Sentenza n. 191/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Ancona, Sez. lavoro, del 22 gennaio 2025, resa nel giudizio RG n. 1511/2024, ritualmente notificata in forma esecutiva, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente" ed la conseguente liquidazione dello stesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al bonus carta docente e condannato l'Amministrazione alla liquidazione delle somme
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, del 22 gennaio 2025, ritualmente notificata in forma esecutiva, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e disposta l'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La sentenza è divenuta irrevocabile, come attestato dalla Cancelleria, ma l'Amministrazione non ha provveduto al pagamento. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione su istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari e avvalendosi, ove occorra, delle strutture amministrative competenti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha dichiarato l'inottemperanza e imposto all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando il commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
È la disposizione in base alla quale il giudicato presupposto aveva riconosciuto il diritto del docente alla fruizione del beneficio denominato bonus carta docente.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza passata in giudicato, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- L'Amministrazione che non esegue un giudicato favorevole al privato e si costituisce senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa incorre in inottemperanza; il giudice può ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione può essere accompagnato dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a subentrare soltanto su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere autorizzato ad adottare tutti gli atti contabili, finanziari e organizzativi necessari all'adempimento, direttamente o tramite funzionari delegati e con il coordinamento delle strutture amministrative competenti.
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