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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17128/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) che li aveva condannati per detenzione di stupefacenti (kg 35,5 hashish con principio attivo 24,6-51% e kg 9,0 marijuana con principio attivo 9,8-23,6), denunciando: (i) l'erronea qualificazione giuridica relativamente al riconoscimento dell'aggravante per 'ingente quantità' di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 (contestata soprattutto dall'Annunziata) e (ii) l'illegittimità e l'insufficiente motivazione della confisca dei due telefoni cellulari sequestrati, in quanto misura di sicurezza non concordata tra le parti e motivata in modo tautologico, senza un concreto nesso di strumentalità o valutazione della provenienza (contestato da entrambi; Migliatico ha inoltre lamentato omissione di motivazione in vario titolo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi in gran parte inammissibili con esclusione dei motivi relativi alla confisca dei telefoni cellulari. Ha ritenuto inammissibili i censure sull'an (qualificazione dell'aggravante per ingente quantità) perché aspecifiche e non idonee a dimostrare un errore manifesto immediatamente evincibile dal capo di imputazione e dalla motivazione; ha invece accolto i secondi motivi relativi alla confisca, ritenendo la motivazione del giudice di merito carente e meramente tautologica nel dichiarare i telefoni "strumentali" senza valutare concretamente il ruolo dei beni e il nesso di strumentalità. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla confisca dei due telefoni cellulari e rimessa per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Milano, diversa persona fisica; per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e resta irrevocabile l'accertamento della responsabilità penale e la rimanente parte della pena.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art.73, comma 4

    Norma che punisce la detenzione di stupefacenti; nella sentenza è il capo di imputazione principale cui si riferisce la contestazione. La Corte ha richiamato il dato fattuale indicato nel capo di imputazione (quantitativi e principio attivo) come elemento che impediva di ritenere manifestamente erronea la qualificazione dell'aggravante.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art.80, comma 2

    Aggravante per 'ingente quantità' di stupefacente. La Corte ha ricordato che la valutazione del perfezionamento dell'aggravante appartiene al giudice di merito e che il ricorso per cassazione in patteggiamento è ammissibile per errata qualificazione solo se l'errore è manifesto; nel caso specifico il GUP aveva fatto riferimento ai quantitativi di principio attivo indicati nel capo di imputazione come idonei a perfezionare l'aggravante.

  • Codice di procedura penale - art.448, comma 2-bis

    Limita la sindacabilità in cassazione della sentenza di patteggiamento alla sola ipotesi di errore manifesto nella qualificazione giuridica: la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibili i motivi generici sulla qualificazione dell'aggravante.

  • Codice penale - art.240

    Disciplina la confisca (obbligatoria e facoltativa). La Corte ha ricordato che, dopo la L. n. 134/2003, la confisca può estendersi a tutte le ipotesi di cui all'art.240 e, quando è facoltativa, il giudice deve motivare concretamente il nesso di strumentalità o la non attendibilità delle giustificazioni fornite.

  • Codice penale - art.125

    Richiamato in riferimento all'onere motivazionale del giudice quando dispone misure patrimoniali; la Corte ha sottolineato che la motivazione deve essere specifica e non astratta.

  • Codice di procedura penale - artt.581, comma 1, lett.d) e 591, comma 1, lett.c)

    Norme richiamate in tema di ammissibilità dei motivi di cassazione; la Corte le ha invocate per dichiarare inammissibili i motivi ritenuti aspecifici.

  • Codice di procedura penale - art.606, comma 1, lett. b)

    Ground di impugnazione per errore di diritto (omessa o insufficiente motivazione/erronea qualificazione); la Corte ha valutato i motivi alla luce di questa disposizione distinguendo quelli manifestamente specifici e quelli aspecifici.

  • Legge n. 134/2003

    Modifica che ha esteso l'applicabilità della confisca nelle ipotesi dell'art.240 anche nei procedimenti di patteggiamento; la Corte ha richiamato l'obbligo motivazionale derivante da tale estensione.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento, la cassazione può contestare la qualificazione giuridica del fatto solo se l'errore è manifesto e immediatamente evincibile dal capo di imputazione e dalla motivazione; deduzioni giurisprudenziali generiche non bastano.
  • Per le misure di confisca (soprattutto quando sono facoltative ex art.240 c.p.) il giudice che le dispone in sede di patteggiamento è obbligato a motivare concretamente il nesso di strumentalità del bene rispetto al reato o a motivare l'inattendibilità delle giustificazioni sulla provenienza: formule astratte o tautologiche sono insufficienti e determinano annullamento e rinvio.
  • Quando la confisca non è oggetto dell'accordo tra le parti, il requisito motivazionale diventa ancora più stringente: il semplice richiamo alla "strumentalità" del bene non supplisce all'esame concreto del ruolo del bene nel fatto.
  • La valutazione del perfezionamento dell'aggravante per 'ingente quantità' rimane questione di merito e richiede un collegamento fattuale preciso: in mancanza di un errore manifesto, le censure in cassazione sono spesso inammissibili.
  • Se la Cassazione accoglie solo profili parziali dell'impugnazione (es. confisca), annulla limitatamente a quei profili e rinvia per nuovo giudizio, lasciando inalterata la parte della sentenza non impugnata o ritenuta corretta.

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