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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23542/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società già dichiarata fallita ha impugnato in Cassazione la decisione della Corte d’appello che aveva rigettato il reclamo contro la sentenza di fallimento del Tribunale. La controversia nasce da una istanza di fallimento proposta da una creditrice e dalla successiva dichiarazione di fallimento della debitrice. La ricorrente ha sostenuto, con due motivi, da un lato la nullità/irregolarità della notifica del ricorso e del decreto di convocazione per mancato rispetto delle formalità previste per la notificazione quando la sede non sia facilmente reperibile; dall’altro la violazione della disciplina sui requisiti dimensionali di fallibilità, lamentando che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare un diverso arco temporale e valutare bilanci infrannuali e annualità più vicine alla sentenza di fallimento, intervenuta due anni e mezzo dopo il deposito dell’istanza. La resistente ha replicato con controricorso, mentre il curatore del fallimento è rimasto intimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito ed esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che, ai fini dell’esonero dalla fallibilità dell’imprenditore commerciale, il periodo da considerare è il triennio antecedente al deposito dell’istanza di fallimento, non la data della pronuncia di fallimento. Poiché nel triennio 2014-2016, secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata, in due anni il valore dell’attivo patrimoniale superava la soglia legale, la censura sui requisiti dimensionali è stata respinta. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che le doglianze sulla notifica erano comunque infondate: la notifica a mezzo PEC era risultata negativa e l’ufficiale giudiziario aveva svolto le ricerche in loco previste dalla disciplina speciale, con relata assistita da fede privilegiata fino a querela di falso per le attività direttamente attestate dal pubblico ufficiale. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese di lite e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la ritualità della notificazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura.

  • art. 148 c.p.c.

    La Corte ha escluso che fossero carenti gli adempimenti notificatori, rilevando che l’ufficiale giudiziario aveva effettuato le ricerche in loco richieste.

  • art. 15, comma 3, L. fall.

    La notifica del ricorso e del decreto di convocazione può avvenire secondo le forme speciali previste dalla norma; nel caso concreto la Corte ha ritenuto rispettata la disciplina.

  • art. 107, comma 1, d.P.R. 1229/1959

    Richiamato nel primo motivo, senza che la Corte ravvisasse violazioni idonee a invalidare la notifica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione di legge.

  • art. 1, L. fall.

    Per le soglie dimensionali rileva il triennio antecedente al deposito dell’istanza di fallimento; non quello ancorato alla data della sentenza dichiarativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica delle soglie dimensionali che escludono la fallibilità dell’imprenditore commerciale, il periodo di riferimento è il triennio antecedente al deposito dell’istanza di fallimento, non la data della sentenza dichiarativa di fallimento.
  • Se, in almeno due degli esercizi del triennio rilevante, l’attivo patrimoniale supera il limite di legge, l’esonero dalla fallibilità non può essere riconosciuto.
  • La relata di notificazione redatta dall’ufficiale giudiziario costituisce atto pubblico e fa fede fino a querela di falso per le circostanze direttamente attestate dal pubblico ufficiale e percepite nell’esercizio delle sue funzioni.
  • Quando la notificazione speciale prevista dalla legge fallimentare presuppone ricerche in loco, è sufficiente che dalla relata risulti l’effettivo compimento di tali ricerche con esito negativo; non è decisivo un generico dissenso della parte sulla loro modalità se non emerge un vizio specifico della relata.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeNotificazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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