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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16180/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ragione della rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione resa dalla ricorrente ai sensi dell'art. 589 comma 2 c.p.p. Non è stata quindi esaminata la fondatezza dei motivi di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del 05/10/2023 che aveva rigettato l'istanza avverso il decreto di sequestro preventivo su un'area di 600 mq disposto dal GIP di Catania per il reato previsto dall'art. 256, commi 1 e 3, del D.lgs. 152/2006. Denunciava vizi di motivazione e travisamento della prova per omissione, sostenendo che i rifiuti oggetto del sequestro non insistevano sull'area della ricorrente; inoltre deduceva la violazione del principio di proporzionalità e l'insussistenza delle esigenze cautelari e del fumus del reato.

Norme richiamate

  • D.lgs. 152/2006, art. 256 commi 1 e 3

    Norma richiamata quale fattispecie penalmente rilevante cui si riferiva il sequestro preventivo; nel provvedimento impugnato il sequestro era stato disposto in relazione a questa fattispecie, ma la Corte non ha valutato il merito del fumus a causa della rinuncia all'impugnazione.

  • Codice di procedura penale, art. 589 comma 2

    La dichiarazione di rinuncia all'impugnazione da parte della ricorrente è stata ritenuta idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso per Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per l'onere a carico della parte che propone ricorso dichiarato inammissibile: condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle Ammende (qui: euro 500).

Massime di principio

  • La rinuncia espressa all'impugnazione (art. 589 c.p.p.) determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame di merito: prima di rinunciare occorre valutare se si intende abbandonare la contestazione sostanziale.
  • In caso di rinuncia il giudice conserva il potere di condannare la parte rinunciante alle spese processuali e a sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.); la rinuncia può quindi avere conseguenze pecuniarie rilevanti.
  • Se l'obiettivo è ottenere la revoca o la cassazione di un sequestro preventivo, è necessario non rinunciare all'impugnazione e documentare chiaramente la titolarità del terreno e la non presenza di rifiuti sulla proprietà per contrastare il fumus e le esigenze cautelari.
  • Le questioni di motivazione e di travisamento della prova devono essere sollevate e provate con efficacia nel ricorso; ma tali profili non verranno esaminati se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni formali o per rinuncia.
  • In ipotesi di sequestro preventivo per reati ambientali (art. 256 D.lgs. 152/2006) la difesa dovrebbe produrre per tempo elementi probatori sulla localizzazione dei rifiuti e sulla proporzionalità del provvedimento, e valutare attentamente le conseguenze di una eventuale rinuncia all'impugnazione.

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