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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15630/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato ha promosso davanti al Tribunale un procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e art. 702-bis c.p.c. per ottenere il pagamento di compensi e accessori professionali maturati in favore di una società cooperativa, in relazione ad attività svolta su incarico della stessa in una procedura esecutiva presso terzi. Il Tribunale ha accolto la domanda solo in parte, liquidando un importo inferiore a quello richiesto e compensando integralmente le spese di lite con la formula secondo cui ciò avveniva "in ragione dell'esito della lite". Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, la violazione degli artt. 92, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazione meramente apparente sulla compensazione, nonché la violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., per avere il Tribunale compensato integralmente le spese nonostante l'accoglimento della domanda e la soccombenza della controparte. La società intimata non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha osservato che la mera riduzione della pretesa economica non integra, di per sé, reciproca soccombenza e non consente di porre le spese a carico della parte vittoriosa; la compensazione può essere disposta solo nei limiti e con i presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., che il Tribunale non aveva specificamente indicato, avendo fondato la decisione solo sull'esito parzialmente favorevole della lite. La sentenza impugnata è quindi stata cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata al Tribunale di Viterbo in diversa composizione, affinché riesamini la regolazione delle spese processuali e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    è richiamato come base procedimentale dell'azione per la liquidazione dei compensi professionali

  • art. 702-bis c.p.c.

    è richiamato come rito utilizzato per introdurre la domanda di pagamento dei compensi

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi e con i presupposti previsti dalla norma, non potendo essere giustificata soltanto dalla riduzione dell'importo riconosciuto

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione sulla compensazione non può essere meramente apparente

  • art. 91 c.p.c.

    la parte soccombente deve essere normalmente condannata alle spese

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    sono i vizi dedotti in cassazione per violazione di legge e nullità della motivazione/decisione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è invocato per la censura di violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

  • d.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1

    ha modificato l'art. 92 c.p.c. restringendo le ipotesi di compensazione delle spese

  • L. 10 novembre 2014, n. 162

    legge di conversione del d.l. n. 132/2014 richiamata nel quadro normativo

  • Corte cost. n. 77/2018

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ripristinando il potere discrezionale del giudice di compensare le spese anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni

  • Cass., Sez. Unite, n. 32061/2022

    "In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c."

    viene applicata come principio decisivo: la riduzione dell'importo di una domanda unica non genera reciproca soccombenza; può al più legittimare la compensazione, se ricorrono gli ulteriori presupposti di legge

Massime di principio

  • L'accoglimento solo parziale, anche significativo, di una domanda proposta in un unico capo non integra reciproca soccombenza: la parte che ha ottenuto una pronuncia favorevole resta, in linea di principio, parte vittoriosa.
  • La compensazione delle spese processuali non può essere disposta automaticamente per il solo fatto che il giudice abbia liquidato un importo inferiore a quello richiesto; occorre indicare e verificare i presupposti sostanziali previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese deve essere specifica e non meramente apparente, soprattutto quando la decisione si discosta dal principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
  • In presenza di una domanda unica accolta solo in misura ridotta, il giudice può semmai valutare una compensazione totale o parziale delle spese, ma solo nei limiti consentiti dalla disciplina vigente e con adeguata giustificazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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