Sentenza n. 5478/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento, a) della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia Privata, U.O. Condono Edilizio n. repertorio -OMISSIS-dell’11.04.2024 e n. protocollo -OMISSIS- dell’11.04.2024, portante reiezione dell’istanza di condono prot. -OMISSIS- del 10.12.2004; b) della determinazione dirigenziale dello stesso Dipartimento, Direzione Edilizia Privata, U.O. Condono Edilizio n. repertorio-OMISSIS-dell’11.04.2024 e n. protocollo -OMISSIS- dell’11.04.2024, portante reiezione dell’istanza di condono prot. -OMISSIS- del 10.12.2004, determinazioni notificate entrambe il 07.05.2024 (quanto a -OMISSIS-) e il 16.05.2024 (quanto a -OMISSIS-); c) di ogni altro atto della procedura presupposto, coordinato o comunque connesso, e in particolare delle comunicazioni dell’U.O. Condoni prot. -OMISSIS- e prot. -OMISSIS- del 23.03.2022, portanti preavviso di diniego, e delle relazioni dell’Ufficio Tecnico di valutazione delle osservazioni prot. -OMISSIS- e prot. -OMISSIS- del 17.10.2022, non conosciute ma menzionate nelle impugnate determinazioni dirigenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di condono edilizio relativi a due unità immobiliari di nuova costruzione, nonché gli atti presupposti, tra cui i preavvisi di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni comunali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i dinieghi di due istanze di condono presentate nel 2004 per unità immobiliari ad uso abitativo, deducendo quattro motivi. Con il primo hanno contestato la sussistenza del vincolo di uso civico sull'area, sostenendo che i terreni non appartenessero al demanio civico e richiamando una sentenza della Corte d'Appello di Roma; hanno inoltre valorizzato l'edificazione dell'area, alcune alienazioni effettuate dal Comune di Frascati e la regolarizzazione di altri manufatti. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, hanno sostenuto che il vincolo paesaggistico fosse relativo e non automaticamente ostativo al condono, rendendo necessario il previo parere dell'autorità preposta alla tutela. Con il terzo motivo hanno contestato il computo unitario della volumetria del complesso a schiera, sostenendo che le due unità, autonome e indipendenti, dovessero essere valutate separatamente ai fini del limite volumetrico di 600 metri cubi previsto dalla normativa regionale sul terzo condono. Con il quarto motivo hanno dedotto la mancata indicazione puntuale della documentazione mancante e l'omessa considerazione delle cause oggettive che avrebbero impedito di produrre l'attestazione della proprietà degli immobili.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato i dinieghi come provvedimenti plurimotivati e ha ritenuto sufficiente l'infondatezza delle prime due censure, assorbendo il terzo e il quarto motivo. Quanto al primo motivo, ha accertato la sussistenza del vincolo di uso civico sui terreni interessati, richiamando l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 4004/2023, le successive pronunce della stessa Corte e la sentenza del Commissario per gli usi civici n. 63/2016, relativa anche alla particella 784 interessata dagli abusi. La precedente sentenza della Corte d'Appello di Roma richiamata dai ricorrenti è stata ritenuta inutilizzabile perché annullata dalla Cassazione. Il giudice ha inoltre rilevato che l'amministrazione aveva adeguatamente motivato il diniego indicando il vincolo di uso civico e richiamando la normativa che esclude la condonabilità delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli. L'edificazione della zona e la presenza di altri abusi non incidono sulla sanabilità delle opere. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto che gli abusi riguardassero nuove costruzioni, riconducibili alle opere maggiori del terzo condono: per tali opere, la presenza del vincolo sull'area comporta l'insanabilità ex lege, senza che sia sufficiente la prospettazione della natura relativa del vincolo o la richiesta di un parere dell'autorità tutoria. Il ricorso è stato quindi respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 1.000 per ciascuna amministrazione resistente, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 32 l. 47/1985
Richiamato quale disciplina generale del condono in presenza di vincoli.
art. 2 l.r. Lazio 12/2004
Richiamato con riferimento ai limiti volumetrici del terzo condono; la relativa censura è stata assorbita.
art. 3 l.r. Lazio 12/2004
Esclude la condonabilità delle opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti da leggi statali e regionali.
art. 4 l.r. Lazio 12/2004
Richiamato in relazione alla documentazione obbligatoria per la domanda di condono; la censura è stata assorbita.
art. 7 l.r. Lazio 12/2004
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla documentazione della domanda; la censura è stata assorbita.
art. 6, comma 2, l.r. Lazio 12/2004
Richiamato quale base del preavviso di rigetto.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Per le opere realizzate in aree sottoposte a vincoli, consente la sanatoria solo al ricorrere di condizioni ulteriori e, secondo la giurisprudenza richiamata, esclusivamente per opere minori senza aumento di volume o superficie; le nuove costruzioni non sono sanabili.
art. 32, comma 27, lett. g), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
“[...] siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico”
Esclude comunque dalla sanatoria le opere abusive realizzate su terreni gravati da diritti di uso civico.
art. 1 l. 397/1894
Richiamato per individuare il regime giuridico dei terreni trasferiti all'Università agraria di Frascati.
art. 25 l. 1766/1927
Richiamato per affermare che il trasferimento dei terreni al Comune non ne muta il regime di terreni assoggettati a uso civico.
art. 8 l.r. Lazio 1/1986
Richiamato in relazione all'istanza di alienazione del terreno di proprietà collettiva e al riconoscimento della natura civica del fondo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono, la realizzazione di nuove costruzioni con aumento di superficie o volumetria su area gravata da vincolo paesaggistico o ambientale non è sanabile; il previo parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo non può rendere condonabile un abuso rientrante tra le opere maggiori.
- La presenza di un vincolo di uso civico sull'area interessata dall'abuso edilizio costituisce causa ostativa alla sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. g), del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003.
- I terreni appartenuti a un'università agraria, destinati ai bisogni della popolazione rurale e successivamente trasferiti al Comune a seguito dello scioglimento dell'ente, conservano la natura di terreni assoggettati a uso civico.
- La presenza di altri manufatti abusivi o il consolidato stato di edificazione dell'area non legittimano l'abuso né escludono l'applicazione del vincolo di uso civico ai fini del condono.
- Quando un diniego amministrativo è fondato su una pluralità di ragioni autonome, l'accertata legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere il provvedimento e consente di assorbire le censure rivolte contro le ulteriori motivazioni.
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