Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 89/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma, in secondo grado, della condanna per detenzione ai fini di spaccio di eroina (gr.15,6) commessa il 25/05/2020. Il ricorrente ha censurato: 1) la motivazione della Corte d'appello in ordine all'applicazione della recidiva (art.99 c.p.), ritenendola generica e non idonea a dimostrare maggiore pericolosità sociale; 2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza rispetto alla recidiva (vizio di motivazione); 3) la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. (tenuità del fatto), ritenendo che il quantitativo non giustificasse rilevante offensività o profitto; 4) l'insufficiente motivazione del trattamento sanzionatorio, specie in caso di scostamento dal minimo edittale.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla recidiva, poiché la Corte territoriale aveva motivato che i precedenti (furti, truffa tentata, ricettazione, falsità materiale) sono della medesima specie e indicativi di mancata emenda. I motivi relativi alle attenuanti generiche e all'art.62 n.4 c.p. sono stati dichiarati inammissibili per aspecificità: il ricorso non ha posto censure puntuali e specifiche rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto congrua la pena (1 anno di reclusione e 1.000 euro di multa, dopo compensazione tra recidiva e attenuanti generiche e applicazione della riduzione di un terzo per il rito abbreviato), spiegando che, pur essendo inferiore alla media edittale, la motivazione è adeguata e richiama l'intensa capacità a delinquere. Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione, ma la Cassazione ha respinto il ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per detenzione a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo eroina (gr.15,6)

    La norma punisce la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; la Corte ha ritenuto che la qualità e quantità (15,6 g lordi di eroina) siano rilevanti per escludere la tenuità e giustificare la sanzione applicata.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata applicata perché i precedenti del ricorrente riguardavano reati della stessa specie; la Corte ha ritenuto sufficiente un'argomentazione succinta che dimostri prosecuzione significativa di un processo delinquenziale.

  • art. 69, comma 4 c.p.

    La norma impedisce la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche quando opera la recidiva prevista dall'art.99 c.p.; la Corte ha richiamato questo divieto per giustificare il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti.

  • art. 62 n.4 c.p.

    L'attenuante della particolare tenuità richiede valutazione concreta dell'offensività e del profitto; la Corte ha escluso la tenuità dovendo considerare qualità e quantità della sostanza e l'effettiva offensività del fatto.

  • art. 133 c.p.

    Il criterio dell'adeguatezza della pena, richiamato dalla Corte, rinvia agli elementi indicati in art.133 c.p.; per scostamenti dal minimo edittale l'onere motivazionale può essere attenuato se la pena è inferiore alla media edittale e la motivazione richiama l'adeguatezza.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    Norme processuali richiamate in tema di specificità dei motivi di ricorso per cassazione: un motivo generico o non confrontato puntualmente con la motivazione impugnata è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La recidiva può essere valorizzata mediante argomentazione succinta se i precedenti sono della stessa specie e indicano mancata emenda: non è sempre richiesto un esame dettagliato di ogni episodio.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontare puntualmente le ragioni di diritto e i fatti con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche sono inammissibili.
  • L'attenuante della particolare tenuità (art.62 n.4 c.p.) richiede valutazione concreta del grado di offensività e dell'eventuale profitto: quantitativi e qualità della sostanza di per sé possono escluderla.
  • In presenza di recidiva disciplinata dall'art.99 e del divieto di cui all'art.69, comma 4, il riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza è ostacolato; il giudice deve richiamare il corretto bilanciamento normativo nella motivazione.
  • Quando la pena inflitta è inferiore alla media edittale l'onere di motivazione è attenuato, ma il giudice deve comunque indicare le ragioni dell'adeguatezza (es. capacità a delinquere, gravità concreta), non bastando motivazioni generiche.
  • Nel giudizio sul rito abbreviato va considerata la riduzione prevista (riduzione di un terzo) nella determinazione della pena e nella motivazione del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.