Cassazione Penale, Sentenza n. 26793/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello lamentando: 1) errata applicazione dell'art. 159 cod. pen. e vizio di motivazione per la dichiarata sospensione del corso della prescrizione dall'udienza del 23 marzo 2017 al 6 novembre 2017 (sostengono che il rinvio sarebbe dipeso da mancata citazione di una persona offesa - Ravarini - e non dall'adesione all'astensione dalle udienze dei difensori); 2) violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. perché i fotogrammi usati per i riconoscimenti sarebbero stati illegittimamente acquisiti (ritagliati dalla comunicazione della notizia di reato) e in alcuni casi recanti i nominativi degli imputati; mancherebbe altresì una preventiva descrizione degli individui da identificare; 3) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla mancata qualificazione del secondo episodio (capo A) come danneggiamento ex art. 635 c.p.) anziché come reato previsto dall'art. 6-bis legge n. 401/1989.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Sul punto relativo all'art. 159 cod. pen. la Corte ha ritenuto legittimo il rinvio e la conseguente sospensione della prescrizione in quanto l'udienza era stata differita per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze: tale motivo prevale ed è conforme alla giurisprudenza, inoltre l'imputato non ha interesse (non è titolare di un interesse giuridicamente tutelato) a far valere la nullità derivante dalla mancata citazione della persona offesa. Quanto ai fotogrammi/riconoscimenti, la Corte ha ritenuto che i documenti fotografici relativi a un'attività irripetibile possano essere acquisiti nel fascicolo e valutati come fonte di prova; la mancanza di preventiva descrizione non comporta necessariamente nullità e la valutazione di attendibilità operata dalla Corte territoriale non è sindacabile in sede di legittimità. Sulla qualificazione del secondo episodio la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 6-bis legge n. 401/1989 (reato di pericolo in materia di manifestazioni sportive) e ha osservato che l'eventuale riconduzione anche al reato di danneggiamento non rendeva evidente un interesse dei ricorrenti a richiedere quella ricalificazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 159 cod. pen.
La sospensione del corso della prescrizione è legittima quando il rinvio sia conseguenza dell'adesione dell'avvocatura all'astensione dalle udienze; tale causa di differimento prevale e sospende la prescrizione per tutta la durata del rinvio
art. 191 cod. proc. pen.
La regola sulla ricognizione fotografica non impone in astratto la preventiva descrizione come condizione di validità assoluta; il giudice valuta l'attendibilità del riconoscimento fotografico e può ritenere legittima la prova anche se le fotografie provengono da documentazione di attività irripetibile
art. 6-bis legge n. 401/1989
La condotta consistente nel lancio di oggetti contundenti in occasione di manifestazioni sportive rientra nel reato di pericolo previsto dall'art. 6-bis; tale norma è idonea a qualificare il secondo episodio contestato
art. 635 cod. pen.
Il danneggiamento tutela il patrimonio richiedendo l'evento; la Corte osserva che, anche se taluni fatti potessero ricondursi al danneggiamento, la disciplina dell'art. 6-bis è applicabile e la ricalificazione non avrebbe necessariamente favorito i ricorrenti
art. 588, comma 2, cod. pen.
Norma richiamata nel capo di imputazione relativamente alle lesioni personali aggravate; citata come titolo di reato imputato in relazione ai fatti originari
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base per la condanna alle spese processuali e altre sanzioni a carico dei ricorrenti che hanno proposto ricorsi inammissibili
Massime di principio
- L'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze costituisce motivo valido di rinvio e sospende il corso della prescrizione per tutta la durata del differimento
- L'imputato non ha interesse giuridico a far valere la nullità derivante dalla mancata citazione della persona offesa; pertanto non può beneficiare di eventuali differimenti conseguenti a tale omissione
- La documentazione fotografica riconducibile a un'attività irripetibile può essere acquisita nel fascicolo e utilizzata per il riconoscimento, a condizione che il giudice ne valuti l'attendibilità
- La mancata preventiva descrizione delle persone da identificare non determina automaticamente la nullità del riconoscimento fotografico; rileva la valutazione complessiva di congruità e attendibilità del giudice di merito
- La richiesta di ricalificazione in reato meno grave può essere priva di interesse se la nuova qualificazione non favorisce l'imputato o peggiora la sua posizione: occorre valutare l'effettivo interesse giuridico a proporre il motivo
- Ricorsi basati su doglianze manifestamente infondate o su difetto di interesse sono spesso dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. Cassa delle ammende)
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