è sindacabile in sede di legittimità. Sulla qualificazione del secondo episodio la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 6-bis legge n. 401/1989 (reato di pericolo in materia di manifestazioni sportive) e ha osservato che l'eventuale riconduzione anche al reato di danneggiamento non rendeva evidente un interesse dei ricorrenti a richiedere quella ricalificazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. pen.

    La sospensione del corso della prescrizione è legittima quando il rinvio sia conseguenza dell'adesione dell'avvocatura all'astensione dalle udienze; tale causa di differimento prevale e sospende la prescrizione per tutta la durata del rinvio

  • art. 191 cod. proc. pen.

    La regola sulla ricognizione fotografica non impone in astratto la preventiva descrizione come condizione di validità assoluta; il giudice valuta l'attendibilità del riconoscimento fotografico e può ritenere legittima la prova anche se le fotografie provengono da documentazione di attività irripetibile

  • art. 6-bis legge n. 401/1989

    La condotta consistente nel lancio di oggetti contundenti in occasione di manifestazioni sportive rientra nel reato di pericolo previsto dall'art. 6-bis; tale norma è idonea a qualificare il secondo episodio contestato

  • art. 635 cod. pen.

    Il danneggiamento tutela il patrimonio richiedendo l'evento; la Corte osserva che, anche se taluni fatti potessero ricondursi al danneggiamento, la disciplina dell'art. 6-bis è applicabile e la ricalificazione non avrebbe necessariamente favorito i ricorrenti

  • art. 588, comma 2, cod. pen.

    Norma richiamata nel capo di imputazione relativamente alle lesioni personali aggravate; citata come titolo di reato imputato in relazione ai fatti originari

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base per la condanna alle spese processuali e altre sanzioni a carico dei ricorrenti che hanno proposto ricorsi inammissibili

Massime di principio

  • L'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze costituisce motivo valido di rinvio e sospende il corso della prescrizione per tutta la durata del differimento
  • L'imputato non ha interesse giuridico a far valere la nullità derivante dalla mancata citazione della persona offesa; pertanto non può beneficiare di eventuali differimenti conseguenti a tale omissione
  • La documentazione fotografica riconducibile a un'attività irripetibile può essere acquisita nel fascicolo e utilizzata per il riconoscimento, a condizione che il giudice ne valuti l'attendibilità
  • La mancata preventiva descrizione delle persone da identificare non determina automaticamente la nullità del riconoscimento fotografico; rileva la valutazione complessiva di congruità e attendibilità del giudice di merito
  • La richiesta di ricalificazione in reato meno grave può essere priva di interesse se la nuova qualificazione non favorisce l'imputato o peggiora la sua posizione: occorre valutare l'effettivo interesse giuridico a proporre il motivo
  • Ricorsi basati su doglianze manifestamente infondate o su difetto di interesse sono spesso dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. Cassa delle ammende)

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