Sentenza del 15/12/2015 n. 10158 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - Riporto illimitato delle perdite - Limitazione d.l. 223/2006 - Inapplicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il riporto illimitato delle perdite fiscali ai fini IRES e l'applicabilità della limitazione prevista dall'art. 36, comma 12, del decreto-legge n. 223/2006. Il punto centrale è stabilire da quale periodo d'imposta operi la nuova disciplina e se possa incidere su perdite maturate anteriormente alla sua entrata in vigore.
La decisione
La limitazione alla compensazione delle perdite è stata ritenuta applicabile soltanto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223/2006. Non può quindi essere applicata retroattivamente alle perdite precedenti che possiedano i requisiti per il riporto illimitato. Tale interpretazione è stata confermata dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 19 gennaio 2007, che individua i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per qualificare le perdite come illimitatamente riportabili.
Norme richiamate
Art. 36, comma 12, decreto-legge n. 223/2006
La disposizione introduce una limitazione alla compensazione e al riporto delle perdite fiscali, applicabile soltanto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e non retroattivamente alle perdite pregresse.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 19 gennaio 2007
La circolare conferma il criterio temporale di applicazione della limitazione e chiarisce i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per qualificare le perdite fiscali come illimitatamente riportabili.
Massime di principio
- Una limitazione al riporto o alla compensazione delle perdite fiscali introdotta da una nuova norma opera, in linea generale, dal periodo d'imposta indicato dalla norma stessa e non può essere applicata retroattivamente alle perdite maturate in precedenza.
- Per stabilire se una perdita sia riportabile senza limiti occorre verificare la disciplina vigente nel periodo in cui la perdita è stata prodotta, oltre ai requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa.
- Le circolari dell'Amministrazione finanziaria possono essere utilizzate come criterio interpretativo per individuare la decorrenza e i requisiti applicativi della disciplina, ma non possono estendere retroattivamente una limitazione non prevista dalla legge.
- In situazioni analoghe è fondamentale distinguere tra perdite formatesi prima e dopo l'entrata in vigore della norma limitativa, documentando separatamente la relativa origine e il regime fiscale applicabile.
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