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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21860/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento recuperando IVA indebitamente detratta su fatture emesse da un soggetto terzo per prestazioni di servizi e, in particolare, per i cd. "premi impegnativa". Secondo l'Ufficio tali premi costituivano mere attribuzioni di denaro a titolo gratuito, prive di corrispettività, quindi escluse dal campo IVA; ne derivava l'inesistenza del diritto alla detrazione dell'imposta assolta. La Commissione tributaria regionale aveva invece confermato l'annullamento degli avvisi ritenendo che i premi fossero una remunerazione specifica nell'ambito dell'attività di intermediazione svolta dal centro media, valorizzando la determinazione dei premi in percentuale sul fatturato e la libertà delle forme contrattuali. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e sulla disciplina IVA, sostenendo che dai verbali e dagli atti ispettivi emergeva l'assenza di un impegno contrattuale sinallagmatico e quindi la gratuità dei premi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Richiamando un precedente conforme, ha ribadito che ai fini IVA una prestazione di servizi è imponibile solo se esiste un rapporto giuridico di scambio con nesso diretto e immediato tra servizio e corrispettivo, e che il pagamento di somme è irrilevante se non è collegato a un servizio individualizzabile reso in forza di un vincolo sinallagmatico. Ha ritenuto che nel caso concreto non risultasse dagli atti la stipula di un accordo contrattuale sinallagmatico tra le società e che la CTR avesse erroneamente attribuito natura remuneratoria ai trasferimenti di denaro, trascurando gli elementi presuntivi dell'Ufficio e ponendo impropriamente a carico dell'Amministrazione un onere probatorio più gravoso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    è richiamato come norma la cui violazione è denunciata per difetto di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    è richiamato nel medesimo motivo di censura relativo alla motivazione

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    è richiamato quale parametro di motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 2, comma 3, d.P.R. n. 633/72

    è richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione delle somme come operazioni imponibili IVA

  • art. 3 d.P.R. n. 633/72

    «costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da...»

    le prestazioni di servizi sono imponibili solo se rese verso corrispettivo, con necessaria corrispettività/sinallagmaticità

  • art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633/72

    «le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo»

    la Corte precisa che il pagamento rileva come condizione di esigibilità e non come fatto generatore dell'imposta

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è la norma processuale invocata per il vizio di violazione di legge

Massime di principio

  • Ai fini dell'assoggettabilità ad IVA di una prestazione di servizi occorre un rapporto giuridico di scambio con prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato.
  • Il fatto generatore dell'IVA coincide con la materiale esecuzione di una prestazione individualizzabile; il pagamento del corrispettivo rileva solo come momento di esigibilità del tributo, non come elemento costitutivo della sua imponibilità.
  • La mancanza di un legame diretto e immediato tra prestazione e corrispettivo esclude l'imponibilità IVA della somma corrisposta e, conseguentemente, il diritto del destinatario alla detrazione dell'IVA assolta.
  • In presenza di elementi presuntivi e documentali che escludano la corrispettività, non è corretto addossare all'Ufficio un onere probatorio più gravoso, dovendo il contribuente fornire la prova contraria rispetto alla ricostruzione dell'Amministrazione.
  • La qualificazione economico-giuridica di un trasferimento di denaro ai fini IVA deve dipendere dalla sostanza del rapporto e dall'esistenza di un vincolo contrattuale sinallagmatico, non dalla mera denominazione attribuita dalle parti o dalla forma del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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