Cassazione Civile, Ordinanza n. 07772/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI per gli anni 2010-2014 emesso dal gestore del tributo, con contestazione di omessa dichiarazione di inizio occupazione, rideterminazione della superficie tassabile e irrogazione di sanzione per omessa denuncia al 200%. La contribuente ha sostenuto di avere trasmesso tempestivamente, il 16 novembre 2010, una comunicazione di iscrizione tramite fax, con modulo predisposto e documento d'identità, contestando anche l'erroneità della superficie accertata e la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per asserita mancanza di attestazione di conformità; in appello la CTR aveva accolto solo parzialmente, limitatamente alla misura della sanzione. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall'invio del fax del 16.11.2010; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per errata valutazione della prova documentale dell'invio; 3) violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 per mancato contraddittorio endoprocedimentale. Successivamente, però, la ricorrente ha depositato memoria comunicando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018, art. 6, con integrale pagamento delle somme dovute, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso perché ha rilevato documentalmente l'intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi del d.l. n. 119/2018, art. 6, con pagamento integrale degli importi dovuti, assenza di istanza di trattazione da parte della resistente e mancata notificazione di diniego. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. La Corte ha inoltre escluso un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 5 c.p.c.
richiamato come parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo
art. 116 c.p.c.
richiamato come parametro del motivo sulla valutazione delle prove documentali
art. 360 n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro della censura per violazione di legge
art. 12, comma 7, L. 212/2000
invocato dalla ricorrente come base dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
la definizione si perfeziona con domanda e pagamento; in mancanza di istanza di trattazione e in assenza di diniego notificato, il processo è dichiarato estinto
d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3
nel giudizio estinto le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non dovuto un ulteriore contributo unificato in presenza di causa estintiva legata alla definizione agevolata
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Quando risulta documentalmente perfezionata una definizione agevolata della controversia tributaria, con presentazione della domanda e pagamento integrale degli importi dovuti, il giudizio va dichiarato estinto se non intervengono istanza di trattazione della parte interessata o diniego notificato nei termini previsti.
- In presenza di una causa estintiva sopravvenuta che definisce integralmente il rapporto tributario, la Corte non esamina i motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa fiscale o ai vizi del procedimento.
- Nel giudizio tributario estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata esclude, nella fattispecie considerata, l'applicazione di un ulteriore contributo unificato.
- Le censure relative a omesso esame di fatti, valutazione delle prove e contraddittorio endoprocedimentale restano assorbite quando sopravvenga una valida definizione della lite.
- rami
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