Cassazione Penale, Sentenza n. 43540/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per violazione di legge, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per il prosieguo del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce la violazione dell'art. 23, comma 5 del D.I. 149/2020: la disciplina emergenziale che autorizzava la trattazione in camera di consiglio non partecipata non era applicabile ai procedimenti in cui l'udienza per il giudizio di appello era fissata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (9 novembre 2020). Nel caso di specie l'udienza era fissata il 24 novembre 2020 e la sentenza di appello è stata deliberata in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, in violazione della disposizione transitoria.
Norme richiamate
D.I. 149/2020
La disposizione esclude l'applicabilità della disciplina emergenziale che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata ai procedimenti la cui udienza d'appello sia fissata entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto (termine computato rispetto al 9 novembre 2020). Pertanto, per udienze fissate entro tale termine la trattazione non può avvenire senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori.
art. 648 cod. pen.
Norma sostanziale che definisce il reato per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado; citata per indicare il titolo di reato oggetto del processo cassato per vizio procedurale.
Massime di principio
- Se un provvedimento emergenziale prevede modalità derogatorie di trattazione (es. camera di consiglio non partecipata), occorre verificare attentamente le disposizioni transitorie: se l'udienza è fissata entro il termine transitorio previsto, le deroghe non si applicano e la decisione presa in assenza delle parti è viziata.
- La deliberazione di una sentenza in camera di consiglio senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori, quando le norme transitorie lo vietano, comporta violazione di legge rilevante ai fini della cassazione e può determinare l'annullamento della sentenza impugnata.
- Il rimedio praticato dalla Corte di Cassazione può essere l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello per il prosieguo del giudizio; tuttavia la Cassazione può anche disporre rinvio secondo le circostanze.
- Per i difensori e per il pubblico ministero: in presenza di norme emergenziali accertare sempre la decorrenza e il perimetro di applicazione (calcolo dei giorni transitori) e, se necessario, eccepire tempestivamente l'illegittima trattazione in assenza delle parti per tutelare i diritti di difesa.
- Se invece l'udienza è fissata oltre il termine transitorio previsto dal decreto, la trattazione in camera di consiglio non partecipata può essere ammissibile secondo quanto previsto dall'ordinamento emergenziale.
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