Cassazione Civile, Ordinanza n. 05498/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società appaltatrice conveniva in giudizio la committente chiedendo la risoluzione di un contratto di appalto e la condanna al pagamento di una somma a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale; in subordine domandava un importo a titolo di arricchimento senza causa. Il tribunale dichiarava cessati gli effetti del contratto per scadenza naturale e rigettava le pretese risarcitorie, con regolazione delle spese. In appello la società appaltatrice insisteva sostenendo, da un lato, che il capitolato d’appalto contenesse una disciplina vincolante non derogata dalla lettera d’ordine, in particolare quanto a un importo minimo contrattuale o minimo garantito; dall’altro, che la committente avesse illegittimamente omesso di rilasciare certificati e documentazione di collaudo/ultimazione lavori, con conseguenti pregiudizi patrimoniali. Con il ricorso per cassazione deduceva due motivi: nullità della sentenza e del procedimento per errata esclusione dell’applicabilità di una clausola del capitolato asseritamente non derogata; e, inoltre, nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione di norme processuali e dell'art. 2697 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi, lamentando che il giudice di merito avesse ritenuto non provato il danno derivante dal mancato rilascio della documentazione richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, in sostanza, volto a contestare la valutazione di merito delle prove e perché non sussisteva né una motivazione meramente apparente né un omesso esame di un fatto storico decisivo; ha inoltre rilevato la presenza di una doppia conforme, ostativa al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il primo motivo, osservando che l'interpretazione della Corte d'appello sul contenuto della lettera d'ordine e sulla mancata previsione di un importo minimo garantito era plausibile e, comunque, il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una diversa ricostruzione della volontà negoziale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
richiamato come base della domanda subordinata di arricchimento senza causa proposta dall'appaltatrice.
art. 360 n. 4 c.p.c.
utilizzato come parametro per dedurre la nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360 n. 3 c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dell'art. 2697 c.c.
art. 360 n. 5 c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma, non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione; è necessario l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
vi è violazione solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, incomprensibile o intrinsecamente contraddittoria.
art. 2697 c.c.
il motivo che lo richiama è respinto perché in realtà mira a contestare la valutazione delle prove, non un effettivo errore sul riparto dell'onere probatorio.
artt. 100 e 112 c.p.c.
menzionati nel secondo motivo insieme ad altre norme processuali, ma la Corte ritiene che la doglianza si risolva in una critica di merito.
art. 164 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ne ravvisi una concreta violazione decisiva.
art. 348 ter c.p.c.
la doppia conforme rende inammissibile il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 378 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica o incoerente; non è consentito chiedere alla Cassazione una nuova valutazione del contenuto negoziale e degli elementi di fatto esaminati.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo se la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente, incomprensibile o affetta da contrasti irriducibili; non basta dedurre che il giudice abbia valutato male le prove o non abbia dato conto di ogni singolo elemento istruttorio.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico decisivo, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; la mera omissione di singoli elementi di prova non integra, di per sé, il vizio.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sull'omesso esame di fatti decisivi è ulteriormente precluso quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sulla base del medesimo iter logico sui fatti principali della controversia.
- La censura che, sotto l'apparente denuncia di violazioni di legge, mira in realtà a contestare la ricostruzione fattuale e la ponderazione delle prove è inammissibile in cassazione.
- Quando una clausola del contratto non preveda espressamente un importo minimo garantito, non può pretendersi in sede di legittimità una lettura estensiva fondata su documenti contrattuali non idonei a introdurre quel contenuto in modo univoco.
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