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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-490/16

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 luglio 2017. — A.S. contro Républika Slovenija. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente ad esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati ad ottenere una protezione internazionale – Organizzazione dell’attraversamento della frontiera ad opera delle autorità di uno Stato membro ai fini del transito verso un altro Stato membro – Ingresso autorizzato in virtù di una deroga per ragioni umanitarie – Articolo 13 – Attraversamento irregolare di una frontiera esterna – Termine di dodici mesi a partire dall’attraversamento della frontiera – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Articolo 29 – Termine di sei mesi per eseguire il trasferimento – Calcolo dei termini – Proposizione di un ricorso – Effetto sospensivo. — Causa C-490/16

Giurisprudenza europea62016CJ0490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la portata del ricorso effettivo previsto dal regolamento Dublino III, confermando che il richiedente può contestare l’applicazione del criterio dell’ingresso irregolare. Ha inoltre stabilito che il transito autorizzato/tollerato dalle autorità di uno Stato membro, anche in situazioni di eccezionale pressione migratoria, resta un attraversamento illegale della frontiera ai sensi dell’articolo 13. Infine, ha distinto il termine di dodici mesi per la competenza dal termine di sei mesi per il trasferimento, precisando che solo quest’ultimo è sospeso in presenza di effetto sospensivo del ricorso.

Rinvio pregiudiziale sul regolamento Dublino III: sindacato sul criterio dell’ingresso irregolare, qualificazione del passaggio di frontiera organizzato dalle autorità e calcolo dei termini per competenza e trasferimento

La questione giuridica

Se il richiedente possa contestare, nel ricorso avverso la decisione di trasferimento, l’applicazione del criterio di competenza dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III; se la nozione di ingresso/attraversamento irregolare vada interpretata autonomamente e includa il transito tollerato o organizzato da uno Stato membro in una situazione di arrivo eccezionale di migranti; e se la proposizione del ricorso, anche con rinvio pregiudiziale e effetto sospensivo, incida sul decorso dei termini di competenza ex articolo 13 e di esecuzione del trasferimento ex articolo 29.

Principio di diritto

L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III consente al richiedente di contestare in giudizio l’erronea applicazione del criterio di competenza dell’articolo 13, paragrafo 1; inoltre, un ingresso in uno Stato membro tollerato o autorizzato dalle autorità per consentire il transito verso un altro Stato membro, anche in un contesto di arrivo eccezionale di cittadini di paesi terzi, costituisce comunque un "attraversamento illegale" della frontiera ai fini dell’articolo 13. La proposizione del ricorso non incide sul termine di dodici mesi dell’articolo 13, che si valuta alla data della prima domanda di protezione internazionale, mentre per l’articolo 29, paragrafi 1 e 2, se il ricorso ha effetto sospensivo il termine di sei mesi per il trasferimento decorre dalla decisione definitiva sul ricorso, anche se la causa è stata rinviata alla Corte in via pregiudiziale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 13, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 27, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 27, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 29, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 7, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 3, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 26, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Regolamento (UE) n. 603/2013
  • Direttiva 2008/115/CE
  • Regolamento (CE) n. 562/2006
  • Regolamento (UE) n. 610/2013
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 4
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47

Rinvio pregiudiziale sul regolamento Dublino III: controllo giurisdizionale, ingresso irregolare e termini di trasferimento

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Vrhovno sodišče (Corte suprema slovena) in una controversia tra A.S., cittadino siriano, e la Repubblica di Slovenia. Oggetto del giudizio è la legittimità della decisione slovena di non esaminare la domanda di protezione internazionale e di trasferire l’interessato in Croazia ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013.

Contesto fattuale e procedimento principale

A.S. ha percorso la rotta Siria-Libano-Turchia-Grecia-ex Repubblica jugoslava di Macedonia-Serbia e ha attraversato la frontiera tra Serbia e Croazia nel 2016. Le autorità croate ne hanno organizzato il trasporto fino alla frontiera slovena, dove è entrato il 20 febbraio 2016; successivamente è stato consegnato alle autorità austriache, che ne hanno rifiutato l’ingresso. Il 23 febbraio 2016 ha presentato domanda di protezione internazionale in Slovenia. Le autorità slovene hanno formulato richiesta di presa in carico alla Croazia, che l’ha accettata il 20 maggio 2016. Con decisione del 14 giugno 2016 il Ministero dell’Interno sloveno ha rifiutato di esaminare la domanda, ritenendo competente la Croazia in base all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, poiché A.S. avrebbe attraversato irregolarmente la frontiera croata provenendo da un paese terzo. Il ricorso giurisdizionale è stato respinto in primo grado, con sospensione dell’esecuzione, e la causa è giunta al giudice del rinvio.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:

