Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/12/2015 n. 10158 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRES - Riporto illimitato delle perdite - Limitazione d.l. 223/2006 - Inapplicabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il riporto illimitato delle perdite fiscali ai fini IRES e l'applicabilità della limitazione prevista dall'art. 36, comma 12, del decreto-legge n. 223/2006. Il punto centrale è stabilire da quale periodo d'imposta operi la nuova disciplina e se possa incidere su perdite maturate anteriormente alla sua entrata in vigore.

La decisione

La limitazione alla compensazione delle perdite è stata ritenuta applicabile soltanto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223/2006. Non può quindi essere applicata retroattivamente alle perdite precedenti che possiedano i requisiti per il riporto illimitato. Tale interpretazione è stata confermata dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 19 gennaio 2007, che individua i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per qualificare le perdite come illimitatamente riportabili.

Norme richiamate

  • Art. 36, comma 12, decreto-legge n. 223/2006

    La disposizione introduce una limitazione alla compensazione e al riporto delle perdite fiscali, applicabile soltanto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e non retroattivamente alle perdite pregresse.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 19 gennaio 2007

    La circolare conferma il criterio temporale di applicazione della limitazione e chiarisce i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per qualificare le perdite fiscali come illimitatamente riportabili.

Massime di principio

  • Una limitazione al riporto o alla compensazione delle perdite fiscali introdotta da una nuova norma opera, in linea generale, dal periodo d'imposta indicato dalla norma stessa e non può essere applicata retroattivamente alle perdite maturate in precedenza.
  • Per stabilire se una perdita sia riportabile senza limiti occorre verificare la disciplina vigente nel periodo in cui la perdita è stata prodotta, oltre ai requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa.
  • Le circolari dell'Amministrazione finanziaria possono essere utilizzate come criterio interpretativo per individuare la decorrenza e i requisiti applicativi della disciplina, ma non possono estendere retroattivamente una limitazione non prevista dalla legge.
  • In situazioni analoghe è fondamentale distinguere tra perdite formatesi prima e dopo l'entrata in vigore della norma limitativa, documentando separatamente la relativa origine e il regime fiscale applicabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.