Sentenza n. 4338/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento: - del Decreto della ATS della ATS Brescia n. 429 in data 24 luglio 2024, recante “Saldi anno 2023 da riconoscere agli Enti erogatori pubblici e privati accreditati per le prestazioni sanitarie – I determinazione”, nella parte in cui ha liquidato alla Villa Gemma Casa di cura S.p.A. quanto all’attività ambulatoriale erogata nel 2023 l’importo complessivo di €. 1.566.060,95, anziché il maggior importo di €. 1.734.621,43; - degli atti e/o provvedimenti (di contenuto ignoto alla ricorrente) con cui la Regione Lombardia ha determinato il “finanziato” ambulatoriale da riconoscere alla Villa Gemma S.p.A. per il 2023, applicando il regime sanzionatorio di cui all’art. 21 della L.R. della Lombardia n. 33/2009; - nonché, in via incidentale, della D.G.R. della Lombardia n. XII/1129 in data 16 ottobre 2023, recante “Ulteriori determinazioni in ordine all’attuazione della l.r. 33/2009 art. 21 concernente l’utilizzo esclusivo del sistema di prenotazione regionale da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni del SSN”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di ATS Brescia n. 429 del 24 luglio 2024, nella parte in cui ha liquidato per l’attività ambulatoriale 2023 euro 1.566.060,95 anziché euro 1.734.621,43, nonché gli atti regionali presupposti e, in via incidentale, la D.G.R. Lombardia n. XII/1129 del 16 ottobre 2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, struttura privata accreditata e contrattualizzata con ATS Brescia, aveva ricevuto per il 2023 un budget ambulatoriale di euro 1.452.623,51, pari al 97% della produzione di riferimento, con possibilità di riconoscimento sino al 106% e regressioni tariffarie del 30% e del 60% per le fasce di produzione eccedenti. A fronte di prestazioni che assumeva aver erogato fino al livello massimo finanziabile, sosteneva che le spettasse un importo complessivo di euro 1.734.621,43, mentre ATS le aveva riconosciuto euro 1.566.060,95, con una decurtazione di euro 168.560,48 collegata al mancato rispetto degli obblighi di alimentazione della Rete Regionale di Prenotazione (RRP). Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della l.r. Lombardia n. 33/2009 e della D.G.R. n. XII/1129/2023, violazione di buona fede ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sostenendo che le prestazioni erano state effettivamente rese e che la riduzione fosse erronea, sproporzionata e ingiustificata. Con il secondo motivo ha contestato in via incidentale la D.G.R. n. XII/1129/2023, assumendo che sarebbe illegittima se interpretata nel senso di sanzionare con la mancata remunerazione integrale qualsiasi mancato utilizzo del sistema regionale, anche in presenza di attivazione in buona fede e di problemi tecnici tempestivamente segnalati; ha inoltre dedotto l’illegittimità derivata del decreto ATS. Con il terzo motivo ha sostenuto che il mancato utilizzo del sistema di prenotazione potrebbe impedire la remunerazione contrattuale delle prestazioni, ma non il riconoscimento almeno dei costi effettivi di prestazioni appropriate di cui il servizio sanitario ha beneficiato, invocando violazione dell’art. 21 della l.r. n. 33/2009, della D.G.R., di buona fede e correttezza e ingiustizia manifesta. ATS e Regione hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i tre motivi, né ha accertato se la decurtazione fosse corretta o se la D.G.R. fosse legittima. Ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario: la domanda, letta secondo il petitum sostanziale e la causa petendi, mira a ottenere il pagamento di maggiori corrispettivi per prestazioni sanitarie rese e a contestare il calcolo della remunerazione nell’ambito del rapporto di accreditamento e contrattualizzazione. La contestazione non investe autonomamente l’esercizio di un potere autoritativo regionale sui criteri generali di remunerazione, ma riguarda la determinazione concreta delle somme dovute secondo criteri normativi e contrattuali. Anche l’impugnazione incidentale della D.G.R. è stata considerata strumentale alla pretesa di pagamento; il suo esame presupporrebbe inoltre l’accertamento del fondamento della decurtazione applicata, non spettante al giudice amministrativo in questa controversia. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500 in favore di ATS Brescia e in euro 1.500 in favore della Regione Lombardia.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Con specifico riferimento alla materia relativa al pagamento delle prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, posto che i rapporti fra le ATS e le strutture private hanno conservato immutata la propria natura di concessione di pubblico servizio, le controversie ad essi relative appartengono, in forza dell’art. 133, comma 1, lett. c), del c.p.a., alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, ad eccezione di “quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” che restano invece soggette alla giurisdizione del giudice ordinario.
La giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative alle concessioni di pubblico servizio non comprende le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, devolute al giudice ordinario.
art. 11 c.p.a.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario secondo le modalità previste dall’art. 11 c.p.a.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, ricostruito considerando i fatti posti a fondamento della domanda e il rapporto giuridico dedotto, e non in base alla qualificazione prospettata dalla parte.
- Nelle controversie relative a prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, la domanda diretta a ottenere il pagamento di maggiori corrispettivi e a contestare il calcolo concreto della remunerazione, sulla base di criteri normativi e contrattuali, appartiene alla giurisdizione ordinaria quando non implica il sindacato sull’esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione.
- L’impugnazione di una deliberazione regionale sui criteri di remunerazione non radica di per sé la giurisdizione amministrativa se la censura è formulata soltanto in funzione della pretesa individuale al pagamento e non contesta autonomamente l’esercizio del potere di disciplina generale.
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