Sentenza del 24/11/2017 n. 4879 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irap - Amministratore di condominio - Rimborso per assenza di autonoma organizzazione - Sussiste - Irrilevanza del titolo con cui è detenuto l'immobile destinato allo svolgimento dell'attività - Irrilevanza degli strumenti per modesta entità del costo - Irrilevanza segretaria part-time.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda di rimborso è stata accolta. Gli elementi indicati non sono stati ritenuti sufficienti, da soli, a dimostrare l’esistenza di un’autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP. È stata quindi riconosciuta l’irrilevanza, ai fini dell’imposta, sia del titolo di disponibilità dell’immobile, sia della modesta entità dei beni strumentali, sia dell’impiego di una segretaria part-time con mansioni meramente esecutive.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’assoggettamento all’IRAP sostenendo l’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. In particolare, la disponibilità dell’immobile utilizzato come ufficio, indipendentemente dal fatto che fosse detenuto in proprietà o in locazione, era funzionale al normale svolgimento dell’attività; i beni strumentali avevano un costo modesto; la segretaria part-time svolgeva soltanto compiti esecutivi.
Massime di principio
- Per i lavoratori autonomi, l’IRAP presuppone l’esistenza di un’autonoma organizzazione eccedente il minimo indispensabile per lo svolgimento personale dell’attività.
- La disponibilità di uno studio professionale non dimostra automaticamente l’autonoma organizzazione: è irrilevante, di per sé, che l’immobile sia posseduto o detenuto in locazione.
- L’utilizzo di beni strumentali di modesto valore, normalmente necessari per l’attività, non è sufficiente a fondare l’assoggettamento all’IRAP.
- La collaborazione di un dipendente part-time può non integrare autonoma organizzazione quando le sue mansioni sono meramente esecutive e non comportano un apporto professionale autonomo o qualificato.
- La valutazione deve essere complessiva e concreta: occorre verificare se l’organizzazione sia un fattore aggiuntivo rispetto all’attività personale del professionista e non una semplice dotazione minima necessaria.
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