Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 408/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria n. -OMISSIS- datato 03/03/2026m, a firma del Capo del Dipartimento, -OMISSIS-, di sospensione «[…] dal servizio ai sensi dell’art. 7 comma d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 […]» del ricorrente e per quanto possa occorrere b) della nota 4 marzo 2026 prot. n. -OMISSIS- della Direzione della II^ casa di reclusione di S T U D I O L E G A L E A S S O C I A T O BARBINI CLEVA PARRAVICINI -OMISSIS-, avente ad oggetto «Trasmissione decreto n. -OMISSIS- pr notifica ex art. 104 D.P.R. n. 3/57[…]» a firma del Direttore, -OMISSIS- [doc. 2]; nonché c) di ogni altro atto connesso, conseguente e di presupposto.

Giustizia amministrativa202601096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di sospensione dal servizio e relativa nota di trasmissione per la notifica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il dipendente dell'Amministrazione penitenziaria ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che ne disponeva la sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449, nonché la nota della direzione dell'istituto penitenziario avente a oggetto la trasmissione del decreto per la notifica ai sensi dell'art. 104 del d.P.R. n. 3/1957 e ogni atto connesso, presupposto o conseguente. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a riferire che le questioni sollevate richiedono un approfondimento nella fase di merito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere la domanda cautelare e ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato, confermando la misura cautelare monocratica precedentemente adottata. Il Collegio ha evidenziato che le questioni controverse necessitano di una trattazione approfondita riservata al merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.; la sospensione cautelare è stata quindi concessa nelle more della decisione definitiva. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 3 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449

    sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 7 comma d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449

    La disposizione è indicata quale base normativa del decreto di sospensione dal servizio; l'ordinanza non ne chiarisce l'interpretazione sostanziale.

  • art. 104 d.P.R. n. 3/1957

    Trasmissione decreto n. -OMISSIS- per notifica ex art. 104 D.P.R. n. 3/57

    La norma è richiamata in relazione alla notificazione del decreto impugnato; l'ordinanza non svolge ulteriori valutazioni sulla sua applicazione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le questioni sollevate richiedono una trattazione approfondita riservata alla fase del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, CPA

    Consente di accogliere la domanda cautelare e fissare la trattazione del merito quando le questioni necessitano di approfondimento nella fase di merito.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale disciplina generale della domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati insieme alla normativa nazionale quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in un giudizio amministrativo richiedono un approfondimento incompatibile con la definizione sommaria della fase cautelare, il giudice può accogliere la domanda cautelare nelle more, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., e fissare contestualmente la trattazione del merito.
  • L'accoglimento della domanda cautelare può consistere nella sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo impugnato, con conferma della precedente misura cautelare monocratica fino alla definizione del merito.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.