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Sentenza

Sentenza n. 360/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Pescara n. 78 del 25/07/2025 avente ad oggetto “esercizio del diritto di prelazione artistica immobile denominato “palazzo grand hotel” (fg 26, p 43, sub 6, cat b/4) - variazione al bilancio di previsione 2025-2027 - autorizzazione all'assunzione di mutuo presso la cassa depositi e prestiti”.

Giustizia amministrativa202500501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di esercizio della prelazione culturale sull'immobile denominato Palazzo Grand Hotel, con variazione di bilancio e autorizzazione all'assunzione di mutuo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società acquirente ha impugnato gli atti con cui il Comune di Pescara ha esercitato la prelazione culturale sull'immobile acquistato per 1.300.000 euro oltre IVA, sostenendo che la prelazione fosse stata comunicata tardivamente e mediante un atto del Ministero della Cultura, anziché direttamente dal Comune, oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla denuncia del trasferimento. La ricorrente ha contestato, inoltre, la mancata distinzione tra proposta di prelazione e provvedimento definitivo di prelazione, l'asserita incompetenza o carenza di attribuzioni del Ministero nel comunicare la volontà del Comune, l'omessa notifica del provvedimento alle parti contraenti, l'inidoneità della comunicazione al notaio e la mancata assunzione di un impegno di spesa in senso strettamente contabile ai sensi dell'art. 183 TUEL. È stata altresì dedotta l'insufficienza della motivazione sulle specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene, assumendo che la scelta comunale fosse orientata prevalentemente a finalità economiche e di risparmio sulle locazioni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della deliberazione comunale e della sequenza procedimentale. La prelazione culturale è stata qualificata come esercizio di un potere pubblico, di natura ablatoria o comunque di acquisto coattivo, e non come negozio privatistico. Il termine di sessanta giorni previsto dagli artt. 61 e 62 del d.lgs. 42/2004 è perentorio per l'apparato pubblico complessivamente considerato e decorre dalla denuncia del trasferimento; i termini interni tra Ministero ed ente territoriale hanno invece funzione organizzativa e acceleratoria. Nel caso concreto, la denuncia era stata ricevuta il 30 giugno 2025 e, il 29 agosto 2025, il Ministero aveva comunicato al notaio sia la propria rinuncia alla prelazione in favore del Comune sia la volontà già deliberata dal Comune di esercitare la prelazione, indicando gli estremi e il contenuto sostanziale della deliberazione comunale. Tale comunicazione è stata ritenuta sufficiente a perfezionare tempestivamente l'esercizio del potere, mentre la successiva comunicazione comunale del 5 settembre 2025 è stata considerata meramente confermativa. La comunicazione al notaio è stata ritenuta idonea, anche perché il notaio era stato incaricato dalle parti di trasmettere la denuntiatio e aveva costituito il canale di comunicazione utilizzato nel procedimento; inoltre, per i provvedimenti recettizi non è necessaria la trasmissione integrale dell'atto, essendo sufficiente la conoscenza degli elementi essenziali: autorità emanante, data e contenuto. Il Collegio ha escluso la necessità di una separazione formale tra proposta e provvedimento di prelazione, ritenendo possibile che la deliberazione dell'organo comunale competente assorba entrambe le funzioni, purché contenga una volontà definitiva di acquisto subordinata alla rinuncia ministeriale. La deliberazione consiliare è stata ritenuta adottata dall'organo competente e corredata da adeguata copertura finanziaria. L'espressione "impegno di spesa" contenuta nell'art. 62 del Codice dei beni culturali non richiede necessariamente, prima della notificazione della prelazione, l'impegno contabile definitivo ex art. 183 TUEL, poiché l'obbligazione di pagamento nasce con il perfezionamento della prelazione; è sufficiente una decisione vincolante dell'ente, con stanziamento e reperimento delle risorse. Infine, la motivazione sulle finalità di valorizzazione culturale è stata giudicata adeguata, poiché la relazione del settore patrimonio prevedeva l'utilizzo dell'immobile per uffici culturali e turistici, spazi espositivi e servizi connessi, oltre a interventi di conservazione e valorizzazione, anche se accompagnati da risparmi sulle locazioni. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 59, 60, 61 e 62 d.lgs. 42/2004

    "La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene. [...] Il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima."

