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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24086/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto intercorrente dal 9.10.2001 all'8.1.2012, formalmente qualificato come collaborazione a progetto. La lavoratrice ha chiesto in giudizio il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, con conseguente condanna della società al pagamento di differenze retributive, sostenendo anche l'illegittimità dei contratti a progetto stipulati tra le parti e l'inefficacia di un asserito licenziamento orale. La Corte d'appello ha respinto l'appello, ritenendo che nel primo grado non fosse stata contestata l'esistenza del progetto, che il progetto risultasse comunque evincibile dalla convenzione con un Comune e che non fosse stata provata la subordinazione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1362 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la domanda introduttiva non contenesse la contestazione dell'inesistenza del progetto; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., per omesso esame del progetto consegnato alla lavoratrice e dei progetti ritenuti esistenti per relationem, nonché violazione dell'art. 61 d.lgs. 276/2003 per mancata verifica della conformità dei progetti ai requisiti di legge. In memoria la ricorrente ha anche eccepito la tardività del controricorso, eccezione accolta dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il rilievo sulla tardività del deposito del controricorso, applicando il nuovo art. 370 c.p.c. ai giudizi introdotti dopo il 1.1.2023; ha quindi escluso rilievo alle memorie della controparte. Nel merito dei motivi, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la censura ex art. 112 c.p.c., basata sull'interpretazione della domanda di primo grado, richiedeva l'esame degli atti processuali ma il ricorso non aveva rispettato gli oneri di specifica indicazione e deposito previsti dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.; la mancata produzione del ricorso introduttivo, della sentenza di primo grado e dell'atto di appello ha impedito il controllo diretto sul fatto processuale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile o comunque assorbito per la sorte del primo, nella parte in cui invocava l'art. 61 d.lgs. 276/2003; è stato inoltre ritenuto inammissibile quanto alla deduzione di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., in ragione della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., e infondato/inammissibile quanto alla prospettata violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché tale norma non consente di sindacare la valutazione delle prove, ma solo l'utilizzo di prove non dedotte o acquisite fuori dai casi consentiti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese per la tardiva costituzione della controparte; è stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo che denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, quando dipende dall'interpretazione della domanda introduttiva, richiede la puntuale produzione degli atti processuali necessari al controllo diretto in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La norma riguarda l'utilizzo di prove ritualmente acquisite; non consente di censurare in cassazione il mero modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove già in atti.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come parametro per contestare l'interpretazione della domanda o dei contratti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di produzione degli atti rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato per dedurre error in procedendo, che consente il sindacato diretto della Corte sul fatto processuale solo se il ricorso rispetta gli oneri di specifica indicazione e deposito degli atti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame di un fatto storico decisivo è preclusa quando ricorre la disciplina della doppia conforme e, comunque, non può essere surrettiziamente trasformata in una critica alla valutazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento della censura, altrimenti è inammissibile.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda devono essere depositati; la loro mancanza impedisce il controllo della Corte sul fatto processuale.

  • art. 370 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione introdotto dopo il 1° gennaio 2023, il controricorso deve essere depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso; il solo deposito tardivo comporta l'inefficacia processuale del controricorso e delle memorie.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa la deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti stabiliti dalla legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato per contestare la conformità dei contratti a progetto ai requisiti legali; la Corte non entra nel merito perché il motivo è assorbito o inammissibile.

Massime di principio

  • Quando si deduce in cassazione un error in procedendo fondato sull'erronea interpretazione della domanda o degli atti processuali, il ricorrente deve rispettare in modo rigoroso gli oneri di specifica indicazione e deposito degli atti rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo l'eventuale decisione fondata su prove non introdotte in giudizio o acquisite fuori dai casi consentiti.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile quando la decisione di merito sia sorretta da doppia conforme, nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • Nel giudizio di cassazione introdotto dopo il 1° gennaio 2023, il controricorso deve essere depositato entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso; il deposito tardivo ne impedisce la piena efficacia processuale e rende inutilizzabili le memorie della parte resistente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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