Sentenza del 02/08/2023 n. 23587 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Due rilievi principali contestati dall'Ufficio: a) riqualificazione del contratto di cash pooling intersocietario (contratto di (Omissis) tra OTIS e UTIL I) come contratto di finanziamento e rideterminazione ai fini IRES del tasso degli interessi attivi; b) rideterminazione, ai fini IRES e IRAP, della royalty pagata da OTIS alla controllante estera (Otis Elevator Company) ritenuta non congrua dall'Amministrazione e ridotta dal 3,5% al 2% sulla base di analisi di transfer pricing. In primo grado la CTP aveva dato parziale accoglimento ai ricorsi; la CTR, in riforma, aveva invece ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento. Le società contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione su molteplici motivi, eccependo in particolare carenza e contraddittorietà della motivazione della CTR sulla qualificazione del cash pooling come mutuo/finanziamento e omesso esame degli studi economici e dei comparabili prodotti sul tema della royalty.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (mancanza di motivazione logica della CTR nel ritenere che lo zero balance cash pooling costituisse un finanziamento) e il sesto motivo (omesso esame degli studi economici e dei comparabili prodotti in difesa della congruità della royalty), dichiarando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione ai motivi accolti e il giudizio è stato rinviato alla Corte tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione per un nuovo esame, ivi comprese le questioni procedurali e di spese.
Norme richiamate
T.u.i.r. art. 110, comma 7
(i) componenti del reddito derivanti da operazioni con societa' non residenti ... sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili
Norma fondamentale sui prezzi di trasferimento: l'Amministrazione deve determinare i componenti di reddito rispetto a condizioni di mercato; non richiede prova di funzione elusiva ma l'esistenza di transazioni tra parti correlate a prezzi non di mercato; sul contribuente grava l'onere di dimostrare la normalita' dei prezzi (art. 9, comma 3 TUIR) tramite metodi appropriati e comparabili.
T.u.i.r. art. 9, comma 3
Definisce il concetto di valore normale/condizioni di libera concorrenza; richiamata come criterio per valutare la congruità delle royalty e degli interessi infragruppo.
Codice Civile art. 1813
Norma sul contratto di mutuo: la Corte ha ritenuto erronea la qualificazione come mutuo/finanziamento dello schema di zero balance cash pooling in assenza dell'obbligo di restituzione delle somme; pertanto la CTR non poteva assimilare automaticamente lo schema a un prestito.
Codice Civile art. 1322
Richiamato in dottrina per classificare il cash pooling (in particolare come contratto atipico a causa mista); la Corte segnala la distinzione tra notional e zero balance cash pooling nella prassi contabile/OIC.
D.M. 14 maggio 2018, art. 4
Decreto che individua i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento (incluso il metodo CUP) e stabilisce che va applicato il metodo piu' appropriato al caso concreto; la Corte ha richiamato l'obbligo di verificare quale metodo sia adeguato e di esaminare gli studi portati dal contribuente.
Circolare Agenzia delle Entrate 21/E del 3 giugno 2015
Documento di prassi che, secondo la Corte, contraddistingue lo zero balance cash pooling come non riconducibile a un'operazione di finanziamento, rilevando l'assenza di obbligo di restituzione e la reciprocita' dei trasferimenti.
Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento
Richiamate per il principio di selezione del metodo piu' appropriato (es. CUP) e per i criteri di comparabilità e analisi funzionale; la Corte sottolinea la necessita' di esaminare gli studi economici secondo tali principi.
Codice di Procedura Civile, art. 132 c.p.c. e art. 112 c.p.c.
Art.132 richiamato in tema di motivazione della sentenza; art.112 richiamato sulle pronunce e sulle sanzioni, con rilievi procedurali sulla pronuncia della CTR. La Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della CTR (violazione art.132) e ha richiamato ad una decisione esplicita sulle questioni rilevanti.
D.P.R. n. 600/1973 art. 31-quater (richiamato)
Richiamato nel contesto della disciplina di applicazione dell'art. 110 comma 7 per i redditi derivanti da operazioni con controllate estere; citazione tecnica nel quadro normativo dei prezzi di trasferimento.
D.P.R. n. 633/1972 art. 52, comma 5 e D.P.R. n. 600/1973 art. 33, comma 1
Norme citate dall'Ufficio nel ricorso incidentale in combinato disposto con art.112 c.p.c.; il ricorso incidentale comunque è stato dichiarato inammissibile dalla Corte.
Massime di principio
- Lo zero balance cash pooling, alla stregua della prassi dell'Agenzia e della giurisprudenza consolidata, non deve essere automaticamente qualificato come contratto di mutuo/finanziamento: occorre verificare la presenza di un obbligo concreto di restituzione e la natura reciproca/indisponibile delle rimesse.
- L'Amministrazione fiscale che ritiene di dover riclassificare operazioni infragruppo come finanziamenti deve motivare adeguatamente la distinzione tra le diverse forme di cash pooling (notional vs zero balance) e fornire elementi concreti che giustifichino la qualificazione adottata.
- In materia di transfer pricing l'onere probatorio è ripartito: l'Amministrazione deve individuare transazioni infragruppo anomale rispetto al valore di mercato, mentre il contribuente ha l'onere di dimostrare, con studi e comparabili affidabili (CUP interno/esterno o altri metodi riconosciuti), la congruità dei prezzi/royalty.
- Il giudice di merito deve esaminare espressamente gli studi economici e i comparabili prodotti in difesa del contribuente; l'omesso esame di documenti decisivi può portare alla cassazione e al rinvio per nuovo esame.
- Nella scelta del metodo di transfer pricing va applicato il metodo più appropriato al caso concreto (es. CUP quando sono disponibili comparabili affidabili); la semplice applicazione di un metodo dall'Ufficio senza motivare l'inidoneità dei metodi proposti dal contribuente è insufficiente.
- In sede di cassazione il ricorso incidentale condizionato è inammissibile se solleva questioni rimaste assorbite nel giudizio di merito (mancanza di soccombenza su tali questioni).
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