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Ordinanza

Ordinanza n. 3612/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202601390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse. L’adozione del nuovo provvedimento negativo, qualificato come atto di conferma in senso proprio, ha fatto venir meno l’interesse attuale alla sospensione cautelare dell’originario decreto, senza che il giudice si pronunciasse sulla legittimità della revoca nel merito né sul nuovo atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Roma di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto notificato il 28 novembre 2025 con cui il Questore di Roma aveva revocato il suo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato nel 2018. Nel corso della fase cautelare la Questura ha comunicato di avere riesaminato la posizione dell’interessato e di avere adottato, il 23 giugno 2026, un nuovo atto negativo. Il giudice ha qualificato quest’ultimo come atto di conferma in senso proprio, poiché preceduto da una nuova istruttoria o comunque da una nuova valutazione degli interessi e assistito da una nuova motivazione, e non come atto meramente confermativo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo; essa è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell’adozione di un nuovo provvedimento amministrativo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento negativo dopo avere svolto una nuova istruttoria o una nuova valutazione degli interessi e avere formulato una nuova motivazione, il nuovo atto costituisce conferma in senso proprio e non mera conferma; la domanda cautelare proposta contro il provvedimento originario può quindi divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L’adozione di un atto di conferma in senso proprio, fondato su una rinnovata istruttoria o valutazione amministrativa, determina il venir meno dell’interesse attuale alla sospensione cautelare dell’atto precedente, senza comportare una decisione sulla legittimità sostanziale di quest’ultimo o del nuovo provvedimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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