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Sentenza

Sentenza n. 1080/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza della Sentenza n. 251/2025, RG 665/2024 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 12/12/2025 e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 17/12/2025;

Giustizia amministrativa202600506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 251/2025 del 12 dicembre 2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero all’assegnazione delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 251/2025, notificata al Ministero e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici individuati e condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti ad assegnare le somme secondo le modalità indicate nel titolo, oltre alle spese. Il ricorrente ha dedotto che il giudicato non era stato eseguito e ha chiesto il pagamento delle somme riconosciute. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l’azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito lo ha accolto, accertando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l’Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, precisando che questi assumerà le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e dovrà adempiere entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato a rifondere le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Il ricorso per ottemperanza relativo al pagamento di somme dovute dall’Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Il Giudice del Lavoro ha dichiarato, con la sentenza in epigrafe, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione, in favore dell’istante, delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto, con le modalità ivi precisate.

    La norma costituisce la base del beneficio riconosciuto nel titolo giudiziale posto in esecuzione; la presente decisione non torna a definirne autonomamente i presupposti, ma ordina l’adempimento di quanto stabilito dal giudicato.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza diretto a conseguire il pagamento di somme dovute dall’Amministrazione è procedibile quando, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Accertata la mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato e non essendo state opposte ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di eseguire integralmente il titolo, detratte le somme eventualmente già corrisposte, e può fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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