    La denuncia deve essere presentata al Ministero tramite il soprintendente; il termine di sessanta giorni per la comunicazione dell'esercizio della prelazione è perentorio e tutela le parti private. La comunicazione può essere effettuata dal Ministero per conto dell'ente territoriale designato, purché contenga gli elementi essenziali della volontà comunale e della rinuncia ministeriale. I termini interni di venti giorni hanno natura organizzativa e acceleratoria.

  • art. 42, comma 2, lett. h), i) e l) d.lgs. 267/2000

    Il Consiglio comunale è competente ad assumere la decisione di acquisire l'immobile mediante esercizio della prelazione culturale, anche quando siano necessarie variazioni di bilancio e la predisposizione della copertura finanziaria.

  • art. 183, comma 1 d.lgs. 267/2000

    "L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151"

    L'impegno contabile definitivo presuppone il perfezionamento dell'obbligazione giuridica, che nella prelazione culturale si verifica con la notificazione dell'esercizio del potere. Prima di tale momento, l'art. 62 d.lgs. 42/2004 richiede una decisione vincolante e una copertura finanziaria, non necessariamente un impegno contabile già perfezionato.

  • art. 11, comma 2 l. 241/1990

    I principi dell'ordinamento civile possono applicarsi agli istituti pubblicistici strutturati in modo analogo a quelli civilistici solo nei limiti della compatibilità con la natura pubblica e funzionalizzata del potere esercitato.

Massime di principio

  • La prelazione culturale prevista dagli artt. 60-62 del d.lgs. 42/2004 costituisce esercizio di un potere pubblico di acquisto coattivo, non un negozio di diritto privato; il contratto tra privati rappresenta il presupposto oggettivo dell'esercizio unilaterale del potere amministrativo.
  • Il termine di sessanta giorni dalla denuncia del trasferimento per comunicare l'esercizio della prelazione culturale è perentorio e decorre dalla ricezione della denuntiatio da parte dell'organo periferico del Ministero; i termini interni tra Ministero ed enti territoriali hanno natura organizzativa e non incidono sulla tutela temporale delle parti contraenti.
  • La comunicazione dell'esercizio della prelazione culturale può essere effettuata dal Ministero per conto dell'ente territoriale designato, quando renda conoscibili, entro il termine perentorio, la rinuncia ministeriale, la designazione dell'ente e la volontà definitiva di quest'ultimo di acquistare il bene.
  • Per la notificazione di un provvedimento amministrativo recettizio non è necessaria la trasmissione integrale dell'atto e delle relative motivazioni: è sufficiente che il destinatario riceva gli elementi essenziali, ossia l'autorità emanante, la data di adozione e il contenuto dispositivo dell'atto, attraverso un canale comunicativo idoneo secondo buona fede.
  • La proposta di prelazione e il provvedimento comunale di prelazione non devono necessariamente essere formalmente distinti: la deliberazione dell'organo competente può assorbire entrambe le funzioni, purché esprima una volontà definitiva di acquisto, corredata dalla copertura finanziaria e dalle specifiche finalità di valorizzazione culturale, eventualmente subordinata alla rinuncia ministeriale.
  • L'obbligo dell'ente territoriale di predisporre l'impegno di spesa previsto dall'art. 62 d.lgs. 42/2004 deve essere coordinato con l'art. 183 TUEL: prima del perfezionamento dell'obbligazione di pagamento è sufficiente una decisione vincolante con stanziamento e reperimento delle risorse; l'impegno contabile definitivo può intervenire successivamente.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione e prelazione dei beni culturaliMotivazione del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenzaRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoBuona fede e correttezza della PADiscrezionalità amministrativa e tecnica

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