Sentenza n. 12032/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulla domanda di cittadinanza prot. n. -OMISSIS- presentata dal ricorrente in data 14 marzo 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 14 marzo 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione dell'art. 9-ter della medesima legge, sostenendo che il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro 24 mesi dalla presentazione dell'istanza, prorogabili fino a 36 mesi per motivate esigenze istruttorie, e quindi entro il 13 marzo 2025. Ha inoltre evidenziato l'inutile decorso del tempo nonostante ripetuti solleciti e diffide del 13 novembre 2024, 20 marzo 2025 e 11 marzo 2026. Il Ministero si è costituito chiedendo un rinvio per esaminare le osservazioni presentate dal ricorrente l'11 maggio 2026 in risposta al preavviso di diniego del 30 aprile 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di cittadinanza. Ha rilevato il perdurante e pluriennale inadempimento, nonostante i solleciti e le diffide, e ha ordinato al Ministero dell'Interno di pronunciarsi sull'istanza nel più breve tempo possibile e comunque entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore Generale del Ministero intimato – Dipartimento Immigrazione, incaricato di eseguire la sentenza entro 120 giorni dalla richiesta dell'interessato, successiva all'inutile decorso del primo termine. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana proposta dal ricorrente.
art. 9-ter l. 91/1992
Il termine per la conclusione del procedimento di cittadinanza è indicato in 24 mesi dalla presentazione dell'istanza, prorogabile fino a 36 mesi per motivate esigenze istruttorie; il superamento del termine senza provvedimento rende illegittima l'inerzia dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, il termine di conclusione è di 24 mesi dalla presentazione dell'istanza, prorogabile fino a 36 mesi per motivate esigenze istruttorie; decorso anche il termine prorogato senza una decisione, il silenzio dell'Amministrazione è illegittimo.
- L'accertamento giudiziale dell'illegittimità del silenzio sull'istanza di cittadinanza comporta l'ordine al Ministero dell'Interno di concludere il procedimento entro il termine fissato dal giudice, senza sostituire la valutazione amministrativa sulla spettanza della cittadinanza.
- In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza, il giudice amministrativo può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, subordinando il suo intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
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