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Sentenza

Sentenza n. 27/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 67/2025 emessa in data 25.02.2025 dal Tribunale di Chieti - sezione Lavoro, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Chieti - Sezione lavoro che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Chieti - Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale gli era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall'art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015. Deduceva la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero, nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistente il titolo giudiziale e la mancata esecuzione del giudicato. Richiamando il proprio consolidato orientamento, afferma che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 è applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a obblighi di pagamento delle amministrazioni statali. Ai fini dell'ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva, in quanto l'art. 115, comma 3, c.p.a. esclude tale requisito. Il Ministero deve accreditare le somme riconosciute dalla sentenza del giudice ordinario sulla carta elettronica del docente, con gli accessori di legge indicati nel titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR nomina quale commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni per l'esecuzione sostitutiva. Non viene applicata la penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, c.p.a., in ragione dell'importo contenuto e della maturazione degli interessi. Il Ministero è condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo per i possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    Consente al giudice di definire con sentenza in forma semplificata il giudizio di ottemperanza, ritenuto manifestamente fondato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni è ritenuto applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche al giudizio amministrativo di ottemperanza relativo a condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni statali.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.

    Nel giudizio di ottemperanza non occorre la spedizione del titolo in forma esecutiva né l'apposizione della formula esecutiva, necessarie invece per l'esecuzione civile.

  • art. 6, comma 1, lettera e), l. n. 241/1990

    Il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

    L'amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di un diverso organo centrale dello stesso Ministero; essa deve adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all'organo competente.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, da accreditare secondo quanto stabilito dal giudicato.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora non è applicata, poiché il giudice ritiene non sussistenti i relativi presupposti in ragione dell'importo contenuto e della produzione di interessi prevista dal titolo giudiziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosca a un docente il beneficio della carta elettronica previsto dalla legge n. 107/2015.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione delle condanne pecuniarie delle amministrazioni statali si applica, con i necessari adattamenti, anche al giudizio amministrativo di ottemperanza; decorso tale termine, la mancata esecuzione consente l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, in applicazione dell'art. 115, comma 3, c.p.a.
  • L'amministrazione intimata non può sottrarsi all'obbligo di eseguire il giudicato invocando la competenza di un altro organo del medesimo apparato ministeriale: deve provvedere direttamente, ove competente, oppure trasmettere gli atti all'organo competente.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell'amministrazione.
  • La penalità di mora può essere esclusa quando l'importo da corrispondere è contenuto e il titolo giudiziale già prevede la maturazione di interessi, sicché la misura non risulta necessaria o proporzionata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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