Sentenza n. 1357/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 17 aprile 2025, notificato in stessa data, recante informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, 89-bis, 91 e 92 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché il diniego di iscrizione nella c.d. White List, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva e diniego di iscrizione nella White List, adottati il 17 aprile 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva, adottata ai sensi degli artt. 84, 89-bis, 91 e 92 del d.lgs. 159/2011, nonché il diniego di iscrizione nella White List. Ha dedotto: violazione del contraddittorio e dell’art. 10-bis l. 241/1990, per la mancata valutazione delle osservazioni trasmesse via PEC il 17 aprile 2025; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, assumendo che il nuovo assetto societario e gestionale fosse estraneo ai precedenti soci fondatori e che fossero stati ignorati licenziamenti e dimissioni di soggetti collegati alla criminalità organizzata; eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta e difetto di motivazione, per l’assenza di un nesso concreto tra gli elementi acquisiti e il pericolo di infiltrazione mafiosa; violazione dell’art. 41 Cost., per indebita compressione della libertà di iniziativa economica; violazione del principio di proporzionalità, per non avere la Prefettura considerato adeguatamente misure di self-cleaning, protocolli di legalità, compliance interna o forme di vigilanza rafforzata alternative all’interdittiva.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto tardive le osservazioni della società, poiché presentate oltre il termine di dieci giorni decorrente dal 26 marzo 2025 e, comunque, il giorno stesso della consegna del provvedimento finale; pertanto non sussisteva un obbligo dell’amministrazione di esaminarle. Ha escluso il difetto di istruttoria, rilevando che il provvedimento aveva esaminato anche gli attuali amministratori e aveva valorizzato, tra gli altri elementi, una segnalazione penale a carico di un’amministratrice, i rapporti familiari e professionali con soggetti coinvolti in procedimenti per reati connessi alla criminalità mafiosa e la permanenza di collegamenti con persone condannate o contigue alla mafia. Il rinnovo dei vertici non è stato ritenuto sufficiente a integrare un’effettiva attività di self-cleaning, anche in ragione della tardiva cessazione dei rapporti con alcuni dipendenti collegati alla criminalità. Il Collegio ha ribadito che l’interdittiva antimafia ha natura preventiva e non richiede la prova dell’infiltrazione mafiosa né l’accertamento di responsabilità penali definitive, essendo sufficiente un quadro di elementi sintomatico-presuntivi valutato secondo il criterio del “più probabile che non”. Ha ritenuto non illegittima la compressione della libertà economica, poiché il provvedimento era fondato sui presupposti di legge e l’amministrazione aveva valutato anche misure meno invasive. Ha infine respinto la censura di violazione della proporzionalità, rilevando che la società non aveva contestato specificamente la motivazione sull’inadeguatezza delle misure alternative e non aveva provato i presupposti per la loro adozione. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 84, 89-bis, 91 e 92 d.lgs. 159/2011
Disciplinano l’informazione antimafia, il potere prefettizio e i relativi effetti; il giudice ne ha ritenuto integrati i presupposti sulla base di elementi sintomatico-presuntivi del pericolo di infiltrazione mafiosa.
art. 10-bis l. 241/1990
Non impone all’amministrazione di esaminare memorie difensive presentate oltre il termine assegnato e, comunque, dopo la conclusione della fase decisoria.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di leale collaborazione e buona fede procedimentale, ma non ritenuto violato dal giudice.
art. 2 d.lgs. 74/2000
Richiamato quale titolo della segnalazione penale a carico di un’attuale amministratrice, valorizzata nel quadro indiziario.
artt. 110, 99, 81 cpv. e 3 d.lgs. 74/2000; art. 416-bis.1 c.p.
Richiamati con riferimento al procedimento penale riguardante soggetti collegati all’assetto societario e utilizzati come elementi del quadro sintomatico-presuntivo.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica non impedisce l’adozione dell’interdittiva antimafia quando ricorrono i presupposti di legge e la misura è funzionale alla prevenzione dell’infiltrazione criminale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’informazione antimafia interdittiva ha natura preventiva e può essere adottata senza l’accertamento definitivo di una responsabilità penale o della concreta infiltrazione mafiosa; è sufficiente un insieme di elementi sintomatico-presuntivi dal quale, secondo un giudizio prognostico fondato sul criterio del “più probabile che non”, emerga il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata.
- La valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione mafiosa può fondarsi anche su rapporti di parentela, frequentazione, colleganza o conoscenza con soggetti affiliati, organici o contigui ad associazioni mafiose, quando tali rapporti, per natura e intensità, rendano plausibile una conduzione o un’influenza mafiosa, anche indiretta, sull’impresa.
- Il mero rinnovo degli organi societari non integra di per sé un’effettiva attività di self-cleaning quando permangano collegamenti con soggetti contigui o condannati per reati di criminalità mafiosa o quando la cessazione dei rapporti con dipendenti collegati alla criminalità sia intervenuta tardivamente.
- Le memorie presentate oltre il termine assegnato con il preavviso di rigetto e, comunque, dopo la conclusione della fase decisoria, non devono essere necessariamente esaminate dall’amministrazione; la loro mancata considerazione non determina violazione del contraddittorio procedimentale.
- L’interdittiva antimafia non viola, di per sé, la libertà di iniziativa economica privata quando sia adottata in presenza dei presupposti di legge e l’amministrazione abbia valutato, motivandone l’inadeguatezza, l’adozione di misure meno invasive.
- La contestazione della proporzionalità dell’interdittiva richiede una specifica critica alla motivazione con cui l’amministrazione ha escluso le misure alternative e l’allegazione o prova dei presupposti concreti per la loro adozione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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