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Sentenza

Sentenza n. 48/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) nella parte di interesse, della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 15 febbraio 2024, prot. n. 62953/24, avente ad oggetto “Prestazioni di specialistica ambulatoriale”, e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto; 2) per l''''effetto, dichiarare l''''obbligo a carico della Regione Abruzzo di concludere il procedimento di negoziazione di cui all''''art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992, finalizzato all''''acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale per il 2024, con ammissione della ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori di legge. Con riserva di domandare il risarcimento del danno ingiusto ai sensi dell''''art. 30 c.p.a.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FIVE ZONE FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. il 17\3\2025: per l’annullamento: - per la parte di interesse relativa all’Area della Specialistica Ambulatoriale, della deliberazione di Giunta Regionale assunta dalla Regione Abruzzo in data 30 dicembre 2024, recante il n. 945, avente ad oggetto “Avvio procedimento contrattuale ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.- disposizioni a tutela della continuità assistenziale”, non comunicata alla ricorrente, pubblicata sul BURAT ordinario n. 6 in data 12 febbraio 2025; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 15 febbraio 2024, prot. n. 62953/24, comunicata in pari data, avente ad oggetto “Prestazioni di specialistica ambulatoriale”, e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202400116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito. Non sono state esaminate le censure relative agli atti regionali né la domanda di conclusione del procedimento di negoziazione. Le spese processuali sono state compensate in ragione dell'esito in rito del giudizio.

TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota regionale sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e, con motivi aggiunti, deliberazione regionale di avvio del procedimento contrattuale ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota della Regione Abruzzo del 15 febbraio 2024 relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, chiedendone l'annullamento e domandando che fosse dichiarato l'obbligo della Regione di concludere il procedimento di negoziazione previsto dall'art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 per l'acquisto di prestazioni relative all'anno 2024, con ammissione della ricorrente. Con motivi aggiunti ha impugnato, per la parte relativa all'Area della Specialistica Ambulatoriale, anche la deliberazione della Giunta regionale n. 945 del 30 dicembre 2024, recante disposizioni sull'avvio del procedimento contrattuale e sulla tutela della continuità assistenziale, nonché nuovamente la nota del 15 febbraio 2024. La ricorrente aveva inoltre riservato la possibilità di chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 4 dicembre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel definire il giudizio con la pronuncia di improcedibilità.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    Disciplina il procedimento di negoziazione per l'acquisto di prestazioni sanitarie, la cui conclusione era stata richiesta dalla ricorrente.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato nella riserva della ricorrente di proporre una domanda risarcitoria, non esaminata dal giudice.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quando il giudice accerti che non sussiste più un'utilità concreta e attuale alla pronuncia.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non procede all'esame dei motivi di ricorso né delle domande connesse che presuppongano la decisione di merito, salvo quanto eventualmente dedotto e autonomamente coltivato dalla parte.
  • L'esito in rito fondato sulla sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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