Cassazione Penale, Sentenza n. 00987/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità (per presunta tardività) della richiesta di riesame cautelare reale avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. di Napoli (sequestro per €37.159.392,00 in relazione a ipotesi di falso in bilancio, indebita percezione di erogazioni pubbliche e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti). La difesa ha sostenuto che la richiesta di riesame era stata trasmessa tramite PEC al Tribunale del Riesame il 5/7/2025 (ultimo giorno utile) e regolarmente accettata dal sistema, mentre la cancelleria aveva apposto la data di deposito 7/7/2025 ritenendo quindi tardivo il ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per cassazione ritenendo che il Tribunale del Riesame avesse errato nel valutare la tempestività in base alla data di deposito apposta in cancelleria. Alla luce dell'art. 172, comma 6-bis, c.p.p., e della disciplina transitoria dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, la Corte ha ritenuto determinante la data di accettazione da parte del sistema informatico (PEC) entro le ore 24 del giorno di scadenza. Le ricevute di avvenuta consegna provavano l'invio e l'accettazione il 5/7/2025, pertanto l'istanza di riesame è risultata tempestiva. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 324 c.p.p.
Stabilisce il termine per proporre la richiesta di riesame (termine perentorio di dieci giorni) rispetto all'esecuzione del provvedimento cautelare.
art. 172, comma 6-bis, c.p.p. (introdotto dall'art. 11, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 150/2022)
Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti e compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile.
Ai fini della tempestività degli atti telematici rileva il momento di accettazione da parte del sistema informatico (PEC), non la presa in carico o l'apposizione della data da parte della cancelleria.
art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022
"Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza"
Disciplina transitoria sul deposito telematico: per atti non ancora depositabili tramite portale, il deposito con valore legale tramite invio da PEC agli indirizzi degli uffici giudiziari indicati ha efficacia se l'invio/accettazione avviene entro le 24 dell'ultimo giorno utile.
art. 173 c.p.p.
Citato tra i salti di rimando dedotti dalla difesa (regole generali sul deposito e notificazioni nel processo penale), ma non determinante rispetto alla questione centrale della tempestività via PEC.
d.lgs. n. 231/2001 (artt. 5, 6, 21, 24, 25, 25-ter lett. a), 25-quinquiesdecies)
Normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati contestati alla società (contesto sostanziale dell'indagine), non rilevante ai fini della decisione sulla tempestività del deposito telematico.
Massime di principio
- Per gli atti inviati via PEC ai fini di termini processuali, rileva il momento di accettazione da parte del sistema informatico (timestamp della ricezione/avvenuta consegna) e non la data di apposizione del protocollo di cancelleria.
- Se si invia un atto l'ultimo giorno utile, conservare e allegare le ricevute di trasmissione e di avvenuta consegna (PEC) perché costituiscono prova della tempestività.
- Quando il deposito non può essere effettuato tramite il portale telematico, usare gli indirizzi PEC indicati dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati; la disciplina transitoria riconosce valore legale a tali invii se accettati entro le 24 dell'ultimo giorno utile.
- Se la cancelleria appone una data diversa da quella di ricezione PEC, occorre chiedere al giudice di verificare le ricevute/registrazioni del sistema; la mera attestazione cancelleriale successiva non prevale sulla prova di ricezione telematica.
- In caso di contestazione della tardività basata su data di deposito cartacea o su timbro successivo, prospettare appello/ricorso dimostrando l'orario di accettazione informatica e richiamando la giurisprudenza consolidata che attribuisce valore alla data PEC.
- Per sicurezza procedurale, inviare gli atti con largo anticipo quando possibile e verificare che si utilizzi la PEC istituzionale corretta dell'ufficio giudiziario destinatario; conservare log e ricevute per eventuali dispute.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00949/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00950/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00951/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00952/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00953/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00954/2026 del 12/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →