Cassazione Penale, Sentenza n. 3730/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Godono impugnava la sentenza d'appello che, nel giudizio di rinvio, lo aveva ritenuto corresponsabile ai fini civili per il 25% dei decessi e delle lesioni conseguenti a un sinistro stradale. Il ricorrente contestava la valutazione di evitabilità del sinistro e il nesso di causalità attribuitogli, sostenendo che la perdita di controllo del veicolo guidato da Turku fu improvvisa e imprevedibile (derapata che portò all'impatto in 0,87 secondi) e che il tempo psicotecnico di reazione (circa 1 secondo) non consentiva alcuna condotta alternativa. Denunciava un errore logico dei giudici di merito che, secondo la difesa, avrebbero sommato erroneamente i tempi di reazione e i tempi di perdita di controllo, imputando a Godono una responsabilità non causalmente efficiente; inoltre sosteneva che la perizia non dimostrava che vi fosse efficacia causale della sua velocità e che l'urto sarebbe avvenuto comunque anche a velocità inferiori o a veicolo fermo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente attengono a una rivalutazione di fatti e di merito non consentita in sede di legittimità e che la Corte territoriale ha dato motivazione non manifestamente illogica, fondata sulla consulenza tecnica d'ufficio. Pertanto è stata confermata, nei suoi effetti, la pronuncia di merito che aveva attribuito a Godono la corresponsabilità civile nella misura del 25% e lo aveva condannato, in solido con il responsabile civile Fondiaria Sai S.p.A., al risarcimento del danno in favore delle parti civili. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle parti civili per complessivi C 3.686,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 41 cod. pen., terzo comma
art. 41, terzo comma, cod. pen.
Norma richiamata nelle imputazioni originarie; nel testo non è svolta una specifica interpretazione oltre agli accertamenti sul nesso di causalità tra condotte e evento
art. 589 cod. pen.
art. 589, primo e secondo comma, cod. pen.
Norma sull'omicidio colposo richiamata nell'imputazione; la pronuncia conferma che i profili di colpa rilevanti ai fini penali sono stati già definiti nei gradi di merito (posizione penale definita in senso assolutorio per Godono)
art. 590 cod. pen.
Norma sulle lesioni personali colpose richiamata nell'imputazione; applicazione nel contesto dei danni alle persone offese
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamata per sottolineare il limite al sindacato di legittimità sulle conclusioni di consulenze tecniche d'ufficio svolte in sede di merito: il ricorso non può rimettere in discussione la valutazione tecnica del giudice di merito con perizie difensive redatte dal solo difensore
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.
Indica i limiti del controllo della Corte di cassazione sulla motivazione di merito; la Corte ha richiamato tale parametro per escludere la possibilità di una rivalutazione dei fatti in questa sede
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: ripartizione delle spese e obbligo del versamento alla Cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Richiamata in relazione al criterio per l'imputazione delle spese in caso di inammissibilità: non sussistendo colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, la sentenza è stata comunque applicata per la determinazione degli oneri
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una riesamina globale dei fatti; le censure che si limitano a proporre una diversa lettura degli accertamenti peritali sono inammissibili.
- Le consulenze tecniche d'ufficio svolte dal giudice di merito hanno forte rilevanza in sede di legittimità: la difesa che presenti risultanze tecnico-scientifiche alternative deve basarsi su perizie proprie fondate e non su semplici obiezioni del difensore.
- Nelle vicende di circolazione stradale il principio di affidamento dell'utente è temperato dall'obbligo di adeguare la velocità alle condizioni e alla prevedibilità dell'imprudenza altrui; pertanto l'eccesso di velocità può concorrere alla responsabilità civile anche se la causa principale è imputata a terzi.
- Per ottenere l'annullamento di una decisione che attribuisce corresponsabilità civile è necessario dimostrare errori di diritto o vizi manifesti della motivazione, non meramente prospettare una diversa ricostruzione fattuale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di norma, condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo situazioni di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3713/2025 del 29/01/2025
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3714/2025 del 29/01/2025
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3716/2025 del 29/01/2025
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3719/2025 del 29/01/2025
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3720/2025 del 29/01/2025
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3723/2025 del 29/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →