Sentenza n. 887/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento - della nota della Regione Lazio n. 1218697 dell’11 dicembre 2025, con cui è stata dichiarata improcedibile l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 commi 4 e 5 del d.lgs. n. 42/2004, presentata dalla ricorrente il 13 dicembre 2016 e disposta l’archiviazione del relativo procedimento; - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale che ha dichiarato improcedibile per carenza documentale un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e ne ha disposto l’archiviazione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario/gestore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale dell’11 dicembre 2025, con il quale era stata dichiarata improcedibile l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004, con conseguente archiviazione del procedimento. Dal successivo provvedimento regionale di autotutela è emerso che l’improcedibilità era stata adottata per un evidente errore di fatto: l’amministrazione non aveva considerato documenti regolarmente acquisiti al protocollo, poiché non ne aveva rinvenuto traccia nei fascicoli cartaceo e digitale. Nel corso del giudizio la Regione ha annullato in autotutela l’atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato avesse integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata e reso inutile la prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha distinto tale esito dalla sopravvenuta carenza di interesse: quest’ultima ricorre quando il conseguimento del bene della vita diviene impossibile o non più utile, mentre la cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione dell’interesse attraverso l’attività successiva dell’amministrazione. Quanto alle spese, il TAR ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, effettuando una sommaria delibazione del merito. Ha posto le spese a carico della Regione perché l’annullamento in autotutela aveva riconosciuto l’errore amministrativo e la fondatezza della pretesa, oltre a essere intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. La Regione è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004
Disciplina l’accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto dalla ricorrente; il provvedimento impugnato aveva dichiarato improcedibile la relativa istanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La piena e integrale soddisfazione della pretesa mediante l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, quando abbia effetti retroattivi e soddisfi integralmente il bene della vita perseguito dal ricorrente, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.
- La cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato per effetto dell’attività successiva dell’amministrazione; si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando il conseguimento del bene della vita diviene impossibile o non più utile.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese di lite devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante una sommaria delibazione della fondatezza della pretesa originaria.
- Ai fini della soccombenza virtuale, rilevano il riconoscimento da parte dell’amministrazione dell’errore posto a base dell’atto impugnato e il fatto che l’annullamento in autotutela sia intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso; tali elementi possono giustificare la condanna dell’amministrazione alle spese.
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