Sentenza n. 8724/2026 - Roma, Sezione 1Q
per il riconoscimento del diritto alla riammissione, ora per allora, al 90° Corso di formazione per Allievi vigili del fuoco ed alla revoca delle dimissioni trasmesse con nota 10196 del 31 dicembre 2020 del Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-; previa declaratoria di nullità o annullamento - della nota della Direzione Centrale per la formazione prot. 2997 del 4 febbraio 2021, a mezzo della quale il Comandante dei Vigili del fuoco di -OMISSIS- è stato invitato a notificare il decreto n. 7/2021 di dimissioni del ricorrente dal 90° Corso di Formazione “comunicando altresì il non accoglimento della sua successiva richiesta di revoca delle dimissioni”; - della nota del 19 maggio 2023, trasmessa a mezzo pec del 22 maggio 2023, prot. n: 31384 a mezzo della quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ha affermato di aver già dato riscontro alla richiesta di revoca delle dimissioni presentata dal ricorrente in data 2 febbraio 2021; - se necessario, del decreto n. 7, deliberato il 2 febbraio 2021 del Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota con cui l'amministrazione ha comunicato il non accoglimento della revoca delle dimissioni dal 90° Corso di formazione per allievi vigili del fuoco, nonché successiva nota confermativa
Esito
Favorevole al ricorrente (allievo vigile del fuoco)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, ammesso al 90° Corso di formazione per allievi vigili del fuoco, aveva presentato dimissioni il 31 dicembre 2020 per ragioni familiari. Il 2 febbraio 2021, prima di ricevere la notifica del decreto di dimissione adottato nella medesima data, aveva trasmesso la revoca delle dimissioni. La revoca era pervenuta all'ufficio del Capo del Dipartimento il 3 febbraio 2021, mentre il decreto di dimissione era stato notificato soltanto l'8 febbraio 2021. Con nota del 4 febbraio 2021 la Direzione centrale per la formazione aveva tuttavia comunicato il non accoglimento della richiesta di revoca, senza esplicitarne le ragioni; la successiva nota del 19 maggio 2023 aveva confermato che tale comunicazione costituiva il riscontro alla richiesta del ricorrente. Il ricorrente ha dedotto la nullità per carenza assoluta di potere e, in subordine, l'illegittimità per eccesso di potere, violazione dell'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 217/2005, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, carenza di motivazione e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che le dimissioni potevano essere revocate fino alla notifica dell'atto di accettazione e che l'amministrazione, ricevuta la revoca prima della notifica, avrebbe dovuto riesaminare la posizione e neutralizzare gli effetti del decreto di dimissione. Il ricorso è stato ritenuto tempestivo poiché non era provata la piena conoscenza della nota del 4 febbraio 2021 prima del 22 maggio 2023; la mera trasmissione della nota a un difensore incaricato per una limitata attività stragiudiziale non dimostrava la conoscenza personale del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha qualificato la nota del 4 febbraio 2021 come determinazione conclusiva, negativa, del riesame della posizione dell'interessato alla luce della revoca delle dimissioni, e la nota del 19 maggio 2023 come atto confermativo che richiamava tale determinazione. Ha ritenuto che, nel comparto sicurezza e difesa, anche le dimissioni dagli iniziali corsi di formazione cessino di produrre effetti soltanto con la comunicazione all'interessato dell'atto di accettazione, qualificato come atto recettizio. Pertanto, la revoca delle dimissioni è validamente ed efficacemente esercitabile fino alla notificazione dell'accettazione. Il decreto di dimissione del 2 febbraio 2021 non era illegittimo al momento della sua adozione, poiché l'amministrazione non conosceva ancora la revoca; tuttavia, dopo aver ricevuto la revoca il 2 febbraio e comunque prima della notificazione del decreto, l'amministrazione aveva il dovere di riesaminare la posizione in vista della neutralizzazione degli effetti del decreto già adottato. La nota del 4 febbraio 2021 è stata quindi annullata, insieme alla successiva nota del 19 maggio 2023 che la richiamava, ed è stato ordinato all'amministrazione di provvedere nuovamente secondo tale criterio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 4, d.lgs. n. 217/2005
agli «allievi vigili del fuoco … ammessi alla frequenza del corso di formazione … si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova»
La disposizione consente di applicare agli allievi vigili del fuoco gli istituti previsti per il personale in prova, rendendo applicabile il principio secondo cui le dimissioni producono effetto con la comunicazione dell'accettazione e possono essere revocate fino a tale momento.
art. 7, comma 3, d.lgs. n. 217/2005
Norma invocata dal ricorrente tra i parametri di legittimità; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione decisiva.
art. 235, commi 1 e 3, d.lgs. n. 217/2005
Disciplina della riammissione in servizio invocata dal ricorrente in una distinta istanza, ritenuta dall'amministrazione non applicabile perché l'interessato non era ancora stato confermato nel ruolo; la questione non costituisce il fondamento dell'accoglimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Base normativa per l'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Le dimissioni presentate da un allievo ammesso a un corso di formazione propedeutico all'assunzione nel comparto dei vigili del fuoco, al quale siano applicabili gli istituti previsti per il personale in prova, producono effetto soltanto con la comunicazione all'interessato dell'atto di accettazione.
- La revoca delle dimissioni è validamente ed efficacemente esercitabile fino alla notificazione all'interessato dell'atto amministrativo di accettazione delle dimissioni.
- Quando l'amministrazione adotta l'atto di accettazione delle dimissioni senza conoscere la revoca, ma riceve quest'ultima prima della notificazione dell'atto, deve riesaminare la posizione dell'interessato e orientare il riesame alla neutralizzazione degli effetti dell'atto già adottato.
- La mera trasmissione di un atto amministrativo a un difensore incaricato di una limitata attività stragiudiziale non dimostra, di per sé, la personale conoscenza dell'atto da parte dell'interessato e non consente di presumere la decorrenza del termine per impugnarlo.
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