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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33598/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del G.I.P. del Tribunale di Milano del 19/01/2023 che ha dichiarato inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero nei confronti di Tellarini e Russo per i reati di estorsione e tentativo di calunnia, disponendo l'archiviazione. Il ricorrente denunciava l'abnormità del decreto per violazione del contraddittorio e per carenza di valutazione delle memorie ex artt. 90 e 121 c.p.p., lamentando che il G.I.P. non avrebbe convocato le parti ai sensi dell'art. 409 c.2 c.p.p. e che, travisando la memoria come opposizione inammissibile ex art. 410 c.p.p., abbia disposto l'archiviazione senza un giudizio analitico sulle argomentazioni della persona offesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, aspecificità e per proporre questioni non consentite. Ha rilevato che il G.I.P. aveva effettivamente convocato le parti per le udienze del 29/09/2022 e del 19/01/2023 e che le memorie della persona offesa sono state valutate. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'archiviazione puo essere pronunciata de plano quando ricorrono due condizioni documentate: l'inammissibilità dell'opposizione per manca di specificazione degli atti investigativi da chiedere e l'infondatezza della notizia di reato. Il G.I.P. ha dato adeguata motivazione su entrambi i punti. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 409 cod. proc. pen.

    Dispone la possibilità per il Giudice per le Indagini Preliminari di convocare le parti per sentirle sulla richiesta di archiviazione; la Corte ha ritenuto che tale convocazione sia avvenuta e che il contraddittorio sia stato rispettato.

  • art. 410 cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri di ammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, tra cui l'indicazione degli atti o temi di indagine da svolgere; la Corte conferma che l'omessa indicazione può determinare la declaratoria d'inammissibilità de plano.

  • art. 90 cod. proc. pen.

    Riguarda la partecipazione e i diritti della persona offesa nel procedimento penale; qui le memorie presentate ai sensi dell'art. 90 sono state ritenute parte del contraddittorio valutato dal G.I.P.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Consente alla persona offesa di produrre memorie e documenti al G.I.P.; la Corte ha ritenuto che tali memorie siano state esaminate dal giudice.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Prevede i motivi di inammissibilità dei ricorsi per cassazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che qualifica come aspecifiche le impugnazioni mancanti di correlazione con il provvedimento impugnato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

  • Riferimenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione

    Principio consolidato che la Corte di Cassazione può sindacare l'impugnazione della persona offesa contro il decreto di archiviazione soltanto con riguardo alla violazione del contraddittorio; inoltre, conferma le condizioni per la declaratoria de plano di inammissibilità dell'opposizione.

Massime di principio

  • La persona offesa può proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, ma l'opposizione deve indicare in modo specifico gli atti investigativi o i temi d'indagine richiesti; l'omessa specificazione può rendere l'opposizione inammissibile de plano.
  • Il G.I.P. deve rispettare il contraddittorio; tuttavia, la Corte di legittimità ammette la declaratoria de plano di inammissibilità dell'opposizione se il provvedimento documenta la mancata indicazione di atti da svolgere e l'infondatezza della notizia di reato.
  • Per impugnare in Cassazione il decreto di archiviazione la parte opponente ha spazio soprattutto sul profilo della violazione del contraddittorio; questioni di merito già esaminate e debitamente motivate dal G.I.P. sono difficilmente sindacabili per inammissibilità o aspecificità del ricorso.
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione è essenziale che l'impugnazione sia strettamente correlata e specifica rispetto ai motivi del provvedimento impugnato; censure generiche o fondate su fatti non riscontrabili nel provvedimento espongono a inammissibilità e a sanzioni pecuniarie.
  • Quando si presentano memorie ex artt. 90 e 121 c.p.p., conviene documentare chiaramente quali approfondimenti investigativi si ritengono necessari e fornire elementi concreti che giustifichino il prosieguo delle indagini, per evitare la declaratoria di inammissibilità.

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