Sentenza n. 1499/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 180 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 16 gennaio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e aveva condannato l’amministrazione all’attribuzione del beneficio, oltre interessi o rivalutazione. Il titolo è stato notificato il 23 gennaio 2025, non è stato impugnato ed è divenuto definitivo, come attestato il 29 ottobre 2025. Decorso inutilmente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero e chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. e il risarcimento dei danni per mancata esecuzione in forma specifica, violazione o elusione del giudicato. Il Ministero si è costituito ma non ha contestato il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato era comprovato e che l’amministrazione non aveva contestato l’inadempimento. Ha dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, per la parte relativa alla carta docente, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche mediante il coordinamento con le strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. Il TAR ha escluso, allo stato, la penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a., in ragione dell’esiguità dell’importo, riservandone l’eventuale applicazione su istanza in caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato. Ha respinto la domanda risarcitoria ex art. 112, comma 3, c.p.a. per mancanza di specifica prova del danno, ritenendo che il pregiudizio fosse compensato dagli interessi legali maturati. Ha stabilito che gli interessi legali sulla somma dovuta decorrono dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’amministrazione e maturano fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo, o all’adempimento commissariale. Le spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, sono state poste a carico dell’amministrazione e distratte in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. e)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo; la penalità di mora può essere esclusa, anche in presenza di inottemperanza, quando non ne ricorrano allo stato i presupposti, tenuto conto dell’esiguità dell’importo.
art. 112, comma 3, c.p.a.
condanna al risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione
La domanda risarcitoria proposta nel giudizio di ottemperanza richiede la specifica prova del danno; in mancanza, il pregiudizio da ritardata esecuzione può essere considerato compensato dagli interessi legali maturati.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l’adempimento delle amministrazioni statali consente la proposizione dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di €500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro e oggetto dell’obbligo di esecuzione imposto all’amministrazione.
art. 26 c.p.a.
Rileva per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo, poste a carico dell’amministrazione soccombente.
art. 39 c.p.a.
Consente il richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo, tra cui quelle sulla distrazione delle spese.
art. 93 c.p.c.
distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio
È richiamato ai fini della regolazione dell’onere relativo al contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il ricorrente dimostra l’esistenza di un titolo giudiziale definitivo, la sua notificazione, il decorso del termine dilatorio eventualmente previsto per l’adempimento delle amministrazioni e la persistente mancata esecuzione, non contestata dall’amministrazione.
- In caso di inottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare entro un ulteriore termine qualora l’inerzia persista.
- La nomina del commissario ad acta non priva l’amministrazione del potere di provvedere spontaneamente all’esecuzione del giudicato; l’adempimento amministrativo tardivo può quindi intervenire anche dopo l’insediamento del commissario.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell’inottemperanza e può essere negata, allo stato, quando l’importo dovuto sia esiguo, salva la possibilità di applicarla successivamente in caso di persistente ritardo.
- La domanda di risarcimento dei danni da mancata esecuzione del giudicato richiede una specifica prova del pregiudizio; in sua assenza, il danno da ritardato pagamento può essere ritenuto compensato dagli interessi legali maturati sulla somma dovuta.
- Nel giudizio di ottemperanza, gli interessi legali sulla somma riconosciuta dal giudicato possono essere fatti decorrere dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza all’amministrazione inadempiente fino all’effettivo adempimento, spontaneo o commissariale.
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