  • se il ricorso effettivo di cui all’articolo 27 del regolamento Dublino III consenta di contestare l’applicazione del criterio dell’articolo 13, paragrafo 1;
  • se la nozione di "attraversamento illegale" debba essere letta autonomamente oppure alla luce del diritto frontiere/rimpatri;
  • se il transito organizzato o tollerato dalle autorità di uno Stato membro, per favorire il passaggio verso un altro Stato membro, escluda la nozione di ingresso irregolare;
  • se, in tale contesto, il termine di dodici mesi dell’articolo 13 e il termine di sei mesi per il trasferimento dell’articolo 29 siano sospesi dalla proposizione del ricorso e/o dal rinvio pregiudiziale.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino III), in specie gli articoli 3, paragrafo 2; 7, paragrafo 2; 13, paragrafo 1; 21; 23; 26; 27; 29;
  • il regolamento (UE) n. 603/2013 (Eurodac);
  • la direttiva 2008/115/CE;
  • il regolamento (CE) n. 562/2006, come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013;
  • gli articoli 4 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
  • l’articolo 267 TFUE.

Ragionamento della Corte sulla prima questione: ampiezza del ricorso effettivo

La Corte ribadisce che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III garantisce un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento, in fatto e in diritto. Richiamando il considerando 19 e la sentenza Ghezelbash, afferma che tale tutela giurisdizionale comprende anche il controllo dell’applicazione dei criteri di competenza del capo III del regolamento, non solo del criterio sul quale si era concentrato il precedente giurisprudenziale. Ne consegue che il richiedente può contestare l’erronea applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, relativo all’attraversamento irregolare della frontiera, anche se lo Stato membro richiesto abbia già accettato la presa in carico.

Ragionamento sulla seconda e terza questione: nozione di attraversamento illegale

La Corte, in linea con la sentenza Jafari, osserva che gli atti dell’Unione in materia di controllo delle frontiere e immigrazione possono costituire un contesto interpretativo, ma non determinano da soli il significato della nozione di "attraversamento irregolare" ai fini del regolamento Dublino III. Stabilisce quindi che un cittadino di un paese terzo ammesso nel territorio di un primo Stato membro senza soddisfare i requisiti di ingresso, al fine di proseguire verso un altro Stato membro per presentare domanda di protezione internazionale, deve essere considerato come avente "varcato illegalmente" la frontiera del primo Stato membro. Ciò vale anche se l’ingresso è stato tollerato o autorizzato in deroga per ragioni umanitarie. La Corte aggiunge che il contesto di arrivo eccezionale di un gran numero di cittadini di paesi terzi non incide sulla qualificazione giuridica dell’ingresso ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1. Resta però fermo che il trasferimento non può essere eseguito se, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e dell’articolo 4 della Carta, esso esporrebbe il richiedente a un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti.

Ragionamento sulla quinta questione: termini di competenza e di trasferimento

La Corte distingue nettamente tra:

  • il termine di dodici mesi dell’articolo 13, paragrafo 1, che attiene al presupposto di competenza e va verificato al momento della prima domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2;
  • il termine di sei mesi dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, che riguarda l’esecuzione del trasferimento.

Per il primo termine, la Corte afferma che la proposizione del ricorso contro la decisione di trasferimento è irrilevante: essendo successiva alla domanda di protezione, non può incidere sul calcolo dei dodici mesi. Per il secondo, invece, l’articolo 29, paragrafo 1, prevede espressamente che, se il ricorso ha effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, il termine di sei mesi decorre dalla decisione definitiva sul ricorso. Pertanto, quando il giudice nazionale attribuisce effetto sospensivo al ricorso, il termine per il trasferimento inizia solo dopo la definizione del giudizio, anche se nel frattempo è stato presentato un rinvio pregiudiziale alla Corte.

Decisione/dispositivo

La Corte risponde che:

  • il richiedente può dedurre nel ricorso contro la decisione di trasferimento l’errore nell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1;
  • l’ingresso tollerato o autorizzato in una situazione di transito verso un altro Stato membro costituisce comunque attraversamento illegale ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1;
  • la presentazione del ricorso non sospende il termine di dodici mesi dell’articolo 13;
  • il termine di sei mesi dell’articolo 29 decorre dalla decisione definitiva sul ricorso quando a quest’ultimo sia attribuito effetto sospensivo.

Principi affermati

La sentenza conferma una lettura ampia del rimedio giurisdizionale nel sistema Dublino III: il richiedente non può solo contestare l’esecuzione del trasferimento, ma anche la corretta applicazione dei criteri di competenza. Sul piano sostanziale, la Corte privilegia una nozione autonoma e uniforme di attraversamento irregolare, non neutralizzata da forme di tolleranza o di organizzazione del transito da parte delle autorità nazionali. Sul piano procedurale, la Corte separa il termine di competenza da quello di trasferimento, riconoscendo effetti sospensivi solo a quest’ultimo in presenza dei presupposti dell’articolo 27, paragrafo 3.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionaleregolamento dublino iiiricorsi giurisdizionalifrontiere e ingresso irregolaretermini procedurali e trasferimento dei richiedenti

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