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Sentenza

Sentenza n. 780/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - del decreto n. 00001737 del 18.4.2025, comunicato al ricorrente mediante PEC in data 18.4.2025, con il quale il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale, bandita con decreto dipartimentale n. 362 del 29.10.2024, di assunzione di 200 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai candidati provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento di cui al decreto dipartimentale 11.6.2019, n. 310 e successive modificazioni; - di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, se ed in quanto esistente nonché lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202507654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura concorsuale per l'assunzione di operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottato per asserita inidoneità psico-fisica relativa alla percentuale di massa grassa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo avere superato la prova selettiva per l'assunzione di operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, veniva sottoposto agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e dichiarato inidoneo per un aumento della percentuale di massa grassa, misurata dalla Commissione medica nel 30,9%, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. n. 166/2019. Deduceva, con il primo motivo, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza, travisamento, difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, nonché violazione del bando, del D.M. n. 166/2019, del d.P.R. n. 207/2015 e della relativa direttiva tecnica, sostenendo che la misurazione fosse errata e contraddetta da un successivo esame presso una struttura ospedaliera, che aveva rilevato una massa grassa del 18%. Con il secondo motivo contestava l'abnormità e l'irragionevolezza dell'accertamento e della lex specialis, deducendo che fosse sproporzionato applicare ai candidati alla qualifica di operatore i requisiti psico-fisici previsti per il personale che svolge funzioni operative, poiché le mansioni degli operatori sarebbero prevalentemente basiche, di supporto, tecnico-professionali e d'ufficio. Il TAR aveva disposto una verificazione, il cui esito aveva comunque confermato la sussistenza della causa sanitaria di esclusione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondato e assorbente il secondo motivo, senza esaminare il primo relativo alla correttezza della misurazione. Ha affermato che i requisiti psico-fisici nelle procedure di reclutamento devono essere giustificati dalle mansioni concretamente svolte e che, per i servizi di soccorso, possono essere richiesti requisiti specifici solo in funzione delle effettive attività operative. Dall'art. 70 del d.lgs. n. 217/2005 ha ricavato che le funzioni degli operatori consistono in attività basiche, di supporto operativo e tecnico-professionale, ricezione e gestione di atti e materiali, attività manutentive e tecniche, nonché compiti d'ufficio, senza le peculiarità proprie delle funzioni operative di soccorso che possano giustificare requisiti di particolare prestanza fisica. Inoltre, l'art. 12, comma 2, del d.l. n. 69/2023 prevedeva la valutazione psico-fisica dei candidati alla qualifica di operatore ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 166/2019, relativo ai ruoli tecnico-professionali, e non dell'art. 1, relativo ai ruoli del personale che espleta funzioni operative. Anche il bando non richiamava espressamente l'art. 1 del decreto ministeriale. L'esclusione fondata sui requisiti dell'art. 1 del D.M. n. 166/2019 è stata quindi giudicata irragionevole e sproporzionata e il decreto è stato annullato. È stata disposta la definitiva ammissione del ricorrente al prosieguo della procedura e il suo inserimento in graduatoria a pieno titolo e senza riserva. Le spese di lite sono state compensate, mentre le spese di verificazione sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Il collegio [...] ha disposto una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a.

    Hanno costituito la base processuale per disporre la verificazione tecnica sull'idoneità sanitaria del ricorrente.

  • Direttiva 2000/78/CE, considerando n. 18

    La presente direttiva non può avere l'effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi.

    I requisiti psico-fisici sono ammissibili quando siano necessari in rapporto alle funzioni effettivamente esercitate e alla salvaguardia del carattere operativo del servizio.

  • art. 4 d.lgs. n. 217/2005

    Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge [...] tutte le necessarie operazioni [...] nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza.

    Descrive le funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e costituisce parametro di confronto con le diverse mansioni del ruolo degli operatori.

  • art. 70 d.lgs. n. 217/2005

    Il personale con le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale.

    Le mansioni degli operatori, prevalentemente basiche, di supporto, tecniche e d'ufficio, non giustificano automaticamente l'applicazione dei requisiti fisici previsti per il personale che espleta funzioni operative.

  • art. 12, comma 2, d.l. n. 69/2023

    Il personale che avesse presentato domanda di partecipazione per la qualifica di operatore avrebbe dovuto essere valutato, sul piano psico-fisico, ai sensi dell’art. 2 D.M. n. 166/2019 e non in base all’art. 1 dello stesso D.M.

    La procedura per il reclutamento degli operatori deve fare riferimento ai requisiti previsti per i ruoli tecnico-professionali e non a quelli stabiliti per il personale con funzioni operative.

  • art. 1 D.M. n. 166/2019

    Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative.

    La sua applicazione alla procedura per operatori è stata ritenuta illegittima, perché riferita a funzioni operative diverse da quelle proprie del ruolo messo a concorso.

  • art. 2 D.M. n. 166/2019

    Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali.

    È la disposizione ritenuta pertinente per la valutazione psico-fisica dei candidati al ruolo degli operatori.

  • art. 8 del bando di concorso

    Per l'ammissione alla procedura di assunzione, sono richiesti i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166.

    Il richiamo generico al D.M. n. 166/2019 non è stato interpretato come espresso richiamo ai requisiti dell'art. 1, relativi alle funzioni operative.

Massime di principio

  • Nelle procedure di reclutamento della pubblica amministrazione, i requisiti psico-fisici devono essere correlati alle mansioni concretamente attribuite al personale e non possono essere automaticamente estesi da un ruolo operativo a un ruolo tecnico-professionale o di supporto.
  • Per il reclutamento degli operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le funzioni basiche, di supporto operativo e tecnico-professionale previste per il ruolo non giustificano, in assenza di una specifica base normativa e funzionale, l'applicazione dei requisiti psico-fisici stabiliti per il personale che espleta funzioni operative di soccorso.
  • Quando una norma legislativa distingue i requisiti psico-fisici applicabili ai ruoli tecnico-professionali da quelli applicabili ai ruoli operativi, l'amministrazione deve applicare la disciplina corrispondente al ruolo oggetto della procedura concorsuale.
  • Un richiamo generico del bando a un decreto ministeriale contenente discipline differenziate non consente di applicare al candidato i requisiti più restrittivi previsti per un diverso ruolo, se il bando non richiama espressamente tale disciplina e questa non è coerente con le mansioni del posto messo a concorso.
  • L'applicazione di requisiti psico-fisici non proporzionati alle mansioni concretamente svolte determina l'illegittimità dell'esclusione concorsuale, anche quando la verificazione tecnica abbia confermato l'effettiva sussistenza della condizione sanitaria prevista dalla disciplina erroneamente applicata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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