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Sentenza

Sentenza n. 6085/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari - della Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Viterbo n. 287 in data 12 febbraio 2026, pubblicata sulla piattaforma e-procurement della Regione Lazio de-nominata “S.Tel.La” in data 20 febbraio 2026, di approvazione dei Verbali di gara e della proposta di aggiudicazione in favore di SAGO MEDICA Srl della procedura aperta telematica avente ad oggetto l’espletamento del servizio di fornitura, gestione, sostituzione, lavaggio, disinfezione e controllo dei D.P.I. Anti RX (III Categoria) occorrenti alle UU.OO. della ASL di Viterbo, per la durata di 36 mesi – CIG B672F0C488; - del presupposto Verbale n. 5 in data 21 novembre 2025 a firma del RUP e della Commissione giudicatrice recante l’esclusione di Servizi Ospedalieri Spa, sull’asserito presupposto che “i giustificativi presentati circa i Costi della Manodo-pera (5,84% pari a € 11.438,47 dell’offerta totale pari a € 195.864,35) risultano essere difformi dal dato depositato in sede di offerta telematica pari a € 3.810,29)”; - di qualsivoglia ulteriore provvedimento, anche non cognito; nonché per l’accertamento e la declaratoria - della nullità, annullamento, caducazione, inefficacia dell’eventuale contratto, non cogniti alla ricorrente, eventualmente stipulato tra la Stazione committente e l’aggiudicatario, nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro nel rapporto contrattuale o, ove non più possibile, per equivalente.

Giustizia amministrativa202603181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per difformità e incongruenza nell'indicazione dei costi della manodopera, nonché successiva aggiudicazione della procedura ad altro operatore economico

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione disposta con verbale del 21 novembre 2025 e la successiva deliberazione di approvazione dei verbali e della proposta di aggiudicazione. La procedura riguardava un appalto triennale per la fornitura, gestione, sostituzione, lavaggio, disinfezione e controllo di DPI anti-RX. Il disciplinare richiedeva l'indicazione separata dei costi della manodopera riferiti all'intero appalto. La società aveva indicato nell'offerta costi della manodopera pari a euro 3.810,52; nella prima nota di chiarimenti aveva riportato euro 3.810,29; nella seconda nota aveva invece indicato una percentuale del 5,84%, corrispondente a euro 11.438,47. La ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione degli artt. 2, 5, 101, 108 e 110 del d.lgs. n. 36/2023, violazione degli artt. 17 e 23 del disciplinare, difetto assoluto di istruttoria, erroneità della motivazione, falso presupposto di fatto e di diritto, nonché violazione dei principi di legittimo affidamento e fiducia. Ha sostenuto che l'importo indicato fosse il costo annuale della manodopera e che la stazione appaltante avrebbe potuto ricavare il costo triennale mediante una semplice moltiplicazione, chiedendo inoltre l'applicazione del soccorso istruttorio. L'amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso, poiché il rappresentante della società aveva partecipato alla seduta del 21 novembre 2025 nella quale era stata verbalizzata l'esclusione, e ha contestato nel merito la fondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. La partecipazione del rappresentante della ricorrente alla seduta del 21 novembre 2025, nella quale era stata adottata e ampiamente motivata l'esclusione, aveva determinato la piena conoscenza dell'atto e fatto decorrere da quella data il termine decadenziale per impugnarlo. Il termine non poteva essere differito alla successiva deliberazione di aggiudicazione, poiché l'esclusione aveva già leso e cristallizzato l'interesse della concorrente. Il disciplinare attribuiva inoltre alle comunicazioni effettuate tramite la piattaforma telematica valore di comunicazione degli atti di gara. Il TAR ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato. Il disciplinare e il capitolato riferivano i costi della manodopera all'intera durata triennale dell'appalto. La ricorrente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare che la cifra indicata fosse riferita a una sola annualità e, nelle successive comunicazioni, aveva esposto dati ulteriormente difformi. Non ricorreva quindi un mero errore materiale immediatamente riconoscibile sulla base di elementi diretti e univoci: la correzione avrebbe richiesto una ricostruzione logica dell'offerta attraverso più atti e avrebbe inciso su un elemento essenziale dell'offerta economica, con lesione della par condicio. Il soccorso istruttorio non era applicabile per modificare o ricostruire il contenuto sostanziale dell'offerta economica; la richiesta di chiarimenti era stata invece correttamente svolta nell'ambito della verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. È stata respinta anche la censura relativa al legittimo affidamento e alla fiducia, non potendo l'operatore invocare un affidamento serio e incolpevole in presenza di dati economici incoerenti, non chiariti neppure a seguito delle richieste della stazione appaltante. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'amministrazione, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il ricorso è irricevibile quando è proposto oltre il termine decadenziale per l'impugnazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 101 d.lgs. n. 36/2023

    Il soccorso istruttorio consente di integrare documenti mancanti o sanare omissioni, inesattezze e irregolarità, ma non di sostituire o ricostruire un elemento essenziale dell'offerta economica.

  • art. 110 d.lgs. n. 36/2023

    La richiesta di chiarimenti sugli elementi economici dell'offerta, compresi i costi della manodopera, rientra nella verifica dell'anomalia dell'offerta e non può trasformarsi nella modifica dell'offerta originaria.

  • artt. 2, 5 e 108 d.lgs. n. 36/2023

    I principi di fiducia, buona fede e correttezza non legittimano la conservazione di un'offerta contenente dati economici incoerenti né impongono alla stazione appaltante una ricostruzione sostitutiva della volontà del concorrente.

  • artt. 17 e 23 del disciplinare di gara

    La lex specialis richiedeva l'indicazione separata dei costi della manodopera riferiti all'intero appalto e disciplinava la verifica delle offerte anormalmente basse.

  • art. 82 d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato nel contesto normativo del codice dei contratti pubblici, senza che dal testo emerga una specifica interpretazione decisiva.

Massime di principio

  • Quando l'esclusione di un concorrente è adottata e motivata in una seduta cui partecipa un suo rappresentante munito di poteri, la piena conoscenza dell'esclusione decorre da quella seduta e il termine per impugnare non può essere differito alla successiva aggiudicazione.
  • La rettifica di un errore materiale nell'offerta è ammissibile soltanto quando l'errore emerga immediatamente e in modo manifesto da elementi diretti e univoci dello stesso atto, senza necessità di ricostruzioni logiche tra più documenti o di sostituzione della volontà negoziale del concorrente.
  • La stazione appaltante non è tenuta a interpretare un dato economico incoerente come riferito a una diversa durata dell'appalto quando la lex specialis richiede espressamente che il costo sia riferito all'intera prestazione e l'operatore non abbia fornito indicazioni univoche in senso contrario.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare o ricostruire un elemento essenziale dell'offerta economica; i chiarimenti richiesti nella verifica dell'anomalia devono restare entro i limiti della spiegazione dell'offerta originaria.
  • Il legittimo affidamento e il principio di fiducia non sono invocabili dall'operatore che abbia presentato dati economici tra loro incoerenti e non li abbia chiariti neppure a seguito di una richiesta della stazione appaltante.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàSoccorso istruttorioLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblica

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