Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36027/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della misura custodiale nell'ambito di procedimento estradizionale richiesto dalle autorità degli Stati Uniti per reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode informatica e reati connessi (accesso non autorizzato a sistemi informatici, furto di identità). Il ricorrente deduce: (i) violazione degli artt. 715 e 597 c.p.p., perché la Corte di appello avrebbe trattato la gravità indiziaria pur non essendone competente; (ii) erronea valutazione delle esigenze cautelari, contestando il pericolo di fuga ritenuto concreto nonostante il possesso di visto turistico, ricevute alberghiere e locazione di un appartamento; (iii) ingiustificata esclusione dell'idoneità degli arresti domiciliari; critica della motivazione per omissione e per aver valorizzato il 'radicamento sul territorio' rilevante per il mandato di arresto europeo ma non per l'estradizione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto l'argomento sulla gravità indiziaria privo di rilievo decisivo e quindi non idoneo a fondare impugnazione. Ha inoltre confermato che le ordinanze sulle richieste di revoca o sostituzione delle misure adottate ai sensi dell'art. 718 c.p.p. sono sindacabili in cassazione solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 719 c.p.p., per cui non è consentito un ampio sindacato della motivazione. Sotto il profilo di merito, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le ragioni della Corte d'appello: la presenza del ricorrente in Italia era meramente occasionale, il rischio di fuga sussisteva e la locazione temporanea non dimostrava un radicamento stabile idoneo a escludere il pericolo di allontanamento; pertanto la sostituzione con arresti domiciliari è stata correttamente esclusa. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 715 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione al tema della gravità indiziaria; la Corte osserva che un riferimento incidentale alla gravità indiziaria non ha formato il fondamento della decisione sull'ordinanza cautelare.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Citate dalla difesa in connessione con la valutazione della gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto irrilevante l'eventuale richiamo non decisivo a tale parametro ai fini dell'impugnazione.

  • art. 718 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le richieste di revoca o sostituzione delle misure; la Cassazione sottolinea che detta norma non disciplina espressamente l'impugnazione delle ordinanze e quindi trova applicazione l'art. 719 in tema di rimedi.

  • art. 719 cod. proc. pen.

    Applicato per affermare che contro le ordinanze che decidono sulle richieste di revoca o sostituzione delle misure è proponibile il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, limitando il sindacato sulla motivazione.

  • Giurisprudenza (Sez.6, n. 4497 del 18/11/1997, dep.1998, Madero, Rv. 210051)

    Sez.6, n. 4497 del 18/11/1997, dep.1998, Madero, Rv. 210051

    Ricordata come precedenza a sostegno del principio che le ordinanze sulle richieste di revoca o sostituzione delle misure sono sindacabili in cassazione solo per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nelle procedure estradizionali il giudice può valutare il pericolo di fuga anche sulla base della natura occasionale della presenza dell'estradando sul territorio nazionale; visti turistici, ricevute alberghiere o locazioni temporanee non impediscono di per sé la valutazione negativa sul rischio di fuga.
  • Le richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari decise ai sensi dell'art. 718 c.p.p. sono soggette a controllo in Cassazione limitato alla sola violazione di legge (art. 719 c.p.p.); non è possibile un ampio riesame della motivazione.
  • Un richiamo alla gravità indiziaria, se incidentale e non costitutivo del motivo decisivo della pronuncia, non costituisce autonomo vizio impugnabile in cassazione.
  • Per ottenere la sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari in contesto estradizionale, il ricorrente deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'insussistenza del pericolo di fuga o l'efficacia concreta degli arresti domiciliari a impedirlo.
  • La nozione di 'radicamento sul territorio' può essere valutata anche in procedimenti estradizionali per accertare legami effettivi (familiari, lavorativi, di stabile presenza) che possano ridurre il rischio di fuga, pur mantenendo differenze operative rispetto al mandato di arresto europeo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.