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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7491/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del G.i.p. che ha respinto la sua richiesta di annullamento del provvedimento di esecuzione (20/10/2020). Vasile sostiene che la pena oggetto di esecuzione sarebbe residua rispetto alla sentenza del Tribunale di Pisa del 25/09/2018 (irrevocabile il 24/10/2018) la quale sarebbe già sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p.; perciò, sempre secondo il ricorrente, non sarebbe mai iniziato il termine per la presentazione, dalla libertà, di misure alternative alla detenzione, anche in ragione di una mancata/inesistente notificazione valida dell'ordine di esecuzione con sospensione.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Motivo: il provvedimento di esecuzione contestato includeva un secondo titolo esecutivo (sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pisa 18/06/2020, irrevocabile il 22/09/2020) rispetto al quale, al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione (20/10/2020), l'imputato era sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere e la pena risultava ancora in parte da espiare. In tale situazione, secondo la Corte, l'esecuzione non era sospendibile ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. b) c.p.p. Conseguenze: rigetto del ricorso (inammissibilità), condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in relazione alla colpa per impugnazione irrituale.

Norme richiamate

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti; il ricorrente impugnava un provvedimento emesso ai sensi di tale disciplina.

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede la sospensione dell'esecuzione in presenza di determinati presupposti (es. misure alternative). Il ricorrente sosteneva che la pena fosse già sospesa ai sensi di questa disposizione, con conseguente mancato decorso del termine per proporre misure alternative.

  • art. 656, comma 9, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 656, comma 9, lett. b), cod. proc. pen.

    Stabilisce ipotesi di non sospendibilità dell'esecuzione (ad es. quando l'imputato è sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere al momento del passaggio in giudicato). La Corte ha ritenuto applicabile questa eccezione rispetto al secondo titolo, rendendo l'esecuzione non sospendibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità; la Corte lo applica per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 2000

    Corte cost., sentenza n. 186 del 2000

    Giurisprudenza costituzionale richiamata in ordine alla rilevanza della colpa per impugnazioni irrituali e alla conseguente condanna a beneficio della Cassa delle ammende; da qui la determinazione della somma a carico del ricorrente.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 23902 del 16/04/2013 (El Janati)

    Sez. 1, n. 23902 del 16/04/2013, El Janati, Rv. 256139-01

    Precedente giurisprudenziale citato a contrario per spiegare i limiti di sospendibilità dell'esecuzione in presenza di determinate condizioni processuali; la Corte si riferisce a tale orientamento per sostenere l'impossibilità di sospendere l'esecuzione nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando si impugna un provvedimento di esecuzione, verificare sempre l'esistenza di tutti i titoli esecutivi: la presenza di un secondo titolo con passaggio in giudicato può rendere irrilevante la situazione di sospensione riferita a un primo titolo.
  • Se al momento del passaggio in giudicato di un titolo l'imputato è sottoposto alla custodia cautelare in carcere, l'esecuzione può risultare non sospendibile ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. b) c.p.p.; in tali casi le eccezioni basate sulla sospensione di altri titoli possono non produrre effetto.
  • Le questioni formali sulla validità della notificazione od ordini di esecuzione con sospensione sono rilevanti solo se, dopo l'istruttoria, risulta che non esistono altri titoli esecutivi o circostanze che impediscano la sospensione; altrimenti tali questioni possono essere considerate ininfluenti.
  • Prima di proporre ricorso è importante accertare cronologie precise (date di irrevocabilità dei titoli, stato delle misure cautelari, data di emissione dell'ordine di esecuzione) perché il risultato spesso dipende da questi elementi temporali.
  • Ricorsi manifestamente infondati o proceduralmente irrituali possono comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamenti alla Cassa delle ammende: valutare il rischio di sanzioni economiche prima di impugnare.

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