Sentenza del 11/06/2015 n. 3335 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contributo unificato in appello - Sanzione - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'accertamento IRPEF 2004 con cui gli era stato attribuito, per trasparenza, un maggior reddito di partecipazione derivante dalla definizione con adesione dell'accertamento riguardante la società. Ha contestato, tra l'altro, la nullità dell'avviso per carenza di motivazione e mancata allegazione del PVC, la tardività della notifica, l'illegittimità dell'imputazione automatica del maggior reddito al socio e l'assenza di effettiva percezione degli utili.
La decisione
La CTR di Roma ha rigettato integralmente l'appello e confermato l'accertamento. Ha ritenuto valido il rinvio al PVC, poiché il socio ne conosceva il contenuto e aveva presentato la richiesta di adesione per la società. In applicazione dell'art. 5 TUIR, il maggior reddito definito dalla società deve essere imputato al socio in proporzione alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla concreta percezione degli utili. Il termine del 30 giugno 2009 non riguardava la notifica dell'accertamento conseguente alla definizione societaria. Il ricorrente è stato condannato a pagare 2.000 euro di spese processuali e l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
La norma sancisce il principio di trasparenza fiscale: il reddito prodotto dalla società di persone è imputato direttamente ai soci, anche se non è stato materialmente distribuito o percepito. La definizione del maggior reddito societario produce quindi effetti sull'imponibile dei soci in proporzione alla partecipazione.
Art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997
La disposizione disciplina l'adesione relativa agli accertamenti nei confronti delle società di persone. Nel caso concreto, la definizione societaria costituisce il presupposto per l'accertamento del reddito di partecipazione del socio, senza impedire all'Amministrazione di notificare a quest'ultimo un autonomo atto impositivo.
Art. 9-bis del D.L. n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997
La definizione del reddito da parte della società costituisce titolo per l'accertamento nei confronti dei soci che non abbiano definito autonomamente i redditi prodotti in forma associata; i termini di accertamento sono prorogati di due anni.
Art. 7 della legge n. 212/2000
La motivazione dell'atto impositivo può avvenire anche per relationem, purché il contribuente abbia conoscenza dell'atto richiamato o sia posto concretamente in condizione di conoscerne il contenuto. Nel caso esaminato, la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Quando l'impugnazione è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
L'ulteriore importo si applica anche all'appello tributario integralmente rigettato, quando l'impugnazione è stata proposta dopo l'entrata in vigore della disposizione e ricorrono i relativi presupposti. La Corte lo qualifica come sanzione pecuniaria processuale.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, rendendo applicabile il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nelle società di persone vige il principio di trasparenza fiscale: il reddito societario accertato o definito viene normalmente imputato ai soci secondo la quota di partecipazione, anche senza prova dell'effettiva percezione degli utili.
- La definizione con adesione dell'accertamento da parte della società può costituire il presupposto per un successivo accertamento nei confronti dei soci; il socio non può negare automaticamente gli effetti fiscali della definizione societaria solo perché non ha ricevuto somme.
- Un avviso motivato per relationem al PVC può essere valido se il contribuente conosceva già il contenuto del verbale o era concretamente in grado di conoscerlo, soprattutto quando ha partecipato alla procedura di adesione.
- I termini previsti per specifici adempimenti della procedura di definizione non si estendono necessariamente alla successiva notifica dell'accertamento individuale al socio: occorre distinguere il termine relativo alla definizione societaria da quello applicabile all'accertamento derivato.
- In caso di appello tributario integralmente respinto, proposto dopo il 31 gennaio 2013, il contribuente può essere tenuto a versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello originario, oltre alle eventuali spese di lite.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 giu 2015Sentenza del 11/06/2015 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 11 giu 2015Sentenza del 11/06/2015 n. 50 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 11 giu 2015Sentenza del 11/06/2015 n. 72 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 11 giu 2015Sentenza del 11/06/2015 n. 74 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 11 giu 2015Sentenza del 11/06/2015 n. 202 - Comm. Trib. Prov. Terni
- Sentenza · 11 giu 2015Sentenza del 11/06/2015 n. 203 - Comm. Trib. Prov. Terni
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →