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Sentenza

Sentenza n. 803/2026 - Catania, Sezione 1

per l’annullamento - dell’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) n. 6 del 17 marzo 2023 (non notificata personalmente e conosciuta soltanto in data 22/05/2023), con la quale il Sindaco del Comune di Tortorici ha disposto l’ordine di chiusura della strada comunale S.Andrea/Siripà; - di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e comunque connessi, ivi compresi gli accertamenti e qualsivoglia atto endoprocedimentale, anche non richiamato espressamente nell’ordinanza impugnata e non conosciuto; - della nota, non datata e non protocollata, con la quale il Sindaco del Comune di Tortorici non ha accolto l’istanza di riesame; - del silenzio-rigetto serbato dal Prefetto di Messina sul ricorso gerarchico notificato in data 19/06/2023; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi dall’attività commerciale (azienda agrituristica) di cui è titolare il ricorrente a cagione degli illegittimi provvedimenti adottati.

Giustizia amministrativa202302346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente di chiusura della strada comunale S. Andrea-Siripà, con divieto di transito, nonché il diniego di riesame e il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (titolare attività economica)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 6 del 17 marzo 2023, conosciuta al momento dell'effettiva apposizione dello sbarramento e della segnaletica stradale il 22 maggio 2023, con cui era stata disposta la chiusura della strada comunale S. Andrea-Siripà, consentendo il transito soltanto verso determinate particelle e per gli aventi diritto. Ha dedotto, anzitutto, l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente e, in particolare, la violazione del requisito della temporaneità. Ha inoltre denunciato il difetto di motivazione e di istruttoria, rilevando che l'ordinanza si fondava sul generico riferimento a un «copioso flusso automobilistico», alla ridotta larghezza della carreggiata e alla necessità di manutenzione straordinaria, senza documentare l'effettiva situazione di pericolo, gli accertamenti compiuti, il nesso tra i fatti e la misura adottata né l'impossibilità di fronteggiare il rischio con strumenti meno incisivi. Il ricorrente ha evidenziato che una precedente ordinanza aveva previsto soltanto un limite di velocità di 20 km/h e che non risultavano eventi sopravvenuti tali da giustificare il passaggio alla chiusura della strada; ha altresì lamentato la mancata considerazione del pregiudizio arrecato alla propria attività agrituristica e la violazione della partecipazione procedimentale, della proprietà privata, della proporzionalità e il travisamento dei presupposti. È stata proposta anche domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti e futuri.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, affermando che, per i provvedimenti in materia di circolazione stradale, il termine d'impugnazione decorre dall'apposizione della segnaletica, che costituisce elemento costitutivo della fattispecie impositiva del divieto, e non dalla mera pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio. Nel merito, ha accolto i primi due motivi, ritenendo che l'ordinanza fosse priva di un adeguato apparato motivazionale e di una sufficiente istruttoria. Il generico riferimento al «copioso flusso automobilistico» non indicava quali accertamenti fossero stati svolti né quale fosse l'effettiva entità del traffico; inoltre, la chiusura non regolava il senso di marcia e lasciava quindi irrisolto il possibile incrocio di veicoli. L'amministrazione non aveva dimostrato l'effettiva sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità, l'ineluttabilità della chiusura, l'assenza di misure alternative meno gravose e il corretto bilanciamento con gli interessi dell'attività economica raggiungibile dalla strada. Il giudice ha ribadito che la discrezionalità tecnica in materia di circolazione è sindacabile per assenza di motivazione, travisamento, manifesta illogicità e violazione delle regole procedurali, nonché che le limitazioni devono rispettare i criteri di idoneità, necessarietà e adeguatezza. Il terzo motivo è stato assorbito perché dal suo esame il ricorrente non avrebbe tratto ulteriore utilità. L'ordinanza è stata annullata, con salvezza della riedizione del potere mediante un provvedimento adeguatamente motivato. La domanda risarcitoria è stata rigettata perché il danno patrimoniale non era stato provato né quantificato. Le spese sono state compensate per metà e poste per la restante metà a carico del Comune, con liquidazione di euro 1.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    Il potere di ordinanza contingibile e urgente deve essere esercitato in presenza dei relativi presupposti, con adeguata motivazione e istruttoria; nel caso concreto l'ordinanza è stata annullata per carenza motivazionale e istruttoria.

  • art. 7 d.lgs. 285/1992

    Costituisce ulteriore base giuridica del potere di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, espressamente richiamata dall'ordinanza impugnata.

  • art. 38 d.lgs. 285/1992

    La segnaletica stradale è elemento costitutivo della fattispecie complessa impositiva dell'obbligo o del divieto di circolazione; dalla sua materiale apposizione decorrono l'efficacia del divieto e il termine per l'impugnazione.

  • artt. 3 e 6 l. 241/1990

    Impongono una motivazione adeguata e una corretta istruttoria, risultate carenti nell'ordinanza impugnata.

  • art. 7 l. 241/1990

    La relativa censura di violazione della partecipazione procedimentale è stata dedotta, ma il giudice ha definito la controversia accogliendo i primi due motivi e assorbendo il terzo.

  • art. 46 c.p.a.

    Il Comune non costituito non ha comprovato i presupposti del provvedimento né l'attività istruttoria svolta; tale mancata produzione è stata valorizzata dal giudice.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento del principio di buona amministrazione che orienta l'istruttoria e la motivazione delle limitazioni alla circolazione.

Massime di principio

  • Per i provvedimenti che impongono obblighi o divieti di circolazione, la materiale apposizione della segnaletica prevista dalla legge costituisce elemento costitutivo della fattispecie impositiva; pertanto, il termine per impugnare decorre dalla segnaletica e non dalla mera pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio.
  • Le limitazioni della circolazione stradale adottate dall'amministrazione, pur espressive di discrezionalità tecnica, sono sindacabili quando risultino prive di motivazione, fondate su un travisamento dei fatti, manifestamente illogiche o adottate in violazione delle regole procedurali.
  • Un divieto di transito o una chiusura stradale devono essere preceduti da un'istruttoria concreta e documentata, idonea a dimostrare l'effettiva situazione di pericolo, l'entità del traffico, il nesso causale tra le esigenze di sicurezza e la misura prescelta, nonché l'assenza di soluzioni alternative meno restrittive.
  • Il principio di proporzionalità impone di verificare, per le limitazioni alla circolazione, l'idoneità della misura rispetto all'obiettivo perseguito, la sua necessarietà in rapporto all'assenza di mezzi meno gravosi e la sua adeguatezza, mediante ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, comprese le attività economiche insediate nella zona.
  • La domanda risarcitoria per danni derivanti da un provvedimento illegittimo non può essere accolta in assenza di prova concreta e di quantificazione del danno patrimoniale lamentato; l'annullamento dell'atto non determina di per sé il riconoscimento del risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiMotivazione del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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