Sentenza n. 780/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del decreto n. 00001737 del 18.4.2025, comunicato al ricorrente mediante PEC in data 18.4.2025, con il quale il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale, bandita con decreto dipartimentale n. 362 del 29.10.2024, di assunzione di 200 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai candidati provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento di cui al decreto dipartimentale 11.6.2019, n. 310 e successive modificazioni; - di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, se ed in quanto esistente nonché lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura concorsuale per l'assunzione di operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottato per asserita inidoneità psico-fisica relativa alla percentuale di massa grassa
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere superato la prova selettiva per l'assunzione di operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, veniva sottoposto agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e dichiarato inidoneo per un aumento della percentuale di massa grassa, misurata dalla Commissione medica nel 30,9%, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. n. 166/2019. Deduceva, con il primo motivo, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza, travisamento, difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, nonché violazione del bando, del D.M. n. 166/2019, del d.P.R. n. 207/2015 e della relativa direttiva tecnica, sostenendo che la misurazione fosse errata e contraddetta da un successivo esame presso una struttura ospedaliera, che aveva rilevato una massa grassa del 18%. Con il secondo motivo contestava l'abnormità e l'irragionevolezza dell'accertamento e della lex specialis, deducendo che fosse sproporzionato applicare ai candidati alla qualifica di operatore i requisiti psico-fisici previsti per il personale che svolge funzioni operative, poiché le mansioni degli operatori sarebbero prevalentemente basiche, di supporto, tecnico-professionali e d'ufficio. Il TAR aveva disposto una verificazione, il cui esito aveva comunque confermato la sussistenza della causa sanitaria di esclusione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondato e assorbente il secondo motivo, senza esaminare il primo relativo alla correttezza della misurazione. Ha affermato che i requisiti psico-fisici nelle procedure di reclutamento devono essere giustificati dalle mansioni concretamente svolte e che, per i servizi di soccorso, possono essere richiesti requisiti specifici solo in funzione delle effettive attività operative. Dall'art. 70 del d.lgs. n. 217/2005 ha ricavato che le funzioni degli operatori consistono in attività basiche, di supporto operativo e tecnico-professionale, ricezione e gestione di atti e materiali, attività manutentive e tecniche, nonché compiti d'ufficio, senza le peculiarità proprie delle funzioni operative di soccorso che possano giustificare requisiti di particolare prestanza fisica. Inoltre, l'art. 12, comma 2, del d.l. n. 69/2023 prevedeva la valutazione psico-fisica dei candidati alla qualifica di operatore ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 166/2019, relativo ai ruoli tecnico-professionali, e non dell'art. 1, relativo ai ruoli del personale che espleta funzioni operative. Anche il bando non richiamava espressamente l'art. 1 del decreto ministeriale. L'esclusione fondata sui requisiti dell'art. 1 del D.M. n. 166/2019 è stata quindi giudicata irragionevole e sproporzionata e il decreto è stato annullato. È stata disposta la definitiva ammissione del ricorrente al prosieguo della procedura e il suo inserimento in graduatoria a pieno titolo e senza riserva. Le spese di lite sono state compensate, mentre le spese di verificazione sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Il collegio [...] ha disposto una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a.
Hanno costituito la base processuale per disporre la verificazione tecnica sull'idoneità sanitaria del ricorrente.
Direttiva 2000/78/CE, considerando n. 18
La presente direttiva non può avere l'effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi.
I requisiti psico-fisici sono ammissibili quando siano necessari in rapporto alle funzioni effettivamente esercitate e alla salvaguardia del carattere operativo del servizio.
art. 4 d.lgs. n. 217/2005
Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge [...] tutte le necessarie operazioni [...] nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza.
Descrive le funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e costituisce parametro di confronto con le diverse mansioni del ruolo degli operatori.
art. 70 d.lgs. n. 217/2005
Il personale con le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale.
Le mansioni degli operatori, prevalentemente basiche, di supporto, tecniche e d'ufficio, non giustificano automaticamente l'applicazione dei requisiti fisici previsti per il personale che espleta funzioni operative.
art. 12, comma 2, d.l. n. 69/2023
Il personale che avesse presentato domanda di partecipazione per la qualifica di operatore avrebbe dovuto essere valutato, sul piano psico-fisico, ai sensi dell’art. 2 D.M. n. 166/2019 e non in base all’art. 1 dello stesso D.M.
La procedura per il reclutamento degli operatori deve fare riferimento ai requisiti previsti per i ruoli tecnico-professionali e non a quelli stabiliti per il personale con funzioni operative.
art. 1 D.M. n. 166/2019
Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative.
La sua applicazione alla procedura per operatori è stata ritenuta illegittima, perché riferita a funzioni operative diverse da quelle proprie del ruolo messo a concorso.
art. 2 D.M. n. 166/2019
Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali.
È la disposizione ritenuta pertinente per la valutazione psico-fisica dei candidati al ruolo degli operatori.
art. 8 del bando di concorso
Per l'ammissione alla procedura di assunzione, sono richiesti i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166.
Il richiamo generico al D.M. n. 166/2019 non è stato interpretato come espresso richiamo ai requisiti dell'art. 1, relativi alle funzioni operative.
Massime di principio
- Nelle procedure di reclutamento della pubblica amministrazione, i requisiti psico-fisici devono essere correlati alle mansioni concretamente attribuite al personale e non possono essere automaticamente estesi da un ruolo operativo a un ruolo tecnico-professionale o di supporto.
- Per il reclutamento degli operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le funzioni basiche, di supporto operativo e tecnico-professionale previste per il ruolo non giustificano, in assenza di una specifica base normativa e funzionale, l'applicazione dei requisiti psico-fisici stabiliti per il personale che espleta funzioni operative di soccorso.
- Quando una norma legislativa distingue i requisiti psico-fisici applicabili ai ruoli tecnico-professionali da quelli applicabili ai ruoli operativi, l'amministrazione deve applicare la disciplina corrispondente al ruolo oggetto della procedura concorsuale.
- Un richiamo generico del bando a un decreto ministeriale contenente discipline differenziate non consente di applicare al candidato i requisiti più restrittivi previsti per un diverso ruolo, se il bando non richiama espressamente tale disciplina e questa non è coerente con le mansioni del posto messo a concorso.
- L'applicazione di requisiti psico-fisici non proporzionati alle mansioni concretamente svolte determina l'illegittimità dell'esclusione concorsuale, anche quando la verificazione tecnica abbia confermato l'effettiva sussistenza della condizione sanitaria prevista dalla disciplina erroneamente applicata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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