Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 769/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, pubblicata in data -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202503292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza del Tribunale di Como relativa all'accredito di somme sulla carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiari carta docente)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il loro diritto all'accredito sulla carta docente di specifici importi, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 22 luglio 2024, non era stata impugnata ed era divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria il 14 luglio 2025. Era inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nonostante ciò, il titolo era rimasto ineseguito. I ricorrenti hanno quindi chiesto che il TAR ordinasse al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L'amministrazione si è costituita e ha depositato documentazione, ma non ha contestato il mancato adempimento dell'obbligo derivante dal titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato l'inadempimento dell'amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Como, per la parte relativa al contributo alla formazione e all'accredito sulla carta docente, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, eventualmente avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme.

  • art. 1, comma 12, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta docente, oggetto dell'obbligo di accredito riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Como.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano, rispettivamente, per la regolazione delle spese nel processo amministrativo e per il rinvio alle norme del codice di procedura civile compatibili.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando un'amministrazione non esegue un giudicato avente ad oggetto l'erogazione di somme o l'attribuzione di un beneficio, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'adozione degli atti necessari entro un termine perentorio.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta contestualmente alla sentenza di ottemperanza, con efficacia condizionata all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
  • Prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la documentazione del giudicato, della sua notificazione, del passaggio in giudicato e dell'inutile decorso del termine dilatorio, unitamente alla mancata contestazione dell'inadempimento da parte dell'amministrazione, è sufficiente a fondare l'accertamento dell'inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.