Cassazione Civile, Ordinanza n. 04338/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ricorrente ha chiesto il regolamento di competenza contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato la litispendenza e cancellato la causa dal ruolo. La controversia nasceva da due giudizi collegati solo in parte: nel primo, promosso dal Comune con decreto ingiuntivo per oneri di mitigazione ambientale connessi al conferimento dei rifiuti in discarica, la società aveva proposto opposizione e domanda riconvenzionale per somme asseritamente ancora dovute; in quel giudizio il Comune aveva eccepito in compensazione un credito di euro 1.473.692,19 relativo a somme che la società avrebbe incassato nell’attività di riscossione dei ruoli TARSU svolta tramite altra società. Nel secondo giudizio, la società aveva invece agito contro il Comune per ottenere la ripetizione di tale importo ex art. 2033 c.c., sostenendo che la compensazione era venuta meno perché il servizio di riscossione era stato reinternalizzato dal Comune e i ruoli erano stati restituiti. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente litispendenza tra le due cause per identità di soggetti, petitum e causa petendi. Con il ricorso si è dedotta la violazione dell’art. 39 c.p.c., assumendo che mancasse l’identità della causa petendi: nel primo giudizio si discuteva della legittimità della compensazione e della certezza/esigibilità del credito opposto in compensazione; nel secondo, invece, si chiedeva la restituzione della somma sulla base di fatti sopravvenuti che avevano fatto venir meno il presupposto dell’anticipazione.
La decisione
La Corte ha accolto l’istanza di regolamento di competenza, ha annullato il provvedimento impugnato che aveva dichiarato la litispendenza e ha rimesso le parti davanti al Tribunale di Agrigento anche per la liquidazione delle spese della procedura. Ha ritenuto insussistente il presupposto della litispendenza perché, pur essendovi identità soggettiva e collegamento economico tra le vicende, le due domande avevano causa petendi diverse: nel primo giudizio la doglianza riguardava l’illegittimità della compensazione per difetto di certezza del credito; nel secondo la domanda era di ripetizione dell’indebito fondata su fatti nuovi e sopravvenuti che avrebbero eliminato il titolo dell’attribuzione patrimoniale.
Norme richiamate
art. 47 c.p.c.
norma utilizzata per proporre l’istanza di regolamento di competenza
art. 39 c.p.c.
la litispendenza richiede identità di soggetti, petitum e causa petendi; la sola connessione economica o il riferimento al medesimo importo non basta se il fatto costitutivo delle domande è diverso
art. 2033 c.c.
base della domanda di ripetizione di quanto indebitamente pagato o trattenuto
artt. 1242 e 1243 c.c.
richiamati nel giudizio di merito per contestare la compensazione, assumendo che essa presupponga crediti certi ed esigibili
art. 380-ter c.p.c.
norma richiamata per la decisione in camera di consiglio con conclusioni scritte del pubblico ministero
Massime di principio
- La litispendenza postula l’identità non solo dei soggetti e del petitum, ma anche della causa petendi, intesa come fatto costitutivo della domanda; se uno stesso importo è controverso in giudizi diversi ma sulla base di presupposti fattuali e giuridici differenti, la litispendenza non sussiste.
- Non è sufficiente, ai fini della litispendenza, che in entrambi i giudizi venga in rilievo la medesima somma o il medesimo rapporto economico: occorre verificare se la pretesa azionata sia fondata sul medesimo fatto costitutivo oppure su fatti nuovi e autonomi.
- La domanda di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. è distinta dalla domanda volta a contestare la legittimità di una compensazione operata in altro giudizio, quando la prima si fondi su circostanze sopravvenute che avrebbero fatto venir meno il presupposto dell’attribuzione patrimoniale.
- Nel controllo sulla litispendenza il giudice deve confrontare concretamente le causae petendi delle domande, senza arrestarsi a una sovrapposizione solo apparente o meramente economica delle controversie.